Regolamento (UE) 2019/1589
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione, del 26 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriprossifen, tiofanato metile, triflusulfuron e tritosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino a nuove date di scadenza i periodi di approvazione di 29 sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura si rende necessaria perché la procedura di rinnovo è in ritardo per cause non imputabili ai richiedenti e, senza proroga, le approvazioni sarebbero scadute prima della decisione finale. Il regolamento si limita quindi a spostare le date di scadenza, in attesa degli esiti delle valutazioni di rinnovo svolte secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive contenute nell'elenco UE dei principi attivi approvati per i prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori del settore agrochimico e fitosanitario interessati all’approvazione/rinnovo delle sostanze attive. L’effetto territoriale è quello proprio di un regolamento UE, quindi obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con rilevanza anche ai fini SEE. Non introduce esclusioni specifiche, ma interviene solo sulle sostanze espressamente indicate nell’allegato.
Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 interviene sul sistema UE di approvazione delle sostanze attive utilizzabili nei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La misura ha carattere essenzialmente transitorio e serve a evitare che l’approvazione di numerose sostanze scada prima della conclusione delle procedure di rinnovo.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina la procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive. I considerando evidenziano che le domande di rinnovo sono state presentate regolarmente, ma la valutazione è stata ritardata per circostanze non imputabili ai richiedenti. Di conseguenza, senza un intervento di proroga, alcune approvazioni sarebbero scadute prima della decisione finale sul rinnovo.
Ambito di applicazione
L’atto si applica esclusivamente alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento e già incluse nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Non modifica la disciplina generale dei prodotti fitosanitari, ma soltanto le date di scadenza dell’approvazione di specifici principi attivi. Gli effetti si producono in tutti gli Stati membri in quanto regolamento UE direttamente applicabile.
Modifiche introdotte alle date di scadenza
L’allegato stabilisce tre blocchi di proroga:
- al 31 ottobre 2020: beta-ciflutrin, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb e tiofanato metile, oltre alle sostanze indicate singolarmente nelle righe richiamate dall’allegato;
- al 31 dicembre 2020: amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram, piriprossifen e triflusulfuron;
- al 30 novembre 2020: tritosulfuron.
Coordinamento con le procedure di rinnovo
Il regolamento non decide sul merito del rinnovo delle sostanze, ma preserva la continuità giuridica dell’approvazione fino all’adozione degli atti successivi. La Commissione precisa che, in caso di mancato rinnovo, la nuova data di scadenza dovrà essere allineata alla scadenza già prevista o, se successiva, alla data di entrata in vigore dell’atto di mancato rinnovo; in caso di rinnovo, l’efficacia dovrà decorrere dalla data più prossima possibile, compatibilmente con le circostanze.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Proroga delle approvazioni delle sostanze attive
L’allegato del regolamento modifica la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, prorogando le scadenze di approvazione di 29 sostanze attive. Per un primo gruppo di sostanze la nuova scadenza è fissata al 31 ottobre 2020 (tra cui, ad esempio, beta-ciflutrin, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e altre). Per un secondo gruppo la scadenza è fissata al 31 dicembre 2020 (tra cui amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram, piriprossifen e triflusulfuron). Per tritosulfuron la nuova scadenza è fissata al 30 novembre 2020.
Ragioni della proroga
La proroga è giustificata dal ritardo nella valutazione delle domande di rinnovo, presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti. La Commissione rileva che, in assenza di proroga, le approvazioni potrebbero scadere prima dell’adozione delle decisioni di rinnovo.
Coordinamento con le future decisioni di rinnovo o mancato rinnovo
Il regolamento richiama la logica dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009: se una sostanza non viene rinnovata, la scadenza deve essere fissata alla data originaria già prevista o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo; se invece l’approvazione viene rinnovata, la Commissione mira a far decorrere l’applicazione dalla data più prossima possibile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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