Corte di giustizia, Sentenza C-421/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 marzo 2022. — Acacia Srl contro Bayerische Motoren Werke AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n.6/2002 – Articolo 82, paragrafo 5 – Azione avviata dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso – Domande accessorie all’azione per contraffazione – Diritto applicabile – Articolo 88, paragrafo 2 – Articolo 89, paragrafo 1, lettera d) – Regolamento (CE) n.°864/2007 – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) – Articolo 8, paragrafo 2 – Paese in cui è stata commessa la violazione del diritto di proprietà intellettuale. — Causa C-421/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la legge applicabile alle domande accessorie in un'azione per contraffazione di un disegno o modello comunitario proposta sul foro speciale del luogo della violazione ex articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002. In tale ipotesi, se la condotta contestata riguarda un solo Stato membro, si applica il diritto di quello Stato anche alle misure accessorie, incluse risarcimento, informazioni e distruzione dei prodotti. La Corte distingue il caso da quello deciso in Nintendo, relativo a condotte in più Stati membri, e conferma un'interpretazione coerente con la certezza del diritto e con la lex loci protectionis.
Diritto applicabile alle domande accessorie in un'azione per contraffazione di disegno o modello comunitario proposta ex articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 per atti commessi in un solo Stato membro.
La questione giuridica
Se, in un'azione per contraffazione di disegno o modello comunitario proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo (articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002), le domande accessorie di risarcimento danni, informazioni, documenti, conti e distruzione dei prodotti debbano essere decise applicando la lex fori; in subordine, se il "luogo della contraffazione iniziale" rilevante ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II possa coincidere con lo Stato membro di destinazione dei consumatori e di commercializzazione dei prodotti anche quando la promozione online è iniziata in un altro Stato membro.
Principio di diritto
Nei procedimenti per contraffazione di disegni o modelli comunitari proposti ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, quando gli atti di contraffazione o minaccia di contraffazione riguardano il solo territorio di uno Stato membro, le domande accessorie di risarcimento del danno, informazioni, documenti, conti e distruzione dei prodotti contraffatti vanno decise sulla base del diritto dello Stato membro nel cui territorio tali atti sono stati commessi o minacciati, che coincide con il diritto dello Stato del tribunale adito; l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II non consente di attrarre la disciplina di un diverso Stato membro solo perché la promozione online è partita altrove.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 19 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 80 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 81 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 82 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 83 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 88 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 89 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 110 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 864/2007
Diritto applicabile alle domande accessorie in un'azione per contraffazione di disegno o modello comunitario proposta ex articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002
La Corte di giustizia si pronuncia su un rinvio pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Düsseldorf in una controversia tra Acacia Srl e BMW relativa alla presunta contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato. Il nodo centrale riguarda la legge applicabile alle domande accessorie connesse all'azione per contraffazione quando il giudizio è radicato nel foro del luogo in cui l'atto lesivo è stato commesso o minaccia di esserlo, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002.
Fatti e procedimento principale
BMW, titolare del disegno o modello comunitario, ha agito in Germania contro Acacia, società italiana che produce e distribuisce cerchioni per autoveicoli in vari Stati membri. Il tribunale tedesco adito in primo grado ha ritenuto sussistente la contraffazione e ha accolto, applicando il diritto tedesco, anche le domande accessorie di BMW dirette a ottenere:
- risarcimento del danno;
- trasmissione di informazioni;
- produzione di documenti;
- rendicontazione;
- consegna dei prodotti contraffatti ai fini della distruzione.
In appello, Acacia contesta sia l'esistenza della contraffazione sia la legge applicabile alle domande accessorie, sostenendo che debba applicarsi il diritto italiano.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, in particolare:
- articolo 19, sui diritti conferiti dal disegno o modello comunitario;
- articolo 81, sulla competenza esclusiva dei tribunali dei disegni e modelli comunitari;
- articolo 82, paragrafo 5, che introduce un foro alternativo nel luogo in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo;
- articolo 83, paragrafo 2, che limita la competenza del tribunale adito ex articolo 82, paragrafo 5 agli atti verificatisi nel territorio dello Stato membro in cui esso si trova;
- articolo 88, paragrafo 2, sulla legge nazionale applicabile alle questioni non disciplinate dal regolamento;
- articolo 89, paragrafo 1, lettera d), sulle sanzioni ulteriori previste dalla legge dello Stato membro in cui gli atti sono stati commessi;
- articolo 110, sulla disposizione transitoria relativa ai componenti di prodotti complessi.
