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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1582

Regolamento (UE) 2019/1582 della Commissione, del 25 settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imazalil in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) dell’imazalil nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, recependo i pareri scientifici dell’EFSA e alcune valutazioni di gestione del rischio. Vengono modificati gli allegati II e III con nuovi valori per numerosi prodotti vegetali e animali, con esclusione della colonna relativa all’imazalil nell’allegato III, parte B. È inoltre previsto un regime transitorio per consentire l’adeguamento degli operatori e degli Stati membri, con applicazione generale dal 16 aprile 2020.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di imazalil in e su determinati prodotti alimentari e di origine animale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, agli Stati membri e alle autorità di controllo nell’Unione europea, con riferimento ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui residui di imazalil nei prodotti freschi o congelati, nei prodotti di origine animale terrestri e, indirettamente, sui prodotti fabbricati o importati nell’Unione. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati o importati prima del 16 aprile 2020, con esclusione di alcune categorie per le quali si applicano già i nuovi limiti.

Modifica dei livelli massimi di residui di imazalil

Il regolamento interviene sul quadro dei residui dell’imazalil nel diritto alimentare dell’Unione, modificando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. L’aggiornamento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA, sulle esigenze di gestione del rischio e sulle informazioni scientifiche e tossicologiche disponibili, incluse le criticità relative ad alcuni metaboliti.

Ambito e base normativa

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 49, paragrafo 2. Il provvedimento riguarda i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, con riferimento specifico all’imazalil.

Contesto scientifico e valutazione EFSA

L’EFSA aveva già svolto il riesame dei LMR esistenti per l’imazalil ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, raccomandando in alcuni casi riduzioni dei limiti e in altri aumenti. Successivamente, una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 6 è stata valutata dallo Stato membro interessato e poi dall’EFSA ai sensi dell’articolo 10; la Commissione ha poi chiesto un aggiornamento del parere ex articolo 43 per tener conto di nuove informazioni sui metaboliti R014821, FK-772 e FK-284.

Criteri di fissazione dei nuovi LMR

Il regolamento distingue tra diverse situazioni regolatorie:

  • per alcuni prodotti, l’EFSA ha definito LMR che non destano preoccupazioni per i consumatori e la Commissione li recepisce al livello esistente o a quello individuato dall’Autorità;
  • per prodotti con dati incompleti, i LMR sono fissati al livello esistente, allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005;
  • per alcuni prodotti per i quali l’EFSA aveva evidenziato possibili criticità, sono adottati limiti alternativi più prudenziali o basati su ulteriori informazioni disponibili.

Prodotti interessati e valori rilevanti

L’allegato sostituisce integralmente la colonna relativa all’imazalil nell’allegato II. Tra i valori più rilevanti si segnalano:

  • agrumi: pompelmi 4 mg/kg, arance dolci 4 mg/kg, limoni 5 mg/kg, limette 5 mg/kg, mandarini 5 mg/kg;
  • pomodori: 0,3 mg/kg;
  • cetrioli e cetriolini: 0,5 mg/kg;
  • zucchine: 0,1 mg/kg;
  • meloni: 2 mg/kg;
  • fragole, more di rovo e lamponi: 2 mg/kg;
  • numerose altre categorie restano al limite di determinazione analitica di 0,01 mg/kg o al valore di 0,02/0,05 mg/kg per talune matrici, in particolare tè, caffè, infusioni, luppolo e spezie.

Prodotti di origine animale

Per i prodotti di origine animale terrestri, il regolamento fissa limiti specifici per suini, bovini, equidi, latte, uova e altri prodotti, con valori particolarmente rilevanti per bovini ed equidi:

  • bovini: muscolo e grasso 0,02 mg/kg, fegato 0,03 mg/kg, rene 0,02 mg/kg;
  • equidi: muscolo e grasso 0,02 mg/kg, fegato 0,03 mg/kg, rene 0,02 mg/kg;
  • latte bovino ed equino: 0,02 mg/kg;
  • per molte altre matrici animali si applica 0,01 mg/kg o 0,02 mg/kg secondo la tabella dell’allegato.

