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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1590

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32019R1590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime di salvaguardia definitivo per l’acciaio già istituito dal regolamento (UE) 2019/159, sulla base di un riesame avviato nel maggio 2019. La Commissione modifica il funzionamento di alcuni contingenti tariffari, introduce limiti per origine in talune categorie e aggiorna l’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi dalle misure in funzione di dati importativi più recenti. Viene inoltre ridotto il ritmo di liberalizzazione delle misure per il secondo e terzo anno, dal 5 % + 5 % al 3 % + 3 %.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 sulle misure di salvaguardia definitive per taluni prodotti siderurgici, con adeguamento di contingenti, assegnazioni per origine, regole di utilizzo e liberalizzazione progressiva.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti di acciaio elencati nel regolamento (UE) 2019/159, organizzati in 26 categorie di prodotto e relativi codici NC/TARIC. Riguarda importazioni da tutti i paesi terzi, con regole differenziate per alcuni paesi in via di sviluppo membri OMC, per specifiche origini beneficiarie di contingenti tariffari, e con particolari disciplinari per le categorie 1, 4B, 13, 16 e 25. Le modifiche operano dal 1° ottobre 2019, mentre alcuni trasferimenti di volumi inutilizzati e la cessazione di taluni prelievi sono fissati al 4 novembre 2019; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590: modifica delle misure di salvaguardia sull’acciaio

Il regolamento interviene sul quadro delle misure di salvaguardia definitive applicabili alle importazioni di determinati prodotti di acciaio istituito dal regolamento (UE) 2019/159. La Commissione adotta le modifiche a seguito del riesame avviato nel maggio 2019, prendendo atto dell’evoluzione dei flussi commerciali, dell’utilizzo dei contingenti e di alcune criticità emerse nella pratica applicativa.

Contesto e finalità del riesame

Il regolamento definitivo del 2019 aveva introdotto un sistema di contingenti tariffari per 26 categorie di prodotti di acciaio, con dazio del 25 % oltre i quantitativi contingentati. In sede di adozione di tali misure, la Commissione aveva già indicato che, qualora mutassero le circostanze, sarebbe stato opportuno adeguare livello e assegnazione dei contingenti, avviando un riesame entro il 1° luglio 2019.

Il riesame è stato aperto il 17 maggio 2019 e ha ricevuto un numero molto elevato di osservazioni, da oltre 150 parti, con ulteriori contestazioni reciproche. La Commissione ha quindi esaminato in modo distinto cinque gruppi di questioni: livello e assegnazione dei contingenti, esclusione dei flussi commerciali tradizionali, effetti sugli obiettivi di integrazione con partner preferenziali, aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi, e altre variazioni delle circostanze, in particolare la liberalizzazione progressiva.

Ambito generale delle misure modificate

Le misure riguardano le importazioni di prodotti siderurgici individuati per categorie e codici NC/TARIC negli allegati del regolamento (UE) 2019/159. Il nuovo regolamento non riscrive integralmente il sistema, ma ne modifica taluni elementi operativi:

  • ripartizione dei contingenti tra assegnazioni per paese e contingente residuo;
  • regole di accesso ai contingenti globali in determinate categorie;
  • aggiornamento dell’elenco dei paesi esclusi per effetto della disciplina OMC sui paesi in via di sviluppo;
  • rimodulazione dei volumi nel tempo, con riduzione del ritmo di liberalizzazione.

Contingenti tariffari: valutazione generale della Commissione

La Commissione constata che, al termine del primo periodo annuale di applicazione delle misure definitive, per 24 delle 26 categorie di prodotti i volumi effettivi di importazione sono rimasti al di sotto dei livelli contingentati. Nel complesso, risultano inutilizzate oltre 3,2 milioni di tonnellate di importazioni in franchigia doganale tra il periodo delle misure provvisorie e il primo periodo delle misure definitive. Su questa base la Commissione conclude che, in linea generale, i contingenti fissati dal regolamento 2019/159 non hanno limitato indebitamente i flussi commerciali e hanno preservato i flussi tradizionali.

La richiesta di aumentare automaticamente i contingenti o di modificarne il periodo di calcolo viene respinta: la Commissione ribadisce che i livelli sono stati costruiti sulla media 2015-2017, in coerenza con l’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/478 e con i principi di proporzionalità e non discriminazione. Analogamente, non viene accolta la proposta di trasferire sistematicamente i volumi inutilizzati da un periodo all’altro, poiché ciò altererebbe il livello annuale delle misure.

Categoria 1: contingente globale con limite per paese

Per la categoria 1, relativa ai fogli e nastri laminati a caldo, la Commissione abbandona il modello di contingenti specifici per paese e introduce un contingente globale unico, gestito trimestralmente. La scelta è motivata dal fatto che i principali paesi esportatori storici risultano colpiti da misure antidumping e/o compensative e non possono più essere considerati rappresentativi dei livelli storici 2015-2017.

Per evitare che un solo paese assorba una quota eccessiva del contingente globale, viene introdotto un massimale del 30 % del contingente disponibile per trimestre per ciascun paese esportatore. La Commissione ritiene che ciò consenta di preservare i flussi tradizionali, diversificare l’approvvigionamento e ridurre il rischio di carenze per gli utilizzatori dell’Unione.

Categoria 4B: uso finale e ricalibrazione tra 4A e 4B

Per la categoria 4B, relativa ai fogli rivestiti di metallo utilizzati principalmente nel settore automobilistico, la Commissione ritiene che l’assetto originario non fosse pienamente adeguato. Le importazioni risultano perturbate e alcuni contingenti nazionali si esauriscono rapidamente, con il rischio di soppiantare i flussi tradizionali di prodotti destinati all’automotive.

La Commissione respinge l’idea di un’esenzione generale per uso finale, ma introduce una soluzione mirata: i prodotti della categoria 4B effettivamente destinati alla fabbricazione di ricambi automobilistici devono essere vincolati al regime di uso finale ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Inoltre, per preservare i prodotti non automobilistici, l’ambito della categoria 4A viene ampliato includendo codici prima presenti solo nella 4B. Vengono poi adattate le assegnazioni per India e Repubblica di Corea.

Categoria 16: rigetto dell’aumento, ma conferma del sistema

Per le vergelle della categoria 16 la Commissione respinge le richieste di aumento del contingente tariffario. Non ravvisa una variazione delle circostanze tale da dimostrare un incremento sostanziale della domanda o problemi di approvvigionamento nel mercato dell’Unione. Al tempo stesso, rileva comportamenti anomali di esaurimento di alcuni contingenti da parte di pochi paesi, soprattutto Turchia e Russia, ma considera che il sistema complessivo sia ancora adeguato.

Non viene accolta neppure la richiesta di scindere ulteriormente la categoria o di attribuire trattamenti differenziati ai prodotti usati nel settore automobilistico, poiché non è dimostrato un sufficiente interesse dell’Unione a tale intervento.

Categoria 25: passaggio a un contingente globale unico

Per la categoria 25, relativa ai grandi tubi saldati, la Commissione sostituisce il sistema di contingenti specifici per paese con un contingente globale unico, gestito trimestralmente. La modifica è collegata alla particolare natura della domanda, influenzata da progetti ingegneristici specifici, e alla progressiva diminuzione delle importazioni dalla Russia dopo il picco del 2017.

La Commissione ritiene che un contingente globale unico assicuri maggiore flessibilità, riduca il rischio di distorsioni nell’accesso ai progetti futuri e garantisca pari opportunità ai diversi fornitori potenziali.

Esclusione dei flussi tradizionali: correttivi per le categorie 13 e 16

Il regolamento affronta anche il problema dell’"esclusione" di alcuni piccoli fornitori storici dall’ultimo trimestre, quando i grandi esportatori utilizzano quasi interamente il contingente globale residuo. Dopo aver riconosciuto che il meccanismo generale funziona in modo soddisfacente, la Commissione individua due eccezioni: le categorie 13 e 16.

In tali categorie, Turchia e Russia assorbono quasi per intero il contingente globale nell’ultimo trimestre, impedendo l’accesso di altri fornitori storici più piccoli. Per correggere questo effetto, la Commissione stabilisce che, nell’ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione, nessun paese esportatore può utilizzare da solo più del 30 % del contingente residuo per le categorie 13 e 16.

