Corte di giustizia, Sentenza C-634/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2022. — Causa promossa da A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Ambito di applicazione – Requisiti per il conseguimento del diritto all’esercizio autonomo della professione di medico nello Stato membro ospitante – Diploma rilasciato nello Stato membro d’origine – Limitazione del diritto all’esercizio della professione di medico a un triennio – Supervisione di un medico autorizzato e contestuale assolvimento della formazione specialistica triennale in medicina generale – Articoli 45 e 49 TFUE. — Causa C-634/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2005/36/CE non si applica al riconoscimento automatico del titolo nel caso di un medico che non possiede il certificato di esperienza richiesto per il pieno esercizio nello Stato d’origine. Tuttavia, in tale ipotesi restano applicabili gli articoli 45 e 49 TFUE, che impongono una valutazione comparativa concreta delle qualifiche e delle esperienze del richiedente. Una disciplina nazionale che preveda automaticamente un’autorizzazione temporanea di tre anni subordinata a supervisione e formazione aggiuntiva è incompatibile con tali disposizioni se non è preceduta da un esame individuale e proporzionato delle eventuali differenze formative.
Riconoscimento delle qualifiche di medico: incompatibilità con gli articoli 45 e 49 TFUE di un’autorizzazione temporanea e subordinata a supervisione e formazione aggiuntiva quando il professionista possiede un titolo medico di base dell’allegato V ma non il certificato di esperienza previsto dalla direttiva 2005/36/CE.
La questione giuridica
Se gli articoli 45 e 49 TFUE, in applicazione del principio di proporzionalità, ostino a una disciplina nazionale che consente a un medico con titolo di formazione di base conseguito in un altro Stato membro ma privo del certificato di esperienza richiesto nello Stato d’origine di esercitare in via temporanea per tre anni solo sotto supervisione e previa frequenza di una formazione specifica triennale in medicina generale, invece di procedere a una valutazione comparativa individuale delle qualifiche.
Principio di diritto
In una situazione che non rientra nel sistema di riconoscimento automatico della direttiva 2005/36/CE, ma che rientra nell’ambito degli articoli 45 o 49 TFUE, lo Stato membro ospitante deve esaminare in concreto tutti i diplomi, certificati ed esperienze pertinenti del richiedente e confrontarli con le qualifiche richieste dal diritto nazionale; esso può imporre misure compensative solo se risultano necessarie e proporzionate. Osta quindi a una normativa che imponga in modo generale e indifferenziato un’autorizzazione temporanea di tre anni, con supervisione e formazione triennale obbligatoria, senza una valutazione individuale dell’equipollenza delle qualifiche.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 45 e 49 TFUE
- Direttiva 2005/36/CE
- Direttiva 2013/55/UE
- Articolo 1 direttiva 2005/36/CE
- Articolo 4 direttiva 2005/36/CE
- Articolo 10 direttiva 2005/36/CE
- Articolo 13 direttiva 2005/36/CE
- Articolo 21 direttiva 2005/36/CE
- Articolo 55 bis direttiva 2005/36/CE
- Allegato V, punto 5.1.1, direttiva 2005/36/CE
Riconoscimento delle qualifiche di medico e limiti alla disciplina nazionale finlandese
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali di medico. La Corte è chiamata a stabilire se gli articoli 45 e 49 TFUE ostino a una normativa nazionale che consente un esercizio temporaneo e supervisionato della professione, accompagnato da una formazione triennale aggiuntiva, per chi possiede un titolo medico di base conseguito in un altro Stato membro ma non il certificato di esperienza richiesto per il pieno esercizio nello Stato d’origine.
Fatti e procedimento principale
A aveva iniziato gli studi di medicina nel 2008 presso l’Università di Edimburgo e nel 2013 aveva conseguito il Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, titolo corrispondente al titolo di formazione previsto per il Regno Unito dall’allegato V, punto 5.1.1, della direttiva 2005/36/CE. Nonostante ciò, non aveva prodotto il "Certificate of experience" che accompagna tale titolo e che nel Regno Unito costituisce un presupposto per il pieno esercizio della professione di medico.
