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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-162/20

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 marzo 2022. — WV contro Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). — Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 60, primo comma – Assenza irregolare – Portata – Imputazione alla durata del congedo annuale – Trattenuta sulla retribuzione – Funzionario che non ha adempiuto agli obblighi a lui incombenti in forza degli articoli 21 e 55 dello Statuto. — Causa C-162/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie l’impugnazione di una funzionaria del SEAE contro un’ordinanza del Tribunale che aveva confermato una trattenuta salariale per presunte assenze ingiustificate. La Corte precisa che l’articolo 60 dello Statuto copre solo l’assenza fisica irregolare dal servizio e non può essere esteso alla presenza in ufficio accompagnata da rifiuto di lavorare. Per questo annulla sia l’ordinanza del Tribunale sia le decisioni amministrative del SEAE, ordinando il rimborso delle somme trattenute con interessi.

Funzione pubblica UE: la Corte chiarisce che l’articolo 60 dello Statuto si applica solo all’assenza fisica irregolare dal luogo di lavoro e non alla mera inadempienza agli obblighi di servizio ex articoli 21 e 55, con conseguente illegittimità della trattenuta sullo stipendio.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che il mancato adempimento, da parte di una funzionaria fisicamente presente nei locali dell’istituzione, degli obblighi di assistere i superiori, eseguire i compiti affidati e restare a disposizione dell’istituzione possa integrare una "assenza irregolare" ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto, giustificando l’imputazione ai giorni di congedo e la trattenuta sulla retribuzione; e, correlativamente, se il Tribunale abbia correttamente respinto per irricevibilità o infondatezza gli altri motivi relativi a motivazione, onere della prova e misure istruttorie.

Principio di diritto

L’articolo 60, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea presuppone un’assenza fisica irregolare del funzionario dal luogo di lavoro, debitamente accertata e non previamente autorizzata; non può quindi essere utilizzato per sanzionare, tramite imputazione al congedo o trattenuta stipendiale, una mera inadempienza agli obblighi di servizio di cui agli articoli 21 e 55 dello Statuto quando il funzionario sia fisicamente presente. In tal caso, se l’amministrazione ritiene integrata una mancanza disciplinare, deve attivare il procedimento disciplinare previsto dallo Statuto.

Norme richiamate

  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 21 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 55 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 60, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articolo 9
  • Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione C(2013) 9051 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, sui congedi
  • Decisione SEAE DEC(2014) 009 del 13 febbraio 2014

Funzione pubblica UE: assenza irregolare e trattenuta stipendiale per il mancato rispetto degli obblighi di servizio

La causa è un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro un’ordinanza del Tribunale in materia di funzione pubblica dell’Unione. La Corte è chiamata a chiarire la portata dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto dei funzionari, in rapporto agli obblighi del funzionario previsti dagli articoli 21 e 55.

Fatti e procedimento amministrativo

WV, funzionaria presso il SEAE, aveva contestato una decisione del 27 novembre 2017 con cui il SEAE le aveva applicato una trattenuta sulla retribuzione corrispondente a 72 giorni di calendario, poi ridotti a 71,5 giorni in sede di reclamo. Il SEAE aveva ritenuto che la funzionaria avesse accumulato assenze irregolari/ingiustificate durante il periodo dal 1o gennaio al 14 luglio 2017.

La funzionaria aveva presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto il 2 maggio 2018. In seguito aveva adito il Tribunale chiedendo l’annullamento delle decisioni e il rimborso delle somme trattenute con interessi.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale aveva respinto il ricorso in parte per irricevibilità e in parte per manifesta infondatezza. In sostanza, aveva ritenuto che, anche ammettendo la presenza fisica della ricorrente nei locali del SEAE, il suo dichiarato rifiuto di lavorare nella divisione di assegnazione e la sua volontà di occuparsi solo di questioni amministrative relative al trasferimento integrassero una situazione di assenza ingiustificata. Da ciò il Tribunale aveva fatto discendere la legittimità della trattenuta ai sensi dell’articolo 60 dello Statuto.

