Corte di giustizia, Sentenza C-409/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 marzo 2022. — UN contro Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Pontevedra. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede, in caso di soggiorno irregolare, l’imposizione di un’ammenda accompagnata dall’obbligo di lasciare il territorio – Possibilità di regolarizzare il soggiorno entro un termine impartito – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Termine per la partenza volontaria. — Causa C-409/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta la compatibilità con la direttiva rimpatri di una normativa spagnola che, in caso di soggiorno irregolare, prevede un’ammenda seguita da un termine per partire volontariamente e, solo in seguito, l’allontanamento forzato se non interviene la regolarizzazione. La Corte distingue questa situazione dalla precedente giurisprudenza Zaizoune, chiarendo che una fase iniziale di partenza volontaria e una possibile regolarizzazione non contrastano di per sé con la direttiva. La misura nazionale è tuttavia lecita solo se il termine concesso rispetta i requisiti di congruità e proroga previsti dall’articolo 7.
Rimpatrio di cittadino di paese terzo irregolare: compatibilità con la direttiva 2008/115 di una sanzione pecuniaria seguita da obbligo di partenza volontaria e, in caso di mancata regolarizzazione, da allontanamento forzato.
La questione giuridica
Se la direttiva 2008/115 osti a una normativa nazionale che, in assenza di circostanze aggravanti, sanziona il soggiorno irregolare di un cittadino di paese terzo, in un primo momento, con un’ammenda accompagnata dall’ordine di lasciare volontariamente il territorio entro un termine, con possibilità di regolarizzazione nel frattempo, e, in un secondo momento, in caso di mancata regolarizzazione, con una decisione di allontanamento obbligatorio; e se il termine concesso sia compatibile con gli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 8, paragrafo 1, della direttiva.
Principio di diritto
La direttiva 2008/115 non osta a una normativa nazionale che, per il soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo, preveda prima un’ammenda accompagnata da un obbligo di lasciare il territorio entro un termine e, solo se il soggiorno non viene nel frattempo regolarizzato e l’interessato non parte volontariamente, un successivo allontanamento obbligatorio, a condizione che il termine concesso sia fissato conformemente all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva e non ritardi in modo incompatibile l’effettiva esecuzione della procedura di rimpatrio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 1 direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3 direttiva 2008/115/CE
- Articolo 4, paragrafo 3, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6, paragrafi 1, 4 e 5, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
- Considerando 2, 4, 6 e 10 della direttiva 2008/115/CE
- Ley Orgánica 4/2000 (legge sugli stranieri)
- Real Decreto 240/2007
Rimpatrio di cittadino di paese terzo irregolare e sanzione in due fasi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Pontevedra in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La Corte esamina se la direttiva 2008/115 consenta una disciplina nazionale che preveda, in assenza di circostanze aggravanti, un’ammenda con obbligo di lasciare il territorio entro un termine, seguita dall’allontanamento forzato se l’interessato non regolarizza la propria posizione.
Fatti e procedimento principale
UN, cittadina colombiana, era entrata legalmente in Spagna come turista nel 2017, ma aveva superato il periodo massimo di soggiorno di 90 giorni. Nel 2019 le autorità spagnole avevano avviato un procedimento sanzionatorio per soggiorno irregolare e, parallelamente, UN aveva presentato domanda di carta di soggiorno come familiare di cittadino dell’Unione, in relazione al figlio spagnolo residente a Pontevedra.
L’autorità provinciale aveva poi adottato una decisione che constatava l’irregolarità del soggiorno e disponeva l’allontanamento con divieto di ingresso per tre anni. Dinanzi al giudice del rinvio, UN chiedeva l’annullamento del provvedimento o, in subordine, la sostituzione dell’allontanamento con un’ammenda.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama la direttiva 2008/115 e, in particolare:
- l’articolo 1, che ne definisce l’oggetto;
- l’articolo 3, punti 4, 5 e 8, sulle nozioni di decisione di rimpatrio, allontanamento e partenza volontaria;
- l’articolo 4, paragrafo 3, sulle disposizioni più favorevoli;
- l’articolo 6, paragrafi 1, 4 e 5, sull’obbligo di adottare una decisione di rimpatrio e sulle ipotesi di rilascio o sospensione di un titolo di soggiorno;
- l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, sulla partenza volontaria e sulla sua eventuale proroga;
- l’articolo 8, paragrafo 1, sull’obbligo di adottare le misure necessarie per l’allontanamento se la partenza volontaria non avviene.
Sono richiamati anche i considerando 2, 4, 6 e 10, che sottolineano l’esigenza di una politica di rimpatrio efficace, umana, proporzionata e orientata prioritariamente alla partenza volontaria.
Normativa spagnola e interpretazione del giudice del rinvio
Il giudice del rinvio descrive la normativa spagnola come una disciplina che, per il soggiorno irregolare, prevede una sanzione pecuniaria accompagnata dall’obbligo di lasciare il territorio entro un termine, con possibilità di regolarizzazione, e, solo in mancanza di tale regolarizzazione, un successivo allontanamento obbligatorio.
La Corte rileva che la sua interpretazione del diritto nazionale è vincolante nel procedimento pregiudiziale e che, quindi, occorre partire dalla premessa secondo cui la normativa consente una sequenza sanzionatoria in due fasi.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2008/115 non armonizza in modo completo le norme sul soggiorno degli stranieri e non impedisce agli Stati membri di qualificare il soggiorno irregolare come infrazione e di prevedere ammende. Tuttavia, tali sanzioni non possono compromettere l’effetto utile della direttiva né ritardare l’applicazione delle procedure comuni di rimpatrio.
Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 1, impone in linea di principio l’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di ogni cittadino di paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, mentre l’articolo 8, paragrafo 1, richiede che, se l’obbligo di rimpatrio non è rispettato, siano adottate le misure necessarie per l’allontanamento con la massima celerità.
La Corte osserva che il meccanismo nazionale esaminato non si limita a sanzionare il soggiorno irregolare con un’ammenda: la sanzione è accompagnata da un obbligo di uscire dal territorio entro un termine, salvo regolarizzazione del soggiorno, e solo dopo la scadenza del termine senza regolarizzazione l’autorità dispone l’allontanamento. Tale assetto, secondo la Corte, può essere compatibile con la direttiva, poiché non impedisce in sé né la decisione di rimpatrio né la successiva esecuzione.
Quanto alla partenza volontaria, la Corte sottolinea che l’articolo 7, paragrafo 1, prevede normalmente un termine tra sette e trenta giorni, mentre il paragrafo 2 impone la proroga quando necessario in considerazione delle circostanze del caso individuale, come la durata del soggiorno e i legami familiari e sociali. La direttiva non esclude che, durante tale periodo, il cittadino di paese terzo possa cercare di regolarizzare la propria posizione, ad esempio per motivi familiari.
La Corte aggiunge che la normativa nazionale è compatibile solo se il termine concesso non comporta ritardi tali da svuotare di effetto utile la direttiva e se ogni proroga resta limitata a un periodo congruo e necessario in ragione delle circostanze concrete.
Decisione/dispositivo
La Corte conclude che la direttiva 2008/115, in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, letti in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 4, e con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, non osta a una normativa nazionale come quella descritta, purché il termine per la partenza volontaria sia fissato nel rispetto dei requisiti della direttiva.
Principio affermato
Una disciplina nazionale può prevedere, per il soggiorno irregolare di un cittadino di paese terzo, una prima fase di partenza volontaria successiva a un’ammenda e una seconda fase di allontanamento forzato in caso di mancata regolarizzazione, purché ciò non ritardi indebitamente il rimpatrio e il termine concesso sia congruo e eventualmente prorogato secondo l’articolo 7 della direttiva 2008/115.
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