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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31819/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca della declaratoria di estinzione della pena sostenendo: 1) l'assenza di previsione normativa che consenta la revoca di un'ordinanza emessa in bonam partem e la violazione del principio di legalità e della libertà personale (art. 13 Cost., art. 47 Ord. pen., art. 14 delle preleggi); 2) la mancata impugnazione tempestiva da parte della Procura generale entro i termini dell'art. 71-ter Ord. pen. e dell'art. 568 c.p.p., con la conseguenza che il potere di impugnazione si sarebbe esaurito e non sarebbe ammissibile una richiesta di revoca successiva.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato. La Corte ha confermato la legittimità della revoca dell'ordinanza di estinzione della pena sul presupposto che, dopo l'adozione dell'ordinanza del 28 gennaio 2020, sono emersi fatti nuovi e decisivi: Bertozzi aveva commesso plurimi reati durante il periodo di affidamento in prova (periodo 14/1/2016 - 21/3/2019), fatti accertati con sentenza di condanna del 27/6/2022, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 17/10/2024. Tali condotte, non conosciute alla data dell'ordinanza di estinzione, hanno fatto venir meno il presupposto dell'effettivo recupero sociale richiesto per l'estinzione della pena, giustificando la revoca. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i provvedimenti di esecuzione/sorveglianza possono essere revocati quando sopravvengono elementi di fatto nuovi che modificano la situazione presa a base del provvedimento, distinguendo questi casi da quelli in cui si tratterebbe soltanto di errore valutativo senza elementi sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    presente nel testo a supporto dei motivi di ricorso

    norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente; usata per inquadrare i mezzi di impugnazione dedotti

  • art. 47 Ord. pen. (legge n. 354 del 1975)

    richiamato nel testo in relazione all'affidamento in prova al servizio sociale

    la Corte ha valutato che l'estinzione della pena prevista per l'esito positivo dell'affidamento presuppone il recupero sociale e che la mancanza di tale condizione, dimostrata da fatti sopravvenuti, può giustificare la revoca della declaratoria di estinzione

  • art. 71-ter Ord. pen.

    richiamato dal ricorrente in relazione al termine per impugnare l'ordinanza di estinzione

    la Corte ha ritenuto che la disposizione sugli impugnabili termini non esclude la possibilità di revoca quando emergano fatti nuovi e rilevanti sopravvenuti rispetto al provvedimento impugnato

  • art. 568 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente in tema di tassatività dei mezzi di impugnazione

    la Corte ha distinto la tassatività degli strumenti di impugnazione dalla possibilità di revocare provvedimenti a seguito della sopravvenienza di nuovi elementi di fatto che inficiano i presupposti del provvedimento originario

  • art. 13 Cost.

    invocato dal ricorrente per la tutela della libertà personale

    è stato valutato che la revoca si fonda su fatti nuovi che rideterminano la situazione di pericolosità e non costituisce violazione arbitraria della libertà personale

  • art. 666 c.p.p. comma 2 e art. 678 c.p.p.

    richiamati nella giurisprudenza citata in tema di effetto preclusivo dei provvedimenti

    servono a illustrare i limiti generali dell'impugnabilità e l'effetto preclusivo delle decisioni, ma non impediscono la revoca quando emergono fatti nuovi e decisivi

Massime di principio

  • Un provvedimento di esecuzione o di sorveglianza può essere revocato se sopravvengono fatti nuovi e rilevanti successivi all'adozione del provvedimento che ne fanno venire meno i presupposti.
  • La possibilità di revoca non è esclusa dalla tassatività degli strumenti di impugnazione: la mancata impugnazione entro i termini ordinari non osta alla revoca fondata su elementi sopravvenuti e non conoscibili al momento della decisione originaria.
  • L'estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento in prova richiede l'effettivo conseguimento del recupero sociale; se emergono prove di comportamenti contrari a tale recupero la declaratoria può essere revocata.
  • Il principio ne bis in idem e l'effetto preclusivo delle decisioni non impediscono la revisione o la revoca quando si provi che la situazione di fatto su cui si basava la decisione era diversa da quella risultante successivamente.
  • In assenza di fatti nuovi, viceversa, non è ammessa una rivalutazione retroattiva meramente basata su errori di valutazione iniziali: la revoca richiede elementi sopravvenuti e concreti.

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