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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1583

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione, del 25 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, per quanto riguarda le misure di cibersicurezza (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 aggiorna le regole attuative sulla sicurezza dell'aviazione civile per recepire la modifica 16 dell'annesso 17 ICAO, introducendo requisiti specifici in materia di cibersicurezza. In particolare, impone alle autorità competenti procedure di condivisione delle informazioni e agli operatori del settore l'identificazione e la protezione dei dati e dei sistemi TIC essenziali contro le minacce informatiche. Prevede inoltre controlli rafforzati o standard sui precedenti personali per il personale con accessi sensibili e obblighi di formazione mirata, con possibilità di coordinamento con altri regimi UE o nazionali già applicabili.

Modifica le disposizioni di esecuzione sulla sicurezza aerea per introdurre requisiti specifici di cibersicurezza e di condivisione delle informazioni nel settore dell'aviazione civile.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione e, in particolare, alle autorità competenti in materia di sicurezza aerea, agli operatori aeroportuali, ai vettori aerei e agli altri soggetti individuati nel programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile. Incide sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, tramite modifica del relativo allegato, e riguarda l'identificazione e la protezione di dati e sistemi TIC fondamentali per l'aviazione civile, i controlli sui precedenti personali del personale con accessi sensibili e la formazione in materia di minacce informatiche. Non disciplina direttamente soggetti estranei alla catena della sicurezza aeronautica; prevede tuttavia possibili coordinamenti o sostituzioni con altri obblighi UE o nazionali in materia di cibersicurezza. Entra in vigore il 31 dicembre 2020 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione: misure di cibersicurezza per la sicurezza aerea

Il regolamento interviene sul quadro attuativo della sicurezza dell'aviazione civile per recepire nell'ordinamento UE gli sviluppi più recenti dell'annesso 17 ICAO, in particolare le nuove regole relative all'organizzazione nazionale, all'autorità competente e alle misure preventive di cibersicurezza. Il considerando richiama anche la necessità di coordinare tali misure con la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS), per evitare duplicazioni e lacune regolatorie.

Finalità e contesto normativo

L'atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, che contiene disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. La finalità è allineare la disciplina europea alla modifica 16 dell'annesso 17 della Convenzione di Chicago, rafforzando gli strumenti di prevenzione e reazione alle minacce informatiche che possono incidere sulla sicurezza dell'aviazione civile.

Ambito soggettivo e operativo

Le nuove regole riguardano anzitutto l'autorità competente di ciascuno Stato membro, chiamata a predisporre procedure di condivisione delle informazioni e a coordinare, ove opportuno, il controllo delle misure di cibersicurezza. Sono poi coinvolti gli operatori aeroportuali, i vettori aerei e gli altri soggetti individuati nel programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, che devono identificare, proteggere e monitorare i propri dati e sistemi TIC essenziali.

Condivisione delle informazioni e valutazione dei rischi

Il punto 1.0.6 introdotto nell'allegato richiede procedure strutturate per lo scambio, ove opportuno, tempestivo e pratico, di informazioni rilevanti tra autorità, agenzie nazionali e operatori del settore. La funzione di tale condivisione è consentire valutazioni efficaci dei rischi per la sicurezza delle operazioni, includendo espressamente il profilo della cibersicurezza e delle misure di contrasto alle minacce informatiche.

Identificazione e protezione di dati e sistemi TIC fondamentali

Il nuovo punto 1.7 stabilisce che i soggetti del settore aeronautico individuino i dati e i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione fondamentali per la sicurezza aerea e li proteggano da attacchi informatici che potrebbero comprometterla. Tali elementi devono essere indicati nei programmi di sicurezza o in documenti ad essi richiamati, con descrizione delle misure di protezione e delle misure di riconoscimento degli attacchi.

Le misure specifiche devono essere elaborate e attuate sulla base di una valutazione del rischio svolta dal soggetto interessato. Il regolamento consente inoltre, negli Stati membri in cui esista un'autorità o agenzia specificamente competente per le minacce informatiche, di designarla quale ente di coordinamento e/o controllo delle disposizioni sulla cibersicurezza.

Coordinamento con altri obblighi UE o nazionali

Il regolamento prevede espressamente che, qualora determinati operatori siano già soggetti ad obblighi di cibersicurezza derivanti da altre norme dell'Unione o nazionali, l'autorità competente possa disporre l'applicazione di tali altre prescrizioni in luogo di quelle introdotte dal regolamento. In tal caso è richiesto un coordinamento tra autorità per garantire regimi di controllo coordinati o compatibili. Questa clausola di coordinamento è rilevante anche rispetto alla direttiva (UE) 2016/1148, richiamata nei considerando.

