Corte di giustizia, Sentenza C-590/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 marzo 2022. — Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze contro UK e a. — Rinvio pregiudiziale – Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima della data della sua entrata in vigore e proseguite dopo la data di scadenza del termine di trasposizione. — Causa C-590/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito la portata temporale dell’obbligo di remunerazione adeguata dei medici specializzandi introdotto dalla direttiva 82/76. Ha stabilito che tale obbligo si applica anche alle specializzazioni iniziate prima dell’entrata in vigore della direttiva, ma solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di recepimento, cioè dal 1o gennaio 1983 fino al termine della formazione. Ha inoltre ribadito che l’eventuale risarcimento del danno per mancata trasposizione spetta solo se il giudice nazionale verifica i presupposti della responsabilità dello Stato membro.
Formazione di medico specialista iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita oltre il 1o gennaio 1983: diritto alla remunerazione adeguata e, se del caso, al risarcimento per mancata trasposizione della direttiva 82/76
La questione giuridica
Se le norme sulla remunerazione adeguata dei medici specializzandi introdotte dalla direttiva 82/76/CEE si applichino anche ai medici iscritti a una scuola di specializzazione prima dell’entrata in vigore della direttiva (29 gennaio 1982) e ancora in formazione dopo la scadenza del termine di trasposizione (1o gennaio 1983), e se per tali soggetti spetti anche il risarcimento del danno da tardivo recepimento, almeno per la parte di formazione successiva al 1o gennaio 1983.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la remunerazione adeguata prevista dall’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, spetta anche ai medici che abbiano iniziato la formazione specialistica prima del 29 gennaio 1982 ma l’abbiano proseguita dopo il 1o gennaio 1983, limitatamente al periodo successivo a tale data e fino al completamento della formazione, purché la specializzazione rientri tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri e indicate negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362. Quanto al risarcimento del danno per mancata trasposizione, esso può spettare solo se il giudice nazionale accerta i presupposti della responsabilità dello Stato (norma attributiva di diritti, violazione sufficientemente qualificata e nesso causale).
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 189, terzo comma, TUE
- Direttiva 75/363/CEE
- Direttiva 82/76/CEE
- Direttiva 75/362/CEE
- Direttiva 93/16/CEE
- Direttiva 2005/36/CE
Remunerazione dei medici specializzandi e applicazione temporale della direttiva 82/76/CEE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra amministrazioni dello Stato e medici specialisti che chiedevano la remunerazione adeguata della propria formazione e il risarcimento del danno per il tardivo recepimento della direttiva 82/76/CEE.
Fatti e procedimento principale
I medici ricorrenti avevano seguito in Italia corsi di specializzazione medica; alcuni avevano iniziato prima del 1982, altri in epoca successiva. Dinanzi al Tribunale di Roma avevano chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della remunerazione adeguata prevista dalla normativa europea e al risarcimento del danno da mancata trasposizione tempestiva e corretta della direttiva 82/76. Il Tribunale di Roma aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione per alcuni gruppi di medici. In cassazione è emersa una divergenza interpretativa sulla posizione dei medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 e l’avevano conclusa dopo il 1o gennaio 1983.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- la direttiva 75/363/CEE, soprattutto l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3 e l’allegato introdotto dalla direttiva 82/76;
- la direttiva 82/76/CEE, in particolare gli articoli 13, 14 e 16;
- la direttiva 75/362/CEE, per individuare le specializzazioni mediche comuni rilevanti;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se il diritto alla remunerazione adeguata previsto dalla direttiva 82/76 si estendesse anche ai medici iscritti a una scuola di specializzazione prima del 1982 ma ancora in formazione al 1o gennaio 1983, e se per tali medici potesse configurarsi anche un diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda la propria precedente giurisprudenza, in particolare la sentenza Pantuso e a., secondo cui la formazione specialistica iniziata nel corso del 1982 e proseguita fino al 1990 deve essere remunerata in modo adeguato, ma solo per il periodo successivo al 1o gennaio 1983.
Per i medici che si erano iscritti prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, la Corte applica i principi generali sulla successione delle norme nel tempo: una nuova norma si applica agli effetti futuri di situazioni sorte in precedenza, salvo disposizioni transitorie diverse. L’iscrizione a una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 ha creato una situazione giuridica sorta anteriormente; tuttavia gli effetti futuri di tale situazione, dopo la scadenza del termine di trasposizione (1o gennaio 1983), rientrano nell’ambito della direttiva 82/76.
Ne consegue che la remunerazione adeguata è dovuta anche per queste formazioni, ma soltanto per il periodo che va dal 1o gennaio 1983 fino alla fine della specializzazione. La Corte precisa inoltre che tale soluzione vale solo per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri e indicate negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362.
Quanto al risarcimento del danno, la Corte ribadisce il principio della responsabilità dello Stato per mancata trasposizione di una direttiva: occorre che la norma violata attribuisca diritti ai singoli, che la violazione sia sufficientemente qualificata e che vi sia nesso causale diretto tra violazione e danno. La verifica di tali condizioni spetta al giudice nazionale.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che la formazione specialistica iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita dopo il 1o gennaio 1983 deve essere remunerata adeguatamente per il periodo successivo a tale data e fino al completamento della formazione, se relativa a una specializzazione rientrante nel perimetro della direttiva 75/362.
Principi affermati
- La direttiva 82/76 non esclude dalla remunerazione adeguata i medici che abbiano iniziato la specializzazione prima della sua entrata in vigore, purché la formazione prosegua dopo il termine di recepimento.
- Il diritto alla remunerazione opera solo per il periodo successivo al 1o gennaio 1983.
- La responsabilità dello Stato per mancata trasposizione resta subordinata alla verifica dei presupposti classici elaborati dalla giurisprudenza della Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 3 mar 2022Corte di giustizia, Sentenza C-421/20
- Sentenza · 3 mar 2022Corte di giustizia, Sentenza C-162/20
- Sentenza · 3 mar 2022Corte di giustizia, Sentenza C-349/20
- Sentenza · 3 mar 2022Corte di giustizia, Sentenza C-409/20
- Sentenza · 3 mar 2022Corte di giustizia, Sentenza C-634/20
- Sentenza · 3 mar 2022Corte di giustizia, Ordinanza C-551/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →