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Sentenza

Sentenza n. 2427/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23/1/2026, con il quale il Prefetto della Provincia di Messina ha ritenuto la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 91 del Codice Antimafia, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’attività imprenditoriale del ricorrente; - di ogni altro atto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, la comunicazione pec della Prefettura di -OMISSIS- ex art. 92 comma 2 bis del d. lgs. n. 159/2011 prot. n. 45720/2025, la nota prot. -OMISSIS- del 28.11.2025, nonché i non conosciuti sottesi verbali di riunione del Gruppo Interforze.

Giustizia amministrativa202600765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia adottata nei confronti dell'impresa individuale, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'erroneità, l'insufficienza istruttoria e il difetto di motivazione dell'interdittiva, sostenendo l'insussistenza di cause ostative ex art. 67 d.lgs. 159/2011 e di rapporti o frequentazioni con soggetti controindicati. Ha contestato la rilevanza dei precedenti e dei procedimenti riguardanti i genitori, evidenziando che il padre era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti risalenti nel tempo e che la madre era stata soltanto sottoposta a indagini o giudizio per reati diversi dall'associazione mafiosa. Ha sostenuto l'assenza di attualità degli elementi indiziari, l'insufficienza del mero rapporto familiare, della coincidenza degli indirizzi e delle sporadiche frequentazioni, nonché l'irrilevanza delle pregresse cointeressenze lavorative e societarie. Ha inoltre contestato il richiamo a sequestri e confische non riguardanti direttamente la sua impresa e ha valorizzato precedenti archiviazioni e consultazioni della banca dati senza esito interdittivo. Infine, ha dedotto la violazione dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011, sostenendo che la Prefettura avrebbe dovuto applicare le misure di prevenzione collaborativa o motivare più puntualmente la loro esclusione, in assenza di un pericolo attuale, strutturale e non occasionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante che il titolare dell'impresa non fosse direttamente destinatario di provvedimenti penali, poiché l'interdittiva mira a prevenire il rischio di inquinamento mafioso dell'attività economica e può fondarsi anche sull'utilizzo di prestanome formalmente incensurati. Il rapporto parentale è stato considerato rilevante non isolatamente, ma quale elemento inserito in un quadro indiziario complessivo. Il Collegio ha attribuito rilievo alla condanna del padre per concorso esterno in associazione mafiosa, ai profili di pericolosità emergenti dai provvedimenti di sequestro e confisca e ai procedimenti riguardanti la madre, ritenendo sussistente l'attualità del rischio e comunque la presenza di un contesto familiare strutturalmente collegato a un ambiente criminale. Ha escluso ogni automatismo tra precedenti penali e interdittiva, osservando che il provvedimento prefettizio valorizzava anche la convivenza, la coincidenza tra residenze e sedi delle imprese familiari, gli episodi di identificazione congiunta, l'utilizzo dell'automobile della madre e le cointeressenze economiche e societarie, compresa la partecipazione del ricorrente e l'erogazione di redditi da parte di una società agricola familiare. Tali elementi, considerati unitariamente e non atomisticamente, sono stati ritenuti idonei a sostenere una prognosi di permeabilità mafiosa. Il TAR ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sull'inapplicabilità delle misure di prevenzione collaborativa, poiché la Prefettura aveva qualificato il rischio come strutturale e cronico, non emendabile mediante le misure più blande dell'art. 94-bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    La misura interdittiva può essere adottata sulla base di elementi indicativi di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'attività imprenditoriale.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Le misure amministrative di prevenzione collaborativa non sono necessarie quando la valutazione complessiva degli elementi evidenzia un pericolo di insinuazione mafiosa strutturale, cronico e non occasionale, non emendabile con misure più blande.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata con riferimento alla comunicazione prefettizia precedente all'interdittiva, senza una specifica ulteriore interpretazione nella decisione.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    L'assenza di cause ostative personali a carico del titolare dell'impresa non esclude l'interdittiva, se l'attività economica risulta esposta al rischio di condizionamento o inquinamento mafioso.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia non presuppone che il titolare formale dell'impresa sia personalmente colpito da provvedimenti penali o sia direttamente controindicato; è sufficiente una prognosi, fondata su elementi concreti e attuali, di possibile condizionamento o agevolazione mafiosa dell'attività economica.
  • Il rapporto di parentela con soggetti controindicati non costituisce, isolatamente considerato, una causa automatica di interdittiva, ma può assumere rilevanza indiziaria quando si inserisce in un quadro composto da convivenza, frequentazioni, coincidenza di sedi e residenze, condivisione di beni e cointeressenze economiche o societarie.
  • Ai fini dell'interdittiva antimafia, gli elementi indiziari devono essere valutati complessivamente e non atomisticamente; la risalenza di singoli fatti non ne determina automaticamente l'irrilevanza quando altri elementi dimostrano l'attualità o la strutturale persistenza del contesto familiare ed economico esposto a rischio mafioso.
  • La condanna per concorso esterno in associazione mafiosa costituisce un elemento di particolare pregnanza nella valutazione prefettizia, anche se i fatti sono risalenti e il soggetto non è stato riconosciuto intraneo all'associazione, purché il dato sia inserito in una motivazione complessiva e non utilizzato come automatismo interdittivo.
  • Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 possono essere escluse con motivazione che, anche mediante il richiamo alla valutazione complessiva dell'interdittiva, evidenzi la natura strutturale, cronica e non occasionale del pericolo di condizionamento mafioso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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