Regolamento (UE) 2019/1586
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1586 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo al Venezuela, modificando l’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063. L’atto inserisce sette nuove persone nell’elenco dei soggetti destinatari di misure restrittive, in ragione di gravi violazioni dei diritti umani, incluse tortura, uso eccessivo della forza e maltrattamento di detenuti. Il provvedimento si fonda sul permanere della crisi politica e umanitaria in Venezuela e sulla documentazione resa pubblica dall’Alto Commissariato ONU per i diritti umani. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 con l’iscrizione di sette persone nell’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive per la situazione in Venezuela.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto della diretta applicabilità, a tutti i soggetti che devono dare esecuzione alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2017/2063. L’intervento riguarda specificamente l’elenco di cui all’allegato IV del regolamento-base, relativo alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna l’elenco includendo sette nuove persone fisiche; non emergono ulteriori esclusioni o ambiti materiali diversi da quello sanzionatorio mirato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1586 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che modifica il regime restrittivo UE nei confronti del Venezuela
Il regolamento interviene sul sistema di misure restrittive già istituito dal regolamento (UE) 2017/2063, aggiornando l’allegato IV con l’inserimento di sette nuove persone fisiche. L’atto si colloca nel contesto del perdurare della crisi politica, del collasso economico e delle gravi violazioni dei diritti umani in Venezuela, richiamando in particolare la relazione dell’Alto Commissario ONU per i diritti umani e la dichiarazione dell’Alto rappresentante del 16 luglio 2019.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che la situazione in Venezuela continua a colpire gravemente la popolazione e a rappresentare una fonte di instabilità regionale. L’Unione richiama le conclusioni della relazione dell’UNHCHR, che descrive in modo chiaro e dettagliato l’erosione dello Stato di diritto e lo smantellamento delle istituzioni democratiche, nonché la persistenza di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la tortura.
L’Unione sottolinea altresì di essere pronta ad adottare misure mirate nei confronti dei membri delle forze di sicurezza coinvolti in tali condotte. Su tale base, il regolamento procede all’iscrizione di sette soggetti nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive.
Ambito della modifica normativa
Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica puntualmente l’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063. L’effetto giuridico consiste nell’estensione dell’elenco dei destinatari delle misure restrittive a nuove persone fisiche, individuate per il loro ruolo in apparati di sicurezza e intelligence venezuelani e per il loro presunto coinvolgimento in violazioni gravi dei diritti umani.
Persone inserite nell’elenco
L’allegato elenca i nuovi soggetti iscritti con dati identificativi, incarichi e motivazioni. I nominativi aggiunti sono:
- Nestor Blanco Hurtado;
- Rafael Ramon Blanco Marrero;
- Carlos Calderon;
- Alexis Enrique Escalona Marrero;
- Rafael Antonio Franco Quintero;
- Alexander Enrique Granko Arteaga;
- Hannover Esteban Guerrero Mijares.
Per tutti sono indicati ruoli di responsabilità o comando nell’ambito della Guardia nazionale bolivariana, della direzione generale del controspionaggio militare (DGCIM), del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN) o di altri organismi di sicurezza. Le motivazioni ricorrenti comprendono responsabilità per tortura, uso eccessivo della forza, maltrattamento di detenuti e repressione della società civile e dell’opposizione democratica; in alcuni casi si menziona anche il collegamento con la morte del capitano Acosta.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, con effetto immediato sull’aggiornamento delle liste sanzionatorie nazionali ed europee.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti sanzionati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunte sette persone fisiche all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.
Ragioni dell’inserimento nell’elenco
I considerando richiamano il perdurare della grave situazione in Venezuela, le gravi violazioni dei diritti umani documentate dall’UNHCHR e il coinvolgimento di componenti delle forze di sicurezza e dell’intelligence venezuelane. Le persone inserite sono ritenute responsabili, a vario titolo, di tortura, uso eccessivo della forza, maltrattamento di detenuti e repressione della società civile e dell’opposizione democratica; per alcuni nominativi è indicato anche un collegamento con la morte del capitano Acosta Arévalo.
Soggetti aggiunti all’allegato IV
Sono iscritti: Nestor Blanco Hurtado; Rafael Ramon Blanco Marrero; Carlos Calderon; Alexis Enrique Escalona Marrero; Rafael Antonio Franco Quintero; Alexander Enrique Granko Arteaga; Hannover Esteban Guerrero Mijares. Per ciascuno sono riportati dati identificativi essenziali, incarichi ricoperti e motivi dell’inserimento nell’elenco.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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