Regolamento (UE) 2019/1601
Regolamento (UE) 2019/1601 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che modifica i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, sulla base dei più recenti pareri scientifici del CIEM, i limiti di cattura e alcune condizioni speciali relativi a determinati stock ittici. Interviene sia sul regolamento annuale delle possibilità di pesca per il 2019 sia sul regolamento relativo agli stock di acque profonde per il 2019-2020. Le modifiche riguardano principalmente acciuga, merluzzo bianco, suri/sugarelli, ippoglosso nero e occhialone, con adeguamento dei TAC, della flessibilità tra zone e di un contingente per attività scientifiche.
Modifica le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nel 2019-2020, rettificando TAC e condizioni speciali dei regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci e agli Stati membri dell'Unione interessati dai contingenti e dai TAC relativi ad acciuga, merluzzo bianco, suri/sugarelli, ippoglosso nero e occhialone, nelle zone CIEM e nelle acque internazionali/Unione indicate negli allegati. Incide sulle possibilità di pesca nelle acque dell'Unione e, per taluni stock, in acque non dell'Unione o internazionali. Non introduce un regime autonomo, ma modifica disposizioni già vigenti per il 2019 e il 2020; alcune disposizioni si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2019, altre dal 1° luglio 2019.
Regolamento (UE) 2019/1601 del Consiglio: modifica di determinate possibilità di pesca
Il regolamento interviene in via correttiva sulle possibilità di pesca già fissate per il 2019 e per il biennio 2019-2020, adeguandole ai più recenti pareri scientifici del CIEM. La finalità è riallineare i TAC e alcune condizioni speciali di prelievo alla situazione biologica degli stock interessati, senza ridurre in modo sostanziale le possibilità di pesca già attribuite.
Ambito e oggetto delle modifiche
L'atto modifica due regolamenti del Consiglio:
- il regolamento (UE) 2018/2025, relativo alle possibilità di pesca per determinati stock ittici di acque profonde per il 2019 e il 2020;
- il regolamento (UE) 2019/124, relativo alle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici per il 2019.
Le correzioni riguardano stock pescati nelle acque dell'Unione e, per alcuni casi, in acque internazionali o in acque non appartenenti all'Unione.
Acciuga: aggiornamento del TAC
Per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, il regolamento sostituisce le previsioni del regolamento (UE) 2019/124 e fissa un TAC complessivo di 10 240 tonnellate. La ripartizione è la seguente:
- Spagna: 4 897 tonnellate;
- Portogallo: 5 343 tonnellate;
- Unione: 10 240 tonnellate.
Il contingente è qualificato come TAC precauzionale. La modifica recepisce il parere scientifico pubblicato dal CIEM il 28 giugno 2019.
Merluzzo bianco: limiti e condizione speciale
Per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona CIEM 4, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e nella parte della divisione 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, sono aggiornate le quote di diversi Stati membri e il TAC complessivo, fissato a 29 437 tonnellate.
È mantenuta una condizione speciale di flessibilità tra zone, ma con un vincolo specifico: entro i contingenti indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a 21 236 tonnellate nelle acque norvegesi della zona 4 per la quota dell'Unione.
Suri/sugarelli: incremento della flessibilità tra zone
Per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) nelle aree CIEM 8c e 9, il regolamento recepisce il parere scientifico del CIEM del 17 dicembre 2018 sulla flessibilità tra stock. La condizione speciale per la sottozona 9 e la divisione 8c viene aumentata dal 5 % al 10 % per il 2019.
Sono altresì aggiornati i contingenti per le due aree:
- divisione 8c: TAC di 18 858 tonnellate;
- sottozona 9: TAC di 94 017 tonnellate.
Ippoglosso nero e studio scientifico
Per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 è fissato un contingente dell'Unione pari a 900 tonnellate, espressamente riservato alle catture accessorie. Il regolamento precisa che non è consentita pesca diretta su tale contingente.
Inoltre, oltre a questo TAC, gli Stati membri che conducono uno studio scientifico sulle catture accessorie nella pesca del gamberello possono assegnare complessivamente 130 tonnellate alle navi partecipanti con osservatori a bordo. Prima di autorizzare qualsiasi sbarco, gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione il nome o i nomi delle navi.
Occhialone: aggiornamento per il 2020
L'allegato del regolamento (UE) 2018/2025 è modificato per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 10. Il TAC, definito in base al più recente parere del CIEM dell'11 giugno 2019, è sostituito come segue:
- 2019: 576 tonnellate;
- 2020: 553 tonnellate.
La ripartizione riguarda Spagna, Portogallo e Regno Unito.
Decorrenza, efficacia e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
La regola generale è l'applicazione a decorrere dal 1° luglio 2019. Tuttavia, per alcune disposizioni relative all'ippoglosso nero, al merluzzo bianco e ai suri/sugarelli, la decorrenza è retroattiva al 1° gennaio 2019. Il legislatore precisa che tale applicazione retroattiva non pregiudica la certezza del diritto né il legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca non sono ridotte e non risultano ancora esaurite.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento sugli stock di acque profonde
L'allegato del regolamento (UE) 2018/2025 è sostituito per quanto riguarda l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 10. Il TAC per il 2019 e il 2020 è aggiornato a 576 tonnellate per il 2019 e 553 tonnellate per il 2020, ripartite tra Spagna, Portogallo e Regno Unito.
Aggiornamento del TAC per l'acciuga
Gli allegati IA e IB del regolamento (UE) 2019/124 sono modificati per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Il TAC è fissato a 10 240 tonnellate, con ripartizione tra Spagna e Portogallo; il contingente è qualificato come TAC precauzionale.
Modifica delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco
Per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona CIEM 4, nelle acque dell'Unione della divisione 2a e nella parte della divisione 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, sono aggiornate le quote nazionali e il TAC complessivo, fissato a 29 437 tonnellate. È prevista una condizione speciale di flessibilità tra zone: entro i contingenti indicati, non possono essere prelevati nella zona 4 dell'Atlantico settentrionale norvegese quantitativi superiori a 21 236 tonnellate per l'Unione.
Aumento della flessibilità tra zone per i suri/sugarelli
Per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) nelle zone 8c e 9 la flessibilità tra zone è modificata e, per il 2019, la condizione speciale passa dal 5 % al 10 %. Sono indicate quote separate per la divisione 8c e per la sottozona 9, con rispettivi TAC di 18 858 tonnellate e 94 017 tonnellate.
Contingente per l'ippoglosso nero e studio scientifico
Per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 è previsto un contingente dell'Unione di 900 tonnellate, riservato esclusivamente alle catture accessorie e senza pesca diretta. Inoltre, gli Stati membri che svolgono uno studio scientifico sulle catture accessorie nella pesca del gamberello possono assegnare complessivamente 130 tonnellate alle navi partecipanti con osservatori a bordo, previa comunicazione alla Commissione dei nomi delle navi.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dal 1° luglio 2019; tuttavia, i punti (2), (3) e (4) del paragrafo 1 dell'allegato II e il paragrafo 2 del medesimo allegato si applicano dal 1° gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 set 2019Regolamento (UE) 2019/1586
- Regolamento · 26 set 2019Regolamento (UE) 2019/1589
- Regolamento · 26 set 2019Regolamento (UE) 2019/1590
- Regolamento · 25 set 2019Regolamento (UE) 2019/1582
- Regolamento · 25 set 2019Regolamento (UE) 2019/1583
- Regolamento · 25 set 2019Regolamento (UE) 2019/1584
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →