Sentenza n. 883/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordine di demolizione adottato dall’Amministrazione intimata, nonché del provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria n. 58942 in data 14 luglio 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione dell’intero edificio abusivo e diniego di concessione edilizia in sanatoria relativo a domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 30 del 18 gennaio 2023, adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, con cui era stata ingiunta la demolizione dell’intero edificio realizzato nel 1983 senza titolo edilizio, nonché il preavviso di rigetto del 2014 e il diniego di sanatoria del 14 luglio 2015 relativo alla domanda di condono presentata dal dante causa nel 1986. Hanno dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione, sostenendo che il Comune non avrebbe adeguatamente accertato la distanza dell’immobile dalla battigia al momento della costruzione e non avrebbe considerato l’erosione costiera; illegittimità dell’ordine di demolizione per omessa valutazione dello stato dei luoghi, sproporzione della misura, impossibilità di demolizione parziale, mancata valutazione di una sanzione alternativa e omessa acquisizione del parere della Soprintendenza. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione del diniego di sanatoria e ha contestato nel merito le censure, rilevando l’assenza di prova dell’arretramento della linea di costa, la natura vincolata dell’ordine demolitorio e l’inesistenza di un obbligo di acquisire il parere della Soprintendenza in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di tardività soltanto nei confronti della ricorrente che aveva dimostrato una conoscenza anteriore del diniego di sanatoria mediante atti e comunicazioni del 2017 e del 2020, dichiarando inammissibile limitatamente alla sua posizione l’impugnazione del diniego. Ha invece ritenuto tempestiva l’impugnazione proposta dagli altri due ricorrenti, poiché il diniego non risultava loro legalmente notificato e la piena conoscenza era stata acquisita con la notifica dell’ordinanza di demolizione, che lo richiamava espressamente quale atto presupposto. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha posto a carico dei privati l’onere di provare che, al momento della realizzazione dell’abuso, l’immobile non ricadesse nella fascia di inedificabilità di 150 metri dalla battigia. La generica allegazione dell’erosione costiera, non accompagnata da perizie o aerofotogrammetrie d’epoca, non era sufficiente a superare le risultanze delle cartografie ufficiali né a dimostrare il difetto di istruttoria comunale. L’ordine di demolizione è stato qualificato come atto vincolato e doveroso, non richiedente una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico attuale né una comparazione con l’interesse privato; il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile nella conservazione dell’abuso. L’eventuale impossibilità tecnica della demolizione parziale e la possibile sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria riguardano la fase esecutiva e non incidono sulla legittimità dell’ordine demolitorio; inoltre, la sanzione alternativa prevista dall’art. 34 d.P.R. 380/2001 non è stata ritenuta applicabile all’intero edificio abusivo. È stata infine respinta la censura relativa al parere della Soprintendenza, ritenuto superfluo in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta che non ammette valutazioni di compatibilità paesaggistica. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ordine di demolizione dell’intero edificio abusivo.
art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976
Prevede il vincolo di inedificabilità nella fascia di 150 metri dalla battigia; la verifica della sua inosservanza è stata ritenuta non superata dalla generica allegazione dell’erosione costiera.
art. 23, comma 10, l.r. Sicilia n. 37/1985
È richiamato in combinato disposto con l’art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976 quale disciplina ostativa alla sanatoria degli abusi realizzati nella fascia di 150 metri dalla battigia dopo il 31 dicembre 1976.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine per impugnare il provvedimento lesivo decorre dalla sua legale conoscenza; nei confronti degli aventi causa, la mera successione nella posizione del dante causa non sostituisce la notificazione o altra prova della piena conoscenza individuale.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria, ove ricorrano i presupposti, è valutabile nella fase esecutiva e non costituisce un vizio dell’originario ordine di demolizione.
Massime di principio
- Quando gli aventi causa subentrano nella posizione giuridica del dante causa rispetto a una domanda di sanatoria, il termine per impugnare il diniego decorre, nei loro confronti, dalla legale o piena conoscenza individuale del provvedimento lesivo; la conoscenza del solo preavviso di rigetto non equivale necessariamente alla conoscenza del successivo diniego conclusivo.
- In materia di condono edilizio, grava sul privato che invoca la sanatoria l’onere di provare, con elementi specifici e attendibili riferiti all’epoca della realizzazione dell’opera, che l’immobile non ricadeva nella fascia di inedificabilità prevista dalla normativa; la mera allegazione di fenomeni erosivi non è sufficiente a superare le risultanze delle cartografie ufficiali.
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio realizzato in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta è un atto vincolato e doveroso: non richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico attuale né una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, e il decorso del tempo non genera un affidamento tutelabile nella conservazione dell’abuso.
- L’eventuale impossibilità tecnica di procedere alla demolizione parziale e la valutazione della sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria appartengono alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, e non ne determinano l’illegittimità.
- Quando l’inedificabilità è assoluta e non ammette alcuna valutazione di compatibilità paesaggistica, non è necessario acquisire il parere della Soprintendenza ai fini dell’adozione dell’ordine di ripristino, poiché nessun intervento autorizzabile può essere sottoposto al relativo vaglio consultivo.
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