Controlli dei precedenti personali

Il punto 11.1.2, sostituito dal regolamento, estende l'obbligo di controllo rafforzato o standard dei precedenti personali a categorie di personale con accesso sensibile. Vi rientrano:

  • le persone incaricate di effettuare o far effettuare controlli di sicurezza, controlli di accesso o altri controlli in aree non sterili;
  • le persone con accesso senza scorta a merci e posta aerea, posta, materiale del vettore aereo, provviste di bordo e forniture aeroportuali già sottoposti ai controlli prescritti;
  • le persone con diritti di amministratore o accesso illimitato e non controllato a dati e sistemi TIC fondamentali per la sicurezza dell'aviazione civile.

La scelta tra controllo rafforzato e standard è rimessa, salvo diversa previsione del regolamento, all'autorità competente secondo le norme nazionali applicabili.

Formazione e sensibilizzazione sulle minacce informatiche

Il nuovo punto 11.2.8 introduce obblighi di addestramento specifici per il personale coinvolto nelle misure di cibersicurezza. Le persone che attuano le misure di cui al punto 1.7.2 devono avere competenze e attitudini adeguate e conoscere i rischi informatici nella misura necessaria al proprio incarico, secondo il principio della necessità di conoscere.

Inoltre, chiunque abbia accesso a dati o sistemi deve ricevere una formazione adeguata e specifica per il ruolo, commisurata a mansioni e responsabilità, con sensibilizzazione ai rischi ove necessario. I contenuti del corso devono essere indicati o approvati dall'autorità competente o dall'autorità/agenzia designata al punto 1.7.4.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il 31 dicembre 2020 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore e per le autorità nazionali, ciò comporta l'immediata rilevanza delle nuove prescrizioni nel sistema di sicurezza aerea dell'Unione.

Disposizioni principali

Adeguamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 secondo quanto previsto dall'allegato del nuovo regolamento, per integrare nel quadro della sicurezza aerea prescrizioni specifiche sulla cibersicurezza.

Condivisione delle informazioni per la valutazione dei rischi

Il nuovo punto 1.0.6 impone all'autorità competente di stabilire e attuare procedure per la condivisione, ove opportuna, tempestiva e pratica, delle informazioni pertinenti con altre autorità e agenzie nazionali, operatori aeroportuali, vettori aerei e altri soggetti interessati, così da consentire efficaci valutazioni dei rischi per la sicurezza delle rispettive operazioni.

Identificazione e protezione dei sistemi TIC fondamentali

Il nuovo punto 1.7 richiede che i dati e i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione fondamentali per l'aviazione civile siano individuati e protetti dagli attacchi informatici che potrebbero compromettere la sicurezza dell'aviazione civile. Gli operatori aeroportuali, i vettori aerei e gli altri soggetti devono descrivere nel proprio programma di sicurezza, o in documenti richiamati dallo stesso, tali sistemi e le misure di protezione e di rilevazione degli attacchi.

Valutazione del rischio e misure protettive

Le misure di protezione contro interferenze illecite devono essere individuate, elaborate e attuate in conformità a una valutazione del rischio svolta dall'operatore aeroportuale, dal vettore aereo o dall'altro soggetto interessato, secondo i casi.

Coordinamento con autorità specializzate e con altri regimi normativi

Negli Stati membri in cui una specifica autorità o agenzia sia competente per le minacce informatiche, essa può essere designata come ente preposto al coordinamento e/o al controllo delle disposizioni sulla cibersicurezza. Inoltre, se determinati operatori sono già soggetti ad obblighi di cibersicurezza previsti da altre norme UE o nazionali, l'autorità competente può sostituire alle prescrizioni del regolamento quelle di tali altre normative, coordinandosi con le autorità competenti per regimi di controllo coordinati o compatibili.

Controlli sui precedenti personali per personale con accessi sensibili

Il nuovo punto 11.1.2 sostituisce la disciplina sui controlli dei precedenti personali e richiede un controllo rafforzato o standard per: persone che effettuano o fanno effettuare controlli di sicurezza, controllo accessi o altri controlli in aree non sterili; persone con accesso senza scorta a merci, posta aerea, posta, materiali del vettore, provviste di bordo e forniture aeroportuali già sottoposti a controllo; persone con diritti di amministratore o accesso illimitato e non controllato a dati e sistemi TIC fondamentali per la sicurezza aerea. La scelta tra controllo rafforzato o standard è demandata all'autorità competente secondo il diritto nazionale, salvo diversa previsione del regolamento.

Addestramento specifico sulle minacce informatiche

Il nuovo punto 11.2.8 impone che chi attua le misure di cui al punto 1.7.2 abbia competenze e attitudini adeguate e sia informato sui rischi informatici secondo il principio della necessità di conoscere. Le persone che hanno accesso a dati o sistemi devono ricevere formazione adeguata e specifica per il ruolo, commisurata a mansioni e responsabilità, con eventuale sensibilizzazione sui rischi; i contenuti del corso sono indicati o approvati dall'autorità competente o dall'autorità/agenzia designata al punto 1.7.4.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza aereacibersicurezzatrasporto aereoprotezione dei dati e sistemi informativicoordinamento normativo

Testo integrale

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