Sentenza n. 2850/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 30 marzo 2026 per la predisposizione di un progetto individualizzato, indicato nel ricorso come progetto ex art. 14 della legge 328/2000 e nel fatto come piano assistenziale individuale
Esito
La controversia
La ricorrente, quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Palermo e dall’ASP di Palermo sull’istanza presentata il 30 marzo 2026, volta a ottenere la predisposizione di un progetto individualizzato (PAI) per la figlia. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha riferito che gli enti avevano predisposto il piano richiesto e ha domandato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, durante il giudizio, è stato predisposto il piano assistenziale richiesto. Ha posto le spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, esclusivamente a carico dell’ASP di Palermo: l’istanza è stata soddisfatta solo dopo l’instaurazione del giudizio e l’adozione del provvedimento richiedeva una valutazione tecnico-specialistica che il Comune non poteva compiere autonomamente. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Alla luce delle circostanze riferite da parte ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
La sopravvenuta predisposizione del piano richiesto in pendenza del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, se l’amministrazione soddisfa in pendenza di causa la richiesta che ne costituiva l’oggetto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando la richiesta amministrativa è soddisfatta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio e la decisione richiede una valutazione tecnico-specialistica che l’ente locale non può compiere autonomamente, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione sanitaria competente.
Come è indicizzato
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