Il Valvira le aveva quindi concesso, ai sensi del diritto finlandese, un’autorizzazione limitata di tre anni per esercitare la professione sotto direzione e supervisione di un medico abilitato, subordinandola alla frequenza di una formazione specifica triennale in medicina generale. Dopo il rigetto del reclamo e del ricorso da parte del tribunale amministrativo di Helsinki, la questione è giunta davanti al giudice del rinvio.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, in particolare:
- articolo 1, sull’oggetto della direttiva;
- articolo 4, sugli effetti del riconoscimento;
- articolo 10, sull’ambito di applicazione del regime generale;
- articolo 13, sulle condizioni del riconoscimento;
- articolo 21, sul riconoscimento automatico dei titoli di medico;
- articolo 55 bis, sul riconoscimento del tirocinio professionale;
- allegato V, punto 5.1.1, relativo ai titoli medici di base nel Regno Unito.
Sono inoltre centrali gli articoli 45 e 49 TFUE.
Questione pregiudiziale
Il giudice finlandese chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a che lo Stato membro ospitante imponga, in via generale, un’autorizzazione temporanea triennale all’esercizio della professione di medico, limitata alla supervisione di un altro medico e alla contemporanea frequenza di una formazione specialistica triennale in medicina generale, quando il richiedente possiede il titolo di base previsto dalla direttiva per il Regno Unito ma non il certificato di esperienza aggiuntivo richiesto dal sistema britannico.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il riconoscimento automatico previsto dall’articolo 21 della direttiva 2005/36/CE presuppone che il richiedente possieda una formazione che lo abiliti al pieno esercizio della professione nello Stato d’origine. Poiché A non dispone del certificato di esperienza, non può beneficiare di tale regime.
Parimenti, il regime generale della direttiva non può essere invocato in questa situazione per imporre allo Stato membro ospitante un esame dei titoli ai sensi del capo I del titolo III, perché A non soddisfa le condizioni richieste per essere qualificata, nello Stato d’origine, per l’esercizio della professione di medico con formazione di base.
Ciò non significa, però, che lo Stato membro ospitante sia libero di introdurre una disciplina che renda più difficile il riconoscimento delle qualifiche in una situazione non coperta dalla direttiva. In tali casi, se la situazione rientra negli articoli 45 o 49 TFUE, l’autorità nazionale deve prendere in considerazione tutti i diplomi, i certificati, gli altri titoli e l’esperienza pertinente del richiedente e procedere a un confronto concreto tra le competenze così attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale.
La Corte sottolinea che tale valutazione deve essere oggettiva e basata sul livello delle conoscenze e delle qualifiche desumibile dal titolo straniero, tenuto conto della natura e durata degli studi e della formazione pratica. Se emergono differenze sostanziali, le autorità possono imporre misure compensative, ma solo nel rispetto del principio di proporzionalità e previa verifica se le conoscenze già acquisite siano sufficienti ai fini del riconoscimento.
Secondo la Corte, una normativa che imponga in modo generale e indifferenziato le stesse misure compensative a tutti i titolari di un diploma medico di base conseguito in uno Stato membro nel quale è richiesto un tirocinio successivo non soddisfa tali condizioni, perché non garantisce una verifica effettiva delle competenze individuali e non appare proporzionata.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che gli articoli 45 e 49 TFUE ostano a una normativa nazionale come quella finlandese in causa, nella parte in cui impone un’autorizzazione temporanea di tre anni, sotto supervisione e con obbligo di formazione triennale in medicina generale, senza una previa valutazione comparativa individuale delle qualifiche possedute dal richiedente e delle esigenze formative richieste dal diritto nazionale.
Principio affermato
Quando un titolo medico non rientra nel meccanismo di riconoscimento automatico della direttiva 2005/36/CE, lo Stato membro ospitante deve comunque rispettare la libera circolazione garantita dagli articoli 45 e 49 TFUE, effettuando un esame individuale e proporzionato delle qualifiche del richiedente; non può imporre in modo automatico e generalizzato misure compensative identiche per tutti i casi analoghi.
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