Sentenza del 27/07/2017 n. 236 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cartelle pagamento - Notifica -Sito InfoCamere - Legittimità - Copia fotostatica - Disconoscimento conformità -Produzione originali - Necessità - Infondatezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato quattro cartelle di pagamento, un preavviso di fermo amministrativo e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo di non aver ricevuto le relative notifiche e di averne avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo, visure al PRA e ispezione ipotecaria. Ha inoltre dedotto la decadenza dell'amministrazione per il recupero dell'imposta di registro relativa al 2011, l'inesistenza delle notifiche, la necessità di produrre gli originali degli atti e la mancanza della firma digitale con estensione .p7m. L'Agenzia ha sostenuto la validità delle notifiche, effettuate tramite PEC oppure, in assenza di un indirizzo PEC valido e attivo nell'INI-PEC, mediante deposito telematico sul sito InfoCamere e invio di raccomandata informativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha riformato la decisione di primo grado. Ha ritenuto valida ed efficace la notifica della cartella eseguita tramite deposito telematico nell'area riservata del sito InfoCamere, pubblicazione dell'avviso e invio della raccomandata informativa, poiché il contribuente era obbligato a dotarsi di PEC ma non disponeva di un indirizzo valido e attivo nell'INI-PEC. Ha inoltre ritenuto inefficace il disconoscimento delle copie, perché generico e non accompagnato dall'indicazione concreta delle difformità; le ricevute di accettazione e consegna delle PEC e gli estratti di ruolo sono stati considerati idonei a provare le notifiche. La contestazione relativa alla firma digitale è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Le censure riguardanti fermo e ipoteca sono state dichiarate inammissibili per mancata instaurazione del giudizio nei confronti del legittimo contraddittore. Essendo valide le notifiche di tutte le cartelle, il ricorso originario è stato dichiarato tardivo. Il contribuente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro per il primo grado e 1.500 euro per l'appello, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
La notifica della cartella ai soggetti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal predetto indice INI-PEC.
La notifica tramite PEC è la modalità ordinaria per i soggetti obbligati a possedere un indirizzo PEC. La disposizione richiama inoltre la procedura sostitutiva prevista dall'art. 60, comma 7, del d.P.R. 600/1973 quando l'indirizzo non risulta valido o attivo.
Art. 60, comma 7, d.P.R. 600/1973
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Quando non è disponibile un indirizzo PEC valido e attivo nell'INI-PEC, la notifica può perfezionarsi mediante deposito telematico su InfoCamere, pubblicazione dell'avviso per quindici giorni e invio della raccomandata informativa. Per il destinatario il perfezionamento avviene, secondo la procedura applicata, al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso.
Art. 5, d.l. 179/2012
La norma ha introdotto per le imprese individuali l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da iscrivere nei pubblici registri.
Art. 27, comma 2, d.l. 137/2020
Ha consentito la trattazione scritta della controversia nel periodo emergenziale, modalità utilizzata per la decisione del giudizio.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 30008/2019
Ha riconosciuto la legittimità della scelta dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di farsi rappresentare e assistere in giudizio anche da avvocati del libero foro, senza necessità delle formalità contestate dal contribuente.
Giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 23426/2020, n. 7775/2014, n. 23902/2017, n. 25292/2018, n. 7105/2016, n. 12730/2016 e n. 4053/2018
Il disconoscimento deve evidenziare in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale.
Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale non può essere generico o meramente formule; deve indicare precisamente le parti contraffatte, mancanti o aggiunte e, se possibile, fornire elementi sul diverso contenuto dell'originale.
Massime di principio
- Per i soggetti obbligati a possedere una PEC, l'assenza di un indirizzo valido e attivo nell'INI-PEC non impedisce la notifica: l'ente può utilizzare la procedura sostitutiva di deposito e pubblicazione su InfoCamere, accompagnata dalla raccomandata informativa.
- La raccomandata informativa non deve necessariamente essere consegnata personalmente al destinatario: il rispetto della procedura di invio e della compiuta giacenza può essere sufficiente a perfezionare la notifica, se sono adempiuti gli ulteriori passaggi previsti dalla legge.
- Chi contesta la conformità di una copia all'originale deve indicare in modo puntuale quali elementi risultano alterati, mancanti o aggiunti; una contestazione generica non impone automaticamente all'ente la produzione dell'originale.
- Le ricevute digitali di accettazione e consegna della PEC, insieme alla documentazione dell'agente della riscossione, possono costituire prova sufficiente della notifica, trattandosi di documenti nativamente informatici.
- Le eccezioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo i casi consentiti dalle regole processuali.
- Gli atti di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria devono essere impugnati nei confronti dell'ente o agente della riscossione che li ha emessi; l'errata individuazione del legittimo contraddittore può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Se le notifiche delle cartelle risultano valide, il termine per impugnarle decorre dalla notifica e non dalla successiva consultazione dell'estratto di ruolo; un ricorso presentato oltre il termine può quindi essere dichiarato tardivo.
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