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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1601

Regolamento (UE) 2019/1601 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che modifica i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Normativa europea32019R1601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, sulla base dei più recenti pareri scientifici del CIEM, i limiti di cattura e alcune condizioni speciali relativi a determinati stock ittici. Interviene sia sul regolamento annuale delle possibilità di pesca per il 2019 sia sul regolamento relativo agli stock di acque profonde per il 2019-2020. Le modifiche riguardano principalmente acciuga, merluzzo bianco, suri/sugarelli, ippoglosso nero e occhialone, con adeguamento dei TAC, della flessibilità tra zone e di un contingente per attività scientifiche.

Modifica le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nel 2019-2020, rettificando TAC e condizioni speciali dei regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci e agli Stati membri dell'Unione interessati dai contingenti e dai TAC relativi ad acciuga, merluzzo bianco, suri/sugarelli, ippoglosso nero e occhialone, nelle zone CIEM e nelle acque internazionali/Unione indicate negli allegati. Incide sulle possibilità di pesca nelle acque dell'Unione e, per taluni stock, in acque non dell'Unione o internazionali. Non introduce un regime autonomo, ma modifica disposizioni già vigenti per il 2019 e il 2020; alcune disposizioni si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2019, altre dal 1° luglio 2019.

Regolamento (UE) 2019/1601 del Consiglio: modifica di determinate possibilità di pesca

Il regolamento interviene in via correttiva sulle possibilità di pesca già fissate per il 2019 e per il biennio 2019-2020, adeguandole ai più recenti pareri scientifici del CIEM. La finalità è riallineare i TAC e alcune condizioni speciali di prelievo alla situazione biologica degli stock interessati, senza ridurre in modo sostanziale le possibilità di pesca già attribuite.

Ambito e oggetto delle modifiche

L'atto modifica due regolamenti del Consiglio:

  • il regolamento (UE) 2018/2025, relativo alle possibilità di pesca per determinati stock ittici di acque profonde per il 2019 e il 2020;
  • il regolamento (UE) 2019/124, relativo alle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici per il 2019.

Le correzioni riguardano stock pescati nelle acque dell'Unione e, per alcuni casi, in acque internazionali o in acque non appartenenti all'Unione.

Acciuga: aggiornamento del TAC

Per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, il regolamento sostituisce le previsioni del regolamento (UE) 2019/124 e fissa un TAC complessivo di 10 240 tonnellate. La ripartizione è la seguente:

  • Spagna: 4 897 tonnellate;
  • Portogallo: 5 343 tonnellate;
  • Unione: 10 240 tonnellate.

Il contingente è qualificato come TAC precauzionale. La modifica recepisce il parere scientifico pubblicato dal CIEM il 28 giugno 2019.

Merluzzo bianco: limiti e condizione speciale

Per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona CIEM 4, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e nella parte della divisione 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, sono aggiornate le quote di diversi Stati membri e il TAC complessivo, fissato a 29 437 tonnellate.

È mantenuta una condizione speciale di flessibilità tra zone, ma con un vincolo specifico: entro i contingenti indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a 21 236 tonnellate nelle acque norvegesi della zona 4 per la quota dell'Unione.

Suri/sugarelli: incremento della flessibilità tra zone

Per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) nelle aree CIEM 8c e 9, il regolamento recepisce il parere scientifico del CIEM del 17 dicembre 2018 sulla flessibilità tra stock. La condizione speciale per la sottozona 9 e la divisione 8c viene aumentata dal 5 % al 10 % per il 2019.

Sono altresì aggiornati i contingenti per le due aree:

  • divisione 8c: TAC di 18 858 tonnellate;
  • sottozona 9: TAC di 94 017 tonnellate.

Ippoglosso nero e studio scientifico

Per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 è fissato un contingente dell'Unione pari a 900 tonnellate, espressamente riservato alle catture accessorie. Il regolamento precisa che non è consentita pesca diretta su tale contingente.

Inoltre, oltre a questo TAC, gli Stati membri che conducono uno studio scientifico sulle catture accessorie nella pesca del gamberello possono assegnare complessivamente 130 tonnellate alle navi partecipanti con osservatori a bordo. Prima di autorizzare qualsiasi sbarco, gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione il nome o i nomi delle navi.

Occhialone: aggiornamento per il 2020

L'allegato del regolamento (UE) 2018/2025 è modificato per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 10. Il TAC, definito in base al più recente parere del CIEM dell'11 giugno 2019, è sostituito come segue:

  • 2019: 576 tonnellate;
  • 2020: 553 tonnellate.

La ripartizione riguarda Spagna, Portogallo e Regno Unito.

Decorrenza, efficacia e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

La regola generale è l'applicazione a decorrere dal 1° luglio 2019. Tuttavia, per alcune disposizioni relative all'ippoglosso nero, al merluzzo bianco e ai suri/sugarelli, la decorrenza è retroattiva al 1° gennaio 2019. Il legislatore precisa che tale applicazione retroattiva non pregiudica la certezza del diritto né il legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca non sono ridotte e non risultano ancora esaurite.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento sugli stock di acque profonde

L'allegato del regolamento (UE) 2018/2025 è sostituito per quanto riguarda l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 10. Il TAC per il 2019 e il 2020 è aggiornato a 576 tonnellate per il 2019 e 553 tonnellate per il 2020, ripartite tra Spagna, Portogallo e Regno Unito.

Aggiornamento del TAC per l'acciuga

Gli allegati IA e IB del regolamento (UE) 2019/124 sono modificati per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Il TAC è fissato a 10 240 tonnellate, con ripartizione tra Spagna e Portogallo; il contingente è qualificato come TAC precauzionale.

Modifica delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco

Per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona CIEM 4, nelle acque dell'Unione della divisione 2a e nella parte della divisione 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, sono aggiornate le quote nazionali e il TAC complessivo, fissato a 29 437 tonnellate. È prevista una condizione speciale di flessibilità tra zone: entro i contingenti indicati, non possono essere prelevati nella zona 4 dell'Atlantico settentrionale norvegese quantitativi superiori a 21 236 tonnellate per l'Unione.

Aumento della flessibilità tra zone per i suri/sugarelli

Per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) nelle zone 8c e 9 la flessibilità tra zone è modificata e, per il 2019, la condizione speciale passa dal 5 % al 10 %. Sono indicate quote separate per la divisione 8c e per la sottozona 9, con rispettivi TAC di 18 858 tonnellate e 94 017 tonnellate.

Contingente per l'ippoglosso nero e studio scientifico

Per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 è previsto un contingente dell'Unione di 900 tonnellate, riservato esclusivamente alle catture accessorie e senza pesca diretta. Inoltre, gli Stati membri che svolgono uno studio scientifico sulle catture accessorie nella pesca del gamberello possono assegnare complessivamente 130 tonnellate alle navi partecipanti con osservatori a bordo, previa comunicazione alla Commissione dei nomi delle navi.

Decorrenza e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dal 1° luglio 2019; tuttavia, i punti (2), (3) e (4) del paragrafo 1 dell'allegato II e il paragrafo 2 del medesimo allegato si applicano dal 1° gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescagestione delle risorse ittichepolitica comune della pescacontingenti e taccooperazione scientifica

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