Regolamento (UE) 2019/1584
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584 della Commissione, del 25 settembre 2019, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre, d’ufficio, un’inchiesta della Commissione sulla possibile elusione dei dazi antidumping in vigore sui persolfati originari della Cina. Contestualmente impone la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi qualora l’elusione sia confermata. Il provvedimento disciplina anche termini procedurali, modalità di partecipazione delle parti e gestione di informazioni riservate e dei dati personali.
Apertura di un’inchiesta antidumping per possibile elusione delle misure sui persolfati originari della Repubblica popolare cinese e registrazione delle relative importazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020), originari della Repubblica popolare cinese e importati con il codice aggiuntivo TARIC A820. Riguarda gli operatori economici coinvolti nell’importazione, nell’esportazione e nella produzione del prodotto interessato, nonché l’industria dell’Unione e gli importatori che partecipano al procedimento. Non introduce misure definitive, ma avvia un’inchiesta sulla possibile elusione e dispone la registrazione doganale delle importazioni per un periodo limitato di nove mesi dalla data di entrata in vigore.
Apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping sui persolfati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584 della Commissione avvia un’inchiesta d’ufficio, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, sulla possibile elusione dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda l’iniziativa su elementi di prova ritenuti sufficienti, riferiti a una riorganizzazione dei modelli e dei canali di vendita, e dispone contestualmente la registrazione delle importazioni interessate.
Contesto normativo e misure in vigore
Le misure che potrebbero essere eluse sono quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio, che ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di persolfati originari della Cina. Nei considerando si precisa che tali misure presentano aliquote comprese tra il 24,5 % e il 71,8 %, con un produttore esportatore, ABC Chemicals Co. Ltd Shanghai, soggetto a dazio dello 0 %. È inoltre richiamato il fatto che un riesame in previsione della scadenza delle misure era stato avviato il 17 dicembre 2018 ed era ancora pendente al momento dell’adozione del regolamento.
Elementi che hanno giustificato l’apertura dell’inchiesta
La Commissione rileva indizi di una modificazione della configurazione degli scambi dopo l’istituzione del dazio definitivo. Le statistiche sulle importazioni mostrerebbero che le importazioni cinesi transitano soprattutto attraverso ABC, pur essendo emerso che tale società non produce più il prodotto in esame; la licenza di produzione sarebbe stata revocata nel luglio 2017, senza successivo rilascio di nuove licenze, e la società risulterebbe classificata come impresa di distribuzione e non come fabbricante. La Commissione osserva inoltre che non sembrerebbe esistere una giustificazione economica diversa dal vantaggio derivante dal dazio dello 0 % applicato ad ABC.
Indebolimento degli effetti delle misure e dumping
Secondo la Commissione, le misure antidumping in vigore sarebbero state indebolite sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo dei prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avrebbero sostituito quelli del prodotto in esame, e tali importazioni sarebbero effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta originaria. Inoltre, esisterebbero elementi sufficienti per ritenere che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta siano oggetto di dumping rispetto al valore normale determinato in precedenza.
Ambito oggettivo dell’inchiesta
Il prodotto interessato è costituito da perossisolfati (persolfati), incluso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020). Il prodotto oggetto dell’inchiesta coincide con quello potenzialmente eluso, ma è individuato in relazione al codice aggiuntivo TARIC A820. Nei considerando si precisa che, qualora nel corso del procedimento emergano altre pratiche di elusione contemplate dall’articolo 13 del regolamento di base, l’indagine potrà estendersi anche ad esse.
Registrazione delle importazioni e conseguenze economiche potenziali
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni sono sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l’elusione sarà confermata, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione. La Commissione indica, in via provvisoria e sulla base delle informazioni disponibili, che l’eventuale dazio futuro potrebbe essere fissato al livello del dazio residuo, ossia il 71,8 % ad valorem sul valore cif all’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta importato con codice TARIC A820.
Partecipazione delle parti, termini e adempimenti documentali
L’articolo 3 disciplina i termini per la partecipazione al procedimento. Le parti devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento; devono inoltre presentare osservazioni scritte e ulteriori informazioni entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo diversa previsione. Entro lo stesso termine di 37 giorni possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Il regolamento prevede anche che:
- le informazioni trasmesse siano esenti da diritti d’autore, ovvero accompagnate da specifica autorizzazione del titolare;
- le comunicazioni riservate siano contrassegnate dalla dicitura "Limited";
- le parti che trasmettono informazioni riservate presentino un riassunto non riservato con la dicitura "For inspection by interested parties";
- la Commissione possa non considerare informazioni non adeguatamente motivate o prive del riassunto non riservato richiesto;
- le comunicazioni avvengano preferibilmente tramite la piattaforma TRON.tdi, con uso di account EU Login.
Omessa collaborazione e conseguenze istruttorie
Il regolamento richiama l’articolo 18 del regolamento di base: se una parte nega l’accesso alle informazioni necessarie, non le fornisce entro i termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può trarre conclusioni sulla base dei dati disponibili. Lo stesso vale se le informazioni risultano false o fuorvianti. In caso di mancata o parziale collaborazione, l’esito può essere meno favorevole per la parte interessata.
Durata del procedimento, dati personali e consigliere-auditore
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725. È inoltre richiamata la figura del consigliere-auditore, cui le parti possono rivolgersi per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe di termini e, in generale, ai diritti di difesa; le richieste devono essere motivate e presentate per iscritto, preferibilmente senza indugio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per possibile elusione
L’articolo 1 apre un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se le importazioni nell’Unione di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, originari della Repubblica popolare cinese e importati con il codice aggiuntivo TARIC A820, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio.
Registrazione delle importazioni
L’articolo 2 impone alle autorità doganali degli Stati membri di registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, in base all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. L’obbligo di registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Termini procedurali e diritti delle parti
L’articolo 3 stabilisce che le parti devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento e presentare osservazioni scritte, informazioni e richieste di audizione entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diversa disposizione. Sono previste regole su riservatezza, riassunti non riservati, uso della piattaforma TRON.tdi, invio dei questionari e modalità di corrispondenza con la Commissione.
Possibile dazio futuro e base di calcolo
Nei considerando e nelle premesse procedurali la Commissione indica che, in caso di conferma dell’elusione, l’eventuale dazio potrà essere riscosso dalla data di registrazione. In base alle informazioni disponibili, l’importo eventuale è fissato provvisoriamente al livello del dazio residuo, pari al 71,8 % ad valorem sul valore cif all’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta con codice TARIC A820.
Durata dell’inchiesta
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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