Cassazione Penale, Sentenza n. 2751/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni, prescrizioni e cauzione. Il ricorso deduce violazione di legge per omessa o apparente motivazione (artt. 1, c.1, lett. b) e 4, c.1, lett. c) d.lgs. n.159/2011), sostenendo che la Corte non ha svolto la necessaria analisi comparativa tra redditi e livello di spesa per escludere che il tenore di vita fosse sostenuto da proventi illeciti; lamenta inoltre che il ricorrente era stato detenuto dal 2010 al 2016 e non aveva commesso reati tra il 2010 e il 2021.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e formulato per motivi non consentiti. La Corte di cassazione ritiene che la revisione sia limitata a profili di violazione di legge e non a una rinnovata valutazione dei fatti; la Corte d'appello aveva fornito elementi fattuali sufficienti a motivare la pericolosità generica, tra cui continuità e progressione delle condotte nel 2021-2022, intercettazioni, la stabile relazione con soggetto di elevata caratura delinquenziale (Attilio Cena) e dati reddituali del periodo 2015-2021 (redditi annui tra € 2.452 e € 8.389, insufficienti per un nucleo familiare di quattro persone). Sulla base di tali elementi la Corte distrettuale ha logicamente dedotto che i proventi illeciti abbiano costituito fonte di sostentamento. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b) e art. 4, comma 1, lett. c)
Le norme definiscono le categorie soggettive e i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha inquadrato il ricorrente nella fattispecie di cui all'art.1, c.1, lett. b) sulla base di elementi di pericolosità generica
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e) e art. 616
L'art. 606 c.p.p. delimita i motivi di ricorso in Cassazione (tra cui la motivazione inesistente o meramente apparente in casi tassativi); l'art. 616 c.p.p. disciplina la condanna alle spese e al versamento per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata
Corte cost. n. 24 del 2019; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci); Sez. 2, n. 13634 del 26/02/2021 (Capriati)
Si richiama l'orientamento secondo cui il tenore di vita è un indicatore utile per valutare le capacità economiche del proposto, ma la sua utilizzazione richiede 'precisi elementi di fatto'; la Cassazione conferma che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato su questi elementi
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (richiami generali)
Richiamata a livello di tutela dei canoni costituzionali e convenzionali: le misure di prevenzione devono rispettare il principio di ragionevolezza della motivazione e i diritti convenzionali; la Corte ha ritenuto rispettati tali canoni mediante motivazione fattuale sufficiente
Massime di principio
- In Cassazione contro misure di prevenzione la rivalutazione dei fatti è molto limitata: il controllo è prevalentemente di legittimità e mira a verificare vizi di diritto o la totale mancanza di motivazione, non a ritrattare la valutazione probatoria del merito.
- Il 'tenore di vita' può essere utilizzato come indicatore della provenienza di risorse da attività illecite ma deve essere dimostrato mediante precisi elementi di fatto (redditi, possesso di beni, spese, categorie di consumi); una deduzione logica e documentata collegante reddito insufficiente e proventi illeciti è ritenuta legittima.
- La mera esistenza di periodi di detenzione o di assenza di reati in un arco temporale non esclude automaticamente la pericolosità; ciò che conta è la continuità o la ripresa di condotte delittuose nonché i legami con soggetti di elevata caratura delinquenziale e le evidenze intercettive.
- Per impugnare efficacemente una misura di prevenzione è preferibile fondare il ricorso su specifici profili di illegittimità giuridica o su palesi carenze della motivazione (motivazione inesistente o meramente apparente), indicando elementi di diritto o assenza di presupposti legalmente richiesti.
- La Corte può ritenere sufficiente la somma degli elementi fattuali anche se nessuno di essi, preso isolatamente, dimostra la fonte illecita del sostentamento; è la congruenza e la sostanziale logicità del quadro probatorio a essere valutata.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (es. art. 616 c.p.p.) se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; valutare pertanto la fondatezza giuridica prima di adire la Cassazione.
- Se si contesta l'uso del tenore di vita, è utile fornire documentazione alternativa che spieghi redditi leciti, trasferimenti, patrimoni familiari o spese straordinarie comprovabili per confutare il nesso con proventi illeciti.
- Nelle impugnazioni è strategico evidenziare eventuali violazioni procedurali o formali del decreto di applicazione della misura (es. mancanza assoluta di motivazione), perché tali censure hanno maggior probabilità di essere accolte in sede di legittimità rispetto a mere critiche alla valutazione probatoria.
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