Sentenza del 08/11/2019 n. 8433 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 231/2020 TARSU/TIA - Avviso di accertamento - Obbligo di motivazione - Incrocio banche dati - Infedele dichiarazione - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a una cartella per tassa automobilistica, contestando sostanzialmente la pretesa tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo regolare la notifica della cartella, che non era stata impugnata tempestivamente. In appello, il contribuente chiedeva la riforma della decisione.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché il debito relativo a tasse automobilistiche dell'anno 2010, pari a 913,73 euro, è stato automaticamente annullato ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018, rientrando nei debiti residui fino a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Le spese di giudizio sono state compensate, poiché, in assenza dell'annullamento legislativo, sarebbe stata confermata l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
Norme richiamate
Art. 4 D.L. 119/2018
I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente documento, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.
La norma prevede l'annullamento automatico dei singoli debiti di importo residuo non superiore a 1.000 euro, purché affidati all'agente della riscossione nel periodo previsto dalla legge. L'annullamento determina la cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
Art. 46 D.Lgs. 546/1992
Quando sopravviene una causa che elimina l'oggetto della controversia, il processo tributario deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Art. 88 Codice di procedura civile
Il principio di lealtà processuale può giustificare, in presenza di un comportamento processuale corretto e di una controversia obiettivamente complessa, la compensazione delle spese.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, tra cui Cass. civ., sez. tributaria, n. 7273/2010, n. 2231/2011 e n. 19947/2010
In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento dell'atto, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tuttavia, possono essere compensate quando l'annullamento deriva da una sopravvenienza normativa o da una situazione non riconducibile a una manifesta illegittimità originaria dell'atto.
Massime di principio
- Se il debito tributario viene annullato automaticamente da una norma sopravvenuta, il giudizio perde il proprio oggetto e deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'annullamento del debito non implica necessariamente che il contribuente abbia vinto la controversia nel merito: il giudice può valutare la soccombenza virtuale, ossia quale parte avrebbe probabilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
- Quando l'atto originario non è stato impugnato tempestivamente e il ricorso contro il successivo atto di riscossione è inammissibile, l'annullamento legislativo del debito può chiudere il processo senza riaprire la questione della legittimità della pretesa.
- La compensazione delle spese è possibile quando la controversia viene meno per effetto di una sopravvenienza normativa e l'atto dell'amministrazione non risultava manifestamente illegittimo fin dall'origine.
- La massima riportata sull'obbligo di motivazione degli accertamenti TARSU/TIA non risulta applicata nella decisione trascritta, che riguarda invece un'intimazione relativa a tassa automobilistica.
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