Partner commerciali preferenziali e Balcani occidentali

La Commissione esamina le richieste provenienti dai paesi dei Balcani occidentali, che lamentano effetti negativi sulle loro economie e sugli obiettivi di integrazione previsti dagli accordi con l’Unione. Le richieste di esclusione generale dalle misure vengono respinte, richiamando il principio OMC secondo cui le salvaguardie si applicano al prodotto importato indipendentemente dalla fonte, salvo eccezioni specifiche previste dal diritto internazionale o dalla disciplina sui paesi in via di sviluppo.

Anche le richieste di aumentare i contingenti per singole categorie non sono accolte, in quanto la Commissione ritiene che i dati mostrino ancora capacità di esportazione verso l’Unione e che gli adeguamenti introdotti nel regolamento contribuiscano già a proteggere i flussi tradizionali dei fornitori storici.

Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi

Sulla base dei dati del 2018, la Commissione aggiorna l’elenco dei paesi in via di sviluppo membri OMC esclusi dalle misure, applicando l’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e l’articolo 9.1 dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia. Resta fermo il criterio per cui un paese in via di sviluppo è escluso finché la sua quota non supera il 3 %, purché la somma delle quote dei paesi sotto il 3 % non superi complessivamente il 9 %.

In particolare:

  • le importazioni dall’Indonesia superano la soglia del 3 % nelle categorie 8 e 9;
  • per la categoria 24, la somma delle importazioni da tutti i paesi in via di sviluppo sotto il 3 % supera il 9 %;
  • sono inoltre confermate specifiche esclusioni o assoggettamenti per Brasile, Ucraina, Egitto, India, Turchia e Cina in determinate categorie, come elencato negli allegati aggiornati.

I volumi inutilizzati dei contingenti per i paesi in via di sviluppo che escono dall’esclusione sono trasferiti ai contingenti residui pertinenti. Il regolamento precisa inoltre che i prelievi relativi ai contingenti specifici interessati si interrompono il 4 novembre 2019.

Liberalizzazione progressiva: riduzione dal 5 % + 5 % al 3 % + 3 %

Un punto centrale del regolamento è la revisione del ritmo di liberalizzazione delle misure di salvaguardia. La Commissione osserva che il regolamento 2019/159 aveva previsto aumenti del 5 % alla fine del primo anno e del secondo anno, ma che i dati del 2018 mostrano importazioni complessive di acciaio pari a 33,4 milioni di tonnellate, ben superiori al livello del 2017 e al livello che aveva giustificato le misure.

Secondo la Commissione, mantenere il ritmo 5 % + 5 % avrebbe consentito, nel terzo anno, importazioni quasi pari al record del 2018, con rischio di compromettere l’effetto utile delle misure. Per questo motivo viene adottato un ritmo più contenuto, pari al 3 % + 3 %:

  • il primo adeguamento opera dal 1° ottobre 2019;
  • il secondo adeguamento opera dal 1° luglio 2020.

La Commissione giustifica la scelta anche con il rallentamento del contesto economico e industriale, la debolezza della domanda di acciaio e il deterioramento del settore manifatturiero e automobilistico.

Modifiche agli articoli del regolamento (UE) 2019/159

L’articolo 1 del nuovo regolamento riscrive l’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento 2019/159, prevedendo:

  • assegnazione per paese solo per le categorie indicate negli allegati, con esclusione delle categorie 1 e 25;
  • per la categoria 4B, applicazione del regime di uso finale;
  • per la categoria 1, assegnazione globale trimestrale e limite del 30 % per paese;
  • accesso al contingente residuo nell’ultimo trimestre se il contingente specifico per paese è esaurito;
  • per le categorie 13 e 16, limite del 30 % per paese sul contingente residuo dell’ultimo trimestre.

Allegati e volumi contingentari aggiornati

Gli allegati del regolamento 2019/159 vengono sostituiti per recepire:

  • il nuovo elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure nelle varie categorie;
  • i nuovi volumi dei contingenti per periodo annuale e trimestrale;
  • i nuovi numeri d’ordine dei contingenti TARIC;
  • la ripartizione aggiornata tra contingenti specifici per paese, contingente residuo e contingente globale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2019. Le sue disposizioni sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Alcuni effetti specifici, come il trasferimento dei volumi inutilizzati e la cessazione dei prelievi su determinati contingenti, decorrono dal 4 novembre 2019.

Indicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori del commercio estero e per chi assiste imprese importatrici, il regolamento comporta una verifica puntuale di:

  • categoria merceologica e codice NC/TARIC;
  • origine del prodotto;
  • eventuale appartenenza a contingenti specifici per paese o al contingente residuo;
  • eventuale applicazione del regime di uso finale per la categoria 4B;
  • limiti quantitativi trimestrali e annuali, soprattutto per le categorie 1, 13, 16 e 25;
  • aggiornamento dell’elenco dei paesi di origine esclusi o assoggettati a misura a seguito del riesame.

In pratica, il regolamento non elimina il sistema di salvaguardia, ma lo rende più selettivo e più aderente ai flussi commerciali effettivi, con un effetto significativo sulla pianificazione delle importazioni di acciaio nell’Unione.

Disposizioni principali

Revisione dei contingenti tariffari per alcune categorie

La Commissione conferma in generale l’adeguatezza dei contingenti tariffari, ma ne modifica l’assetto per alcune categorie alla luce di variazioni delle circostanze e di effetti di esclusione o di squilibrio dei flussi commerciali. Per la categoria 1 introduce un contingente globale trimestrale con limite del 30 % per singolo paese; per la categoria 25 sostituisce i contingenti specifici per paese con un contingente globale unico trimestrale; per le categorie 13 e 16 prevede, nell’ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione, un limite del 30 % per paese sul contingente residuo.

Categoria 4B e regime di uso finale

Per la categoria 4B, destinata ai prodotti usati nell’industria automobilistica, l’accesso al contingente è subordinato al regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, per dimostrare l’effettiva destinazione alla fabbricazione di ricambi automobilistici. Contestualmente, l’ambito della categoria 4A viene ampliato includendo codici prima presenti solo nella 4B, così da preservare i flussi non automobilistici. Sono inoltre rimodulati i contingenti specifici per paese di India e Repubblica di Corea.

Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi

Sulla base dei dati importativi del 2018, alcuni paesi in via di sviluppo membri OMC perdono l’esclusione dalle misure in determinate categorie perché superano le soglie del 3 % singolarmente o del 9 % complessivamente. In particolare, sono soggette alle misure le importazioni dall’Indonesia nelle categorie 8 e 9 e, per la categoria 24, le importazioni complessive da paesi in via di sviluppo sotto la soglia del 3 % superano il 9 %. Vengono inoltre indicati casi specifici di paesi che restano/escono dall’esclusione in varie categorie.

Trasferimento dei volumi inutilizzati

I volumi inutilizzati dei contingenti tariffari assegnati ai paesi in via di sviluppo che cessano di essere esclusi vengono trasferiti ai contingenti residui delle categorie pertinenti. Lo stesso vale per i volumi inutilizzati dei contingenti specifici per paese nella categoria 25. I prelievi relativi ai pertinenti contingenti specifici per paese sono interrotti il 4 novembre 2019.

Riduzione della liberalizzazione progressiva

Il regolamento riduce il tasso di liberalizzazione progressiva delle misure di salvaguardia dal 5 % + 5 % previsto dal regolamento (UE) 2019/159 al 3 % + 3 % per il secondo e il terzo anno di applicazione. Il primo adeguamento opera dal 1° ottobre 2019 e il secondo dal 1° luglio 2020, in coerenza con l’obiettivo di non compromettere l’efficacia protettiva delle misure rispetto all’aumento delle importazioni di acciaio.

Riferimenti agli allegati aggiornati

L’allegato III.2 del regolamento (UE) 2019/159 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento, e l’allegato IV è sostituito dall’allegato II. Gli allegati aggiornano sia l’elenco delle esclusioni per paese sia i volumi dei contingenti tariffari, comprese le assegnazioni per periodo e i nuovi numeri d’ordine TARIC.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2019 ed è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionalemisure di salvaguardiadazio doganalepolitica commercialeimportazioni di acciaio

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