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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-551/21

Ordinanza del presidente della Corte del 3 marzo 2022. — Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea. — Intervento – Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Istanza presentata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione. — Causa C-551/21

Giurisprudenza europea62021CO0551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Presidente della Corte ha accolto l’istanza di intervento dell’alto rappresentante dell’Unione in una causa di annullamento promossa dalla Commissione contro il Consiglio. L’ordinanza chiarisce che l’alto rappresentante non è un’istituzione dell’Unione, ma può essere assimilato a un organo o organismo dell’Unione ai fini dell’articolo 40 dello Statuto. La Corte riconosce inoltre che egli ha un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, poiché la sentenza potrà incidere sulla portata della sua missione di rappresentanza nelle materie PESC.

Intervento dell’alto rappresentante dell’Unione in un ricorso di annullamento: qualificazione ai fini dell’articolo 40 dello Statuto e interesse alla soluzione della controversia

La questione giuridica

Se l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza possa intervenire, a sostegno della Commissione, in un ricorso di annullamento tra Commissione e Consiglio ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte; in particolare, se non essendo un’istituzione ai sensi dell’articolo 13 TUE, debba essere assimilato a un organo o organismo dell’Unione e se abbia un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia.

Principio di diritto

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza non può essere considerato "istituzione" ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto, perché non figura nell’elenco tassativo dell’articolo 13, paragrafo 1, TUE; tuttavia, in ragione del suo mandato intrinsecamente connesso al funzionamento dell’Unione, deve essere equiparato a un organo o organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 40, secondo comma. Egli può quindi intervenire in una controversia se dimostra un interesse diretto e attuale alla soluzione della stessa, interesse che ricorre quando la decisione della Corte è idonea a incidere in modo determinante sulla portata delle competenze che il diritto primario gli attribuisce, anche se il giudizio riguarda formalmente una materia diversa dalla PESC.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 130 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 132, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 13, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 17, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, TUE
  • Decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio

Intervento dell’alto rappresentante dell’Unione in un ricorso di annullamento

L’ordinanza riguarda una causa di annullamento ex articolo 263 TFUE promossa dalla Commissione europea contro il Consiglio dell’Unione europea. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha chiesto di intervenire a sostegno della Commissione, invocando l’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Fatti e oggetto della controversia principale

La Commissione chiedeva l’annullamento dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026), nonché della designazione, effettuata dal presidente del Consiglio, dell’ambasciatore portoghese quale persona abilitata a firmare il protocollo.

La Commissione sosteneva che tale prassi del Consiglio violasse la sua prerogativa, riconosciuta dall’articolo 17, paragrafo 1, TUE, di assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione nelle materie non rientranti nella PESC.

Istanza di intervento dell’alto rappresentante

L’alto rappresentante ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. In via principale ha sostenuto di essere parte delle "istituzioni dell’Unione" ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto; in subordine, ha affermato di dover essere considerato un organo o organismo dell’Unione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione. Ha inoltre dedotto un interesse alla soluzione della controversia, osservando che la decisione della Corte avrebbe riflessi anche sulla sua analoga prerogativa di rappresentanza nelle materie PESC ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, TUE.

Il Consiglio ha chiesto il rigetto dell’istanza, sostenendo che l’alto rappresentante non è un’istituzione dell’Unione e che, comunque, non avrebbe un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, la quale non riguarda la PESC.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, TUE, che contiene l’elenco tassativo delle istituzioni dell’Unione;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, sulla rappresentanza esterna dell’Unione da parte della Commissione fuori dalla PESC;
  • l’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, TUE, sul ruolo dell’alto rappresentante in materia di PESC e sul Servizio europeo per l’azione esterna;
  • gli articoli 130, 131, paragrafo 3, 132, paragrafo 1, e 137 del regolamento di procedura della Corte.

Ragionamento della Corte: status dell’alto rappresentante

La Corte osserva anzitutto che le istituzioni dell’Unione, ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto, sono soltanto quelle tassativamente elencate all’articolo 13, paragrafo 1, TUE. Poiché l’alto rappresentante non figura in tale elenco, non può essere qualificato come istituzione dell’Unione e non può quindi fondare l’intervento su questo status.

La Corte verifica quindi se egli possa essere ammesso come organo o organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto. Richiamando il suo mandato, strettamente connesso al funzionamento dell’Unione, e il fatto che, pur avvalendosi del SEAE, egli ne resta giuridicamente distinto, la Corte lo assimila agli organi e organismi dell’Unione ai fini dell’intervento.

Ragionamento della Corte: interesse alla soluzione della controversia

La nozione di "interesse alla soluzione della controversia" è interpretata come interesse diretto e attuale all’esito richiesto con le conclusioni, e non come interesse ai soli motivi o argomenti prospettati. Nel caso degli organi e organismi dell’Unione, tale requisito va valutato tenendo conto della specificità del loro mandato.

La Corte ritiene che la controversia, pur riguardando formalmente la ripartizione di competenze tra Commissione e Consiglio in materia non PESC, abbia un’incidenza determinante anche sul ruolo dell’alto rappresentante nelle ipotesi analoghe che riguardano la firma di accordi internazionali in materia PESC. In particolare, la soluzione della controversia chiarirà la portata della missione di rappresentanza di cui all’articolo 17, paragrafo 1, TUE e, per analogia funzionale, quella conferita all’alto rappresentante dall’articolo 27, paragrafo 2, TUE.

La Corte respinge l’obiezione del Consiglio secondo cui l’alto rappresentante presiede il Consiglio "Affari esteri": tale circostanza non esclude l’interesse, poiché il ruolo effettivo nelle procedure di conclusione degli accordi PESC può variare e, in ogni caso, la pronuncia chiarirà la portata giuridica della sua missione di rappresentanza.

Decisione e effetti processuali

L’istanza di intervento è accolta. Conseguentemente, l’alto rappresentante riceverà comunicazione di tutti gli atti processuali, potrà depositare una memoria di intervento entro il termine previsto dal regolamento di procedura e, se si terrà un’udienza, potrà presentare osservazioni orali. Le spese relative all’intervento sono riservate.

Principio desumibile dall’ordinanza

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, pur non essendo un’istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte, deve essere considerato un organo o organismo dell’Unione ai sensi del secondo comma; pertanto, può intervenire in una controversia se la decisione della Corte è idonea a incidere direttamente e attualmente sulla portata delle competenze che il diritto primario gli attribuisce, anche quando il giudizio verte su una materia formalmente diversa dalla PESC.

Come è indicizzato

Materieintervento nel processodiritto istituzionale dell'unione europearappresentanza esterna dell'unione europeapolitica estera e di sicurezza comunecontenzioso sugli accordi internazionali

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