Viene inoltre in rilievo il regolamento Roma II, in particolare:
- articolo 4, paragrafo 1, norma generale sulla legge del paese in cui il danno si verifica;
- articolo 8, paragrafi 1 e 2, sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, e in particolare sui diritti di proprietà intellettuale dell'Unione a carattere unitario.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se il tribunale dei disegni e modelli comunitari adito ex articolo 82, paragrafo 5, possa applicare la lex fori alle domande accessorie relative al solo territorio del proprio Stato membro;
- in caso negativo, se il "luogo della contraffazione iniziale" possa essere individuato anche nello Stato membro dei consumatori destinatari della pubblicità online e della commercializzazione, quando la promozione è iniziata in un altro Stato membro.
Ragionamento della Corte
La Corte ricostruisce il sistema del regolamento n. 6/2002 distinguendo due piani.
1. Domande accessorie non coperte integralmente dal regolamento Le domande di risarcimento del danno e di acquisizione di informazioni per quantificare il danno rientrano, secondo una giurisprudenza consolidata, nell'articolo 88, paragrafo 2: il giudice nazionale applica la propria legge nazionale, comprensiva delle norme di diritto internazionale privato. La Corte richiama in proposito la sentenza H. Gautzsch Großhandel.
2. Domanda di distruzione dei prodotti contraffatti La distruzione è ricondotta all'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), cioè alle "altre sanzioni" commisurate alle circostanze e disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o minaccia di contraffazione.
Da qui la Corte passa alla combinazione tra regolamento n. 6/2002 e regolamento Roma II. L'articolo 88, paragrafo 2, e l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), includono anche le norme di diritto internazionale privato del diritto nazionale richiamato, tra cui quelle del regolamento Roma II. Perciò, la questione va letta alla luce dell'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.
Distinzione rispetto alla sentenza Nintendo
La Corte distingue espressamente il caso dalla sentenza Nintendo, in cui gli atti di contraffazione contestati al medesimo convenuto si estendevano a più Stati membri. In quel contesto, il riferimento al "luogo della violazione" consentiva di concentrare l'intero contenzioso su una sola legge, quella del paese dell'atto di contraffazione iniziale.
Nel caso Acacia/BMW, invece, il ricorrente ha scelto di utilizzare il foro speciale dell'articolo 82, paragrafo 5, che riguarda solo atti commessi o minacciati nel territorio di un solo Stato membro. In tale ipotesi, non è necessario né possibile ricercare un diverso "atto iniziale" in un altro Stato membro per attrarre la disciplina di quell'altro ordinamento. Le esigenze di certezza del diritto e prevedibilità sono, anzi, meglio soddisfatte identificando la legge del paese nel cui territorio si colloca la condotta dedotta in giudizio.
Soluzione adottata
La Corte afferma quindi che, in un'azione proposta ex articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 e limitata ad atti di contraffazione commessi o minacciati nel territorio di un solo Stato membro, le domande accessorie devono essere esaminate sulla base del diritto di quello stesso Stato membro, che coincide con il diritto dello Stato del tribunale adito.
Dispositivo e principio affermato
La Corte risponde che l'articolo 88, paragrafo 2, e l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, letti con l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, impongono di applicare il diritto dello Stato membro nel cui territorio sono stati commessi o minacciati gli atti lesivi del disegno o modello comunitario, per tutte le domande accessorie dell'azione per contraffazione. Nelle controversie introdotte ex articolo 82, paragrafo 5, tale legge coincide con la lex fori.
Implicazioni pratiche
Per la prassi forense, la pronuncia è rilevante perché:
- conferma che il foro del luogo della contraffazione ex articolo 82, paragrafo 5, è autonomo e territorialmente circoscritto;
- stabilisce che le misure accessorie seguono il diritto del medesimo Stato membro, evitando frammentazioni applicative;
- distingue nettamente i casi di una sola territorialità da quelli, come Nintendo, in cui la condotta si sviluppa su più Stati membri;
- rafforza la prevedibilità del contenzioso in materia di design comunitario e la coerenza con la lex loci protectionis.
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