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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-349/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 marzo 2022. — NB e AB contro Secretary of State for the Home Department. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e immigrazione – Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2004/83/CE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Apolide di origine palestinese registrato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2004/83/CE – Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA. — Causa C-349/20

Giurisprudenza europea62020CJ0349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce i criteri per stabilire quando un apolide palestinese registrato presso l’UNRWA può essere ammesso ipso facto ai benefici della direttiva 2004/83. La valutazione non è solo storica, ma deve essere aggiornata al momento della decisione e tener conto dell’eventuale recupero della capacità dell’UNRWA di assistere il richiedente. La Corte esclude un requisito di intento soggettivo di danno e ammette, in via condizionata, la rilevanza dell’assistenza di ONG se inserita in una cooperazione stabile con l’UNRWA.

Status di rifugiato ipso facto per apolidi palestinesi registrati presso l’UNRWA: momento della valutazione della cessazione dell’assistenza, onere della prova, irrilevanza dell’intento soggettivo e rilevanza dell’assistenza di ONG in cooperazione stabile con l’UNRWA.

La questione giuridica

Le questioni riguardano l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83/CE in relazione agli apolidi palestinesi registrati presso l’UNRWA e, in particolare: (1) se la cessazione della protezione o assistenza debba essere valutata solo con riferimento al momento dell’abbandono della zona operativa dell’UNRWA oppure anche alla situazione attuale al momento della decisione amministrativa o giudiziaria; (2) se, in caso di prova iniziale dell’allontanamento per motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, spetti allo Stato membro dimostrare il mutamento delle circostanze e la possibilità di ritorno; (3) se occorra provare un intento dell’UNRWA o dello Stato ospitante di infliggere un danno o negare assistenza; (4) se possa rilevare l’assistenza fornita da ONG o altri attori della società civile.

Principio di diritto

Per gli apolidi palestinesi registrati presso l’UNRWA, la cessazione dell’assistenza ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83 deve essere accertata mediante una valutazione individuale e aggiornata, che consideri sia le circostanze esistenti al momento dell’abbandono della zona operativa sia quelle esistenti al momento della decisione amministrativa o giurisdizionale. Se il richiedente prova di essere stato costretto a lasciare la zona per motivi indipendenti dalla propria volontà, spetta allo Stato membro dimostrare che egli può oggi tornare a beneficiare dell’assistenza; non è necessario provare un intento soggettivo dell’UNRWA o dello Stato di infliggere un danno o negare assistenza. L’assistenza di ONG può essere considerata solo se esiste un rapporto formale e stabile di cooperazione con l’UNRWA nell’attuazione del suo mandato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1 D
  • Direttiva 2004/83/CE, articoli 1, 2, 4, 12 e 13
  • Direttiva 2011/95/UE, articoli 12 e 40
  • Direttiva 2013/32/UE, articoli 2 e 46
  • Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
  • Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea, articoli 86 e 89

Status di rifugiato ipso facto per apolidi palestinesi registrati presso l’UNRWA

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) del Regno Unito in una controversia tra NB e AB, apolidi di origine palestinese registrati presso l’UNRWA, e il Secretary of State for the Home Department. Il giudizio attiene all’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE, in relazione alla clausola dell’articolo 1 D della Convenzione di Ginevra relativa alla cessazione della protezione o assistenza UNRWA.

Contesto fattuale e procedimento principale

NB vive nel Regno Unito con il marito e cinque figli, tra cui AB, gravemente disabile; la famiglia aveva precedentemente vissuto nel campo profughi di Al Bass, in Libano, ed era registrata presso l’UNRWA, salvo il figlio minore. I ricorrenti sostenevano di avere diritto allo status di rifugiato ipso facto perché l’assistenza UNRWA era cessata per motivi indipendenti dalla loro volontà, in particolare per la disabilità di AB, la presunta discriminazione subita in Libano e l’inadeguatezza dell’assistenza nel campo. Il giudice del rinvio chiedeva chiarimenti sul momento rilevante per valutare la cessazione dell’assistenza, sull’onere della prova, sulla necessità di un intento soggettivo e sul rilievo dell’assistenza fornita da ONG.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, che esclude dall’applicazione della Convenzione le persone che fruiscono attualmente della protezione o assistenza di un organismo ONU diverso dall’UNHCR e che, in caso di cessazione di tale protezione o assistenza, sono ammesse ai benefici della Convenzione. Nell’ambito del diritto dell’Unione, sono centrali l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE e, per il ragionamento sistematico, gli articoli 4 e 13 della stessa direttiva nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE. La Corte ricorda anche che il Regno Unito aveva partecipato alla direttiva 2004/83 ma non alla direttiva 2011/95/UE, ragione per cui la direttiva 2004/83 continua ad applicarsi nel contesto della causa.

