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Sentenza

Sentenza del 17/12/2020 n. 28729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2004 nei confronti della societa', rettificando il reddito sulla base di incongruenze tra i corrispettivi di vendita e gli importi dei mutui contratti da alcuni acquirenti, del raffronto tra valori di costo e ricavi e dell'antieconomicita' delle operazioni. La societa' impugnava; dopo decisioni favorevoli all'Ufficio in sede di appello, la societa' proponeva ricorso per cassazione ma, avendo avviato una domanda agevolata di definizione della lite, comunicava la rinuncia agli atti del giudizio e al ricorso in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c.: deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con visto. In assenza della corretta notificazione/recettivita', e non essendo richiesta l'accettazione della controparte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sono state inoltre disposte nulla per le spese, dato che la controparte si era costituita solo per l'eventuale partecipazione all'udienza. La Corte ha infine rilevato l'assenza dei presupposti processuali previsti dall'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, come modificato dalla L. n. 228/2012, essendo sopravvenuta l'inammissibilita' nel corso del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al giudizio e' recettizia: deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto; non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti, ma la mancata recettivita' comporta inammissibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato da L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)

    La Corte ha rilevato la non sussistenza dei presupposti processuali richiesti da questa norma, atteso che l'inammissibilita' e' sopravvenuta in corso di causa; pertanto le disposizioni ivi previste non trovano applicazione nel caso di specie.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione e' 'recettizia': deve essere notificata alle parti costituite o ai loro avvocati che vi appongono il visto; senza tale recettivita' la Corte declarera' l'inammissibilita' per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia non necessita dell'accettazione da parte della controparte per produrre effetti, ma necessita della corretta conoscenza formale da parte delle parti costituite (notifica/comunicazione agli avvocati).
  • Se il ricorso diventa privo di interesse per sopravvenuti atti o per iniziative di definizione della lite intraprese dal ricorrente, il giudice può dichiararne l'inammissibilita' e porre termine al giudizio senza entrare nel merito.
  • La mancata costituzione della controparte se fatta solo per eventuale partecipazione puo' comportare che non si pronuncino spese processuali a suo carico, quando la stessa non abbia svolto difese attive rilevanti.
  • In situazioni analoghe e' consigliabile notificare formalmente la rinuncia a tutte le parti costituite o ai loro difensori e conservare prova del visto o della ricezione, per evitare che il giudizio venga chiuso per inammissibilita' procedurale anziche' per merito.

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