Definizione del residuo e note di riesame

La definizione del residuo è modificata per talune combinazioni, indicando che per imazalil - codice 1000000 eccetto 1040000 il residuo è la somma di imazalil e del metabolita FK-772, espressa come imazalil. Le note con il segno (+) segnalano lacune informative su tossicità dei metaboliti, sperimentazioni sui residui o stabilità in conservazione e prevedono un riesame da parte della Commissione se i dati sono trasmessi entro il 26 settembre 2021.

Regime transitorio ed entrata in applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 aprile 2020. Per favorire la normale commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, l’articolo 2 mantiene applicabile la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 ai prodotti fabbricati o importati prima di tale data, fatta eccezione per pompelmi, arance, mele, pere, nespole, banane, patate e fegato bovino.

Rapporti con altri atti e consultazioni

Nel preambolo sono richiamati il regolamento (CE) n. 1107/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011, che ha rinnovato l’approvazione dell’imazalil. La Commissione dichiara inoltre di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione e i partner commerciali tramite l’OMC, e conclude che le modifiche sono conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento, aggiornando i LMR dell’imazalil e sopprimendo nell’allegato III, parte B, la colonna relativa a tale sostanza.

Nuovi LMR e definizioni di residuo

L’allegato sostituisce la colonna dell’imazalil nell’allegato II con valori differenziati per numerosi prodotti. In particolare, sono fissati LMR specifici per agrumi, fragole, more di rovo, lamponi, zucchine, meloni, pomodori, patate, alcuni prodotti di origine animale e altre categorie; per molti prodotti resta applicato il limite di determinazione analitica (0,01 mg/kg o altro valore specifico). È inoltre modificata la definizione del residuo per le combinazioni imazalil-codici 1000000 eccetto 1040000, come somma di imazalil e del metabolita FK-772, espressa come imazalil.

Gestione del rischio per prodotti con dati incompleti

Per alcuni prodotti l’EFSA aveva rilevato lacune informative. Il regolamento stabilisce LMR al livello esistente o a quello individuato dall’Autorità per agrumi, fragole, more di rovo, lamponi, zucchine, meloni e per vari tessuti e latte di suini, bovini ed equidi, con riesame entro due anni dalla pubblicazione. Per pomacee, cachi, banane e peperoni, in mancanza di dati sufficienti, i LMR sono fissati al limite di determinazione o all’LMR di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Prodotti con particolare attenzione tossicologica

L’EFSA ha segnalato che alcuni LMR precedenti per pompelmi, arance, mele, pere, banane, patate e fegato bovino, nonché il CXL alla base dell’LMR dell’UE per le nespole, potevano destare preoccupazioni per i consumatori. Il regolamento recepisce limiti alternativi per pompelmi, arance, patate e fegato bovino e mantiene per altri prodotti un approccio prudenziale, fissando il limite di determinazione o l’LMR di base.

Prodotti coperti da richiesta di modifica degli LMR

Oltre al riesame ex articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, era stata presentata una domanda ai sensi dell’articolo 6 per agrumi, mele, pere, banane, patate e prodotti di origine animale. La Commissione, sulla base del parere dell’EFSA e dell’aggiornamento ex articolo 43, conclude per l’adozione dei nuovi LMR, tenendo conto delle informazioni sui metaboliti vegetali R014821, FK-772 e FK-284.

Metaboliti e informazioni mancanti con termine di riesame

Per alcuni prodotti l’EFSA ha rilevato la mancanza di dati sulla tossicità dei metaboliti e, in alcuni casi, sulla stabilità all’immagazzinamento o sulle sperimentazioni sui residui. L’allegato contiene note che impongono alla Commissione di tenerne conto al momento del riesame degli LMR se le informazioni saranno presentate entro il 26 settembre 2021; in difetto, il riesame avverrà anche tenendo conto della persistente mancanza di dati.

Disposizioni transitorie e data di applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continui ad applicarsi ai prodotti fabbricati o importati nell’Unione in conformità alla normativa vigente prima del 16 aprile 2020, salvo per pompelmi, arance, mele, pere, nespole, banane, patate e fegato bovino. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 16 aprile 2020.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti fitosanitaricommercio dei prodotti alimentarisalute pubblica

Testo integrale

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