Ragionamento della Corte: momento della valutazione della cessazione dell’assistenza

La Corte afferma che la valutazione della cessazione dell’assistenza UNRWA non può essere puramente storica. Occorre esaminare individualmente non solo le circostanze esistenti quando il richiedente ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA, ma anche quelle presenti al momento in cui l’autorità amministrativa decide sulla domanda o il giudice si pronuncia sul ricorso. Ciò serve a verificare anche se il richiedente possa oggi tornare nella zona operativa e beneficiare nuovamente dell’assistenza, ipotesi che escluderebbe l’ammissione ipso facto ai benefici della direttiva.

Ragionamento della Corte: onere della prova

La Corte chiarisce che il richiedente deve provare di essersi effettivamente rivolto all’UNRWA e che l’assistenza è cessata; tuttavia, se egli dimostra di essere stato costretto a lasciare la zona operativa per motivi indipendenti dalla sua volontà, spetta poi allo Stato membro, ove sostenga che il ritorno è oggi possibile, dimostrare il mutamento delle circostanze. La soluzione si fonda sull’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 e sulla logica cooperativa dell’esame della domanda di protezione internazionale.

Ragionamento della Corte: irrilevanza dell’intento soggettivo

La Corte esclude che, per applicare l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, sia necessario provare che l’UNRWA o lo Stato in cui opera abbiano intenzionalmente inflitto un danno o privato di assistenza il richiedente. Il criterio è oggettivo: basta accertare che l’assistenza o la protezione siano effettivamente cessate per qualsiasi motivo e che l’UNRWA non sia più in grado di garantire condizioni di vita conformi alla propria missione. Un requisito soggettivo restringerebbe indebitamente la portata della tutela riconosciuta agli apolidi palestinesi.

Ragionamento della Corte: assistenza di ONG e ruolo dello Stato

Quanto all’assistenza proveniente da ONG o altri attori della società civile, la Corte afferma che essa non è, in linea di principio, assimilabile alla protezione o assistenza dell’UNRWA, poiché la disposizione menziona solo un organismo o agenzia delle Nazioni Unite. Tuttavia, tale assistenza può essere considerata nella valutazione globale se l’UNRWA mantiene con tali soggetti un rapporto formale e stabile di cooperazione nell’attuazione del suo mandato, ad esempio quando lo Stato nel cui territorio opera abbia affidato alle ONG la prestazione di determinati servizi e i rifugiati palestinesi vi abbiano accesso in modo permanente. Resta decisivo il fatto che la cooperazione consenta effettivamente all’UNRWA di adempiere la propria missione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la valutazione della cessazione dell’assistenza UNRWA deve essere aggiornata e includere anche la situazione esistente al momento della decisione amministrativa o giurisdizionale;
  • se il richiedente prova di essere stato costretto a lasciare la zona operativa per motivi indipendenti dalla sua volontà, lo Stato membro deve dimostrare che il ritorno è attualmente possibile;
  • non è necessario dimostrare un intento dell’UNRWA o dello Stato di causare un danno o negare assistenza;
  • l’assistenza di ONG può essere presa in considerazione solo se inserita in una cooperazione formale e stabile con l’UNRWA.

Implicazioni pratiche

Per la pratica italiana ed europea in materia di asilo, la sentenza rafforza l’impostazione dinamica dell’accertamento sulla protezione UNRWA e impone alle autorità nazionali una verifica aggiornata della situazione nel territorio di provenienza o di precedente dimora abituale. Inoltre, ribadisce che la tutela degli apolidi palestinesi non dipende da una prova di dolo o volontà persecutoria, ma dalla reale capacità dell’UNRWA di garantire protezione e assistenza secondo il proprio mandato.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalerifugiati palestinesionere della prova nel procedimento di protezione internazionalediritto processuale dell’unione europearapporti tra assistenza umanitaria e status di rifugiato

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