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Sentenza

Sentenza del 27/07/2017 n. 236 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Cartelle pagamento - Notifica -Sito InfoCamere - Legittimità - Copia fotostatica - Disconoscimento conformità -Produzione originali - Necessità - Infondatezza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato quattro cartelle di pagamento, un preavviso di fermo amministrativo e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo di non aver ricevuto le relative notifiche e di averne avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo, visure al PRA e ispezione ipotecaria. Ha inoltre dedotto la decadenza dell'amministrazione per il recupero dell'imposta di registro relativa al 2011, l'inesistenza delle notifiche, la necessità di produrre gli originali degli atti e la mancanza della firma digitale con estensione .p7m. L'Agenzia ha sostenuto la validità delle notifiche, effettuate tramite PEC oppure, in assenza di un indirizzo PEC valido e attivo nell'INI-PEC, mediante deposito telematico sul sito InfoCamere e invio di raccomandata informativa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha riformato la decisione di primo grado. Ha ritenuto valida ed efficace la notifica della cartella eseguita tramite deposito telematico nell'area riservata del sito InfoCamere, pubblicazione dell'avviso e invio della raccomandata informativa, poiché il contribuente era obbligato a dotarsi di PEC ma non disponeva di un indirizzo valido e attivo nell'INI-PEC. Ha inoltre ritenuto inefficace il disconoscimento delle copie, perché generico e non accompagnato dall'indicazione concreta delle difformità; le ricevute di accettazione e consegna delle PEC e gli estratti di ruolo sono stati considerati idonei a provare le notifiche. La contestazione relativa alla firma digitale è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Le censure riguardanti fermo e ipoteca sono state dichiarate inammissibili per mancata instaurazione del giudizio nei confronti del legittimo contraddittore. Essendo valide le notifiche di tutte le cartelle, il ricorso originario è stato dichiarato tardivo. Il contribuente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro per il primo grado e 1.500 euro per l'appello, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973

    La notifica della cartella ai soggetti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal predetto indice INI-PEC.

    La notifica tramite PEC è la modalità ordinaria per i soggetti obbligati a possedere un indirizzo PEC. La disposizione richiama inoltre la procedura sostitutiva prevista dall'art. 60, comma 7, del d.P.R. 600/1973 quando l'indirizzo non risulta valido o attivo.

  • Art. 60, comma 7, d.P.R. 600/1973

    Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

    Quando non è disponibile un indirizzo PEC valido e attivo nell'INI-PEC, la notifica può perfezionarsi mediante deposito telematico su InfoCamere, pubblicazione dell'avviso per quindici giorni e invio della raccomandata informativa. Per il destinatario il perfezionamento avviene, secondo la procedura applicata, al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso.

  • Art. 5, d.l. 179/2012

    La norma ha introdotto per le imprese individuali l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da iscrivere nei pubblici registri.

  • Art. 27, comma 2, d.l. 137/2020

    Ha consentito la trattazione scritta della controversia nel periodo emergenziale, modalità utilizzata per la decisione del giudizio.

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 30008/2019

    Ha riconosciuto la legittimità della scelta dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di farsi rappresentare e assistere in giudizio anche da avvocati del libero foro, senza necessità delle formalità contestate dal contribuente.

  • Giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 23426/2020, n. 7775/2014, n. 23902/2017, n. 25292/2018, n. 7105/2016, n. 12730/2016 e n. 4053/2018

    Il disconoscimento deve evidenziare in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale.

    Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale non può essere generico o meramente formule; deve indicare precisamente le parti contraffatte, mancanti o aggiunte e, se possibile, fornire elementi sul diverso contenuto dell'originale.

Massime di principio

  • Per i soggetti obbligati a possedere una PEC, l'assenza di un indirizzo valido e attivo nell'INI-PEC non impedisce la notifica: l'ente può utilizzare la procedura sostitutiva di deposito e pubblicazione su InfoCamere, accompagnata dalla raccomandata informativa.
  • La raccomandata informativa non deve necessariamente essere consegnata personalmente al destinatario: il rispetto della procedura di invio e della compiuta giacenza può essere sufficiente a perfezionare la notifica, se sono adempiuti gli ulteriori passaggi previsti dalla legge.
  • Chi contesta la conformità di una copia all'originale deve indicare in modo puntuale quali elementi risultano alterati, mancanti o aggiunti; una contestazione generica non impone automaticamente all'ente la produzione dell'originale.
  • Le ricevute digitali di accettazione e consegna della PEC, insieme alla documentazione dell'agente della riscossione, possono costituire prova sufficiente della notifica, trattandosi di documenti nativamente informatici.
  • Le eccezioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo i casi consentiti dalle regole processuali.
  • Gli atti di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria devono essere impugnati nei confronti dell'ente o agente della riscossione che li ha emessi; l'errata individuazione del legittimo contraddittore può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • Se le notifiche delle cartelle risultano valide, il termine per impugnarle decorre dalla notifica e non dalla successiva consultazione dell'estratto di ruolo; un ricorso presentato oltre il termine può quindi essere dichiarato tardivo.

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