Questioni sottoposte alla Corte in impugnazione

La ricorrente lamentava, tra l’altro:

  • la violazione del principio di libera produzione della prova e delle regole sull’onere della prova;
  • un diniego di giustizia e uno snaturamento dei fatti;
  • l’erronea applicazione dell’articolo 60 dello Statuto;
  • l’omesso esame di alcuni motivi e la mancata considerazione di documenti e allegati.

La parte centrale della controversia riguardava la qualificazione giuridica della situazione: presenza fisica con rifiuto di svolgere le mansioni, oppure assenza irregolare ai sensi dell’articolo 60.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal SEAE, precisando che l’impugnazione, pur non sempre chiarissima, conteneva argomenti giuridici sufficientemente identificati per consentire il controllo di legittimità. Analogamente, respinge le censure preliminari della ricorrente relative a presunte omissioni del Tribunale nella ricostruzione dei fatti, perché formulate in modo troppo generico e prive di indicazione precisa dei punti dell’ordinanza impugnata contestati.

Ragionamento della Corte sull’articolo 60 dello Statuto

La Corte svolge un’analisi testuale, sistematica e teleologica dell’articolo 60 dello Statuto.

Ricorda che:

  • l’articolo 60 si colloca nel capitolo dedicato ai congedi;
  • la disposizione presuppone che il funzionario sia "assente" dal luogo di lavoro;
  • la perdita della retribuzione o l’imputazione al congedo sono conseguenze della mancata presenza fisica non autorizzata, non di una mera condotta professionale inadempiente.

La Corte sottolinea che il termine "assenza" va inteso nel suo significato comune di mancata presenza fisica nel luogo in cui il soggetto dovrebbe trovarsi. Nulla nel testo dell’articolo 60 autorizza a dedurre un’assenza irregolare dalla sola violazione degli obblighi di cui agli articoli 21 e 55, indipendentemente dalla presenza fisica.

La Corte evidenzia inoltre che una diversa interpretazione trasformerebbe l’articolo 60 in uno strumento surrogatorio del procedimento disciplinare, consentendo di infliggere una sanzione patrimoniale non prevista dallo Statuto senza le garanzie proprie del disciplinare.

Errore di diritto del Tribunale

Alla luce di tale interpretazione, la Corte afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto: non poteva ritenere che una funzionaria fisicamente presente ma non intenzionata a lavorare nella divisione di assegnazione fosse in situazione di assenza irregolare ai sensi dell’articolo 60.

Di conseguenza, la trattenuta sullo stipendio corrispondente a 72 giorni di calendario non era legittima sulla base di tale disposizione. L’amministrazione, se riteneva sussistente una mancanza disciplinare, avrebbe dovuto attivare il procedimento disciplinare previsto dallo Statuto.

Esito dell’impugnazione e decisione sul merito

Poiché la prima censura della quinta parte del motivo unico è accolta, la Corte annulla l’ordinanza del Tribunale senza esaminare le altre censure.

Avvalendosi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte, la Corte decide poi definitivamente sulla controversia: annulla la decisione del SEAE del 27 novembre 2017 e la decisione del 2 maggio 2018 di rigetto del reclamo.

Restituzione delle somme e spese

La Corte condanna il SEAE a rimborsare gli importi indebitamente trattenuti dalla retribuzione della ricorrente, corrispondenti a 71,5 giorni, con interessi al tasso annuo del 5% dalla data della trattenuta. Condanna inoltre il SEAE a sopportare le spese di primo grado e dell’impugnazione.

Principio affermato

La pronuncia afferma che l’assenza irregolare di cui all’articolo 60 dello Statuto richiede una mancata presenza fisica non autorizzata; la semplice inosservanza degli obblighi di assistenza, esecuzione dei compiti e disponibilità verso l’istituzione non può essere trattata come assenza irregolare né giustificare una trattenuta salariale, ma eventualmente un procedimento disciplinare.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uestatus dei funzionariretribuzione e congediprocedimento disciplinareimpugnazione dinanzi alla corte di giustizia

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