Sentenza del 08/11/2019 n. 8361 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 256/2019 TRIBUTI LOCALI - TARI - Garage - Presunzione legale di produzione di rifiuti -Prova dell'impossibilità oggettiva a produrre rifiuti - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di pagamento TARI 2014 sostenendo che i box, per natura, consistenza e condizioni concrete, fossero oggettivamente incapaci di produrre rifiuti, poiché inabitabili, privi di arredi e sprovvisti di allacci alle reti idrica, elettrica e del gas. Il Comune ha sostenuto invece che i garage sono ordinariamente soggetti alla TARI e che spettava alla contribuente dimostrare, mediante denuncia originaria o di variazione e documentazione obiettiva, l'effettiva impossibilità di produrre rifiuti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune di Napoli e riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso. Il garage è stato ritenuto astrattamente idoneo a produrre rifiuti, poiché si trattava di una superficie coperta, delimitata, accessibile e nella disponibilità esclusiva dell'utilizzatore. L'assenza di utenze non è stata considerata sufficiente a escludere la produzione di rifiuti, essendo compatibile con il normale uso di un box auto. Poiché la contribuente non ha fornito prova idonea dell'impossibilità oggettiva di produrre rifiuti, il ricorso originario è stato rigettato. Le spese di giudizio sono state compensate per l'esistenza di orientamenti contrastanti.
Norme richiamate
Legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014
Ha introdotto la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Art. 1, commi relativi al presupposto TARI, Legge n. 147 del 2013
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La tassazione dipende dall'astratta suscettibilità del locale a produrre rifiuti, non necessariamente dalla prova della produzione effettiva in concreto.
Art. 62, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 507 del 1993
Non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.
L'esclusione o la riduzione richiede la dimostrazione di una concreta e oggettiva impossibilità di produrre rifiuti. Tale circostanza deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e provata con elementi obiettivi o documentazione idonea.
Art. 1117 c.c.
Le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva sono escluse dalla TARI secondo la disciplina richiamata dalla sentenza.
Art. 118 disposizioni di attuazione del c.p.c.
È richiamato per motivare il riferimento a una precedente pronuncia conforme della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Cassazione, ordinanza n. 17623 del 2016
Ha affermato che, operando una presunzione legale di produzione di rifiuti, spetta al contribuente dimostrare l'impossibilità oggettiva di produrli in ragione della natura, dell'uso stabile del locale o di sopravvenute condizioni di inutilizzabilità.
Cassazione, sez. VI, n. 33 del 2015; Cassazione n. 14770 del 2000; Cassazione n. 5047 del 2015; Cassazione, sez. tributaria, n. 22124 del 2017
L'esenzione, anche parziale, costituisce un'eccezione alla regola generale della debenza del tributo; pertanto l'onere di provare le condizioni dell'esenzione o della riduzione grava sul contribuente.
Massime di principio
- Un garage o box auto non è automaticamente escluso dalla TARI: la sua destinazione ordinaria è normalmente compatibile con la produzione di rifiuti.
- La presunzione di produttività del locale può essere superata solo dimostrando un'impossibilità oggettiva, stabile e verificabile di produrre rifiuti.
- L'assenza di allacci a acqua, elettricità o gas, così come l'assenza di arredi, non è di per sé sufficiente per ottenere l'esenzione, soprattutto quando il locale resta concretamente utilizzabile come autorimessa o deposito.
- Il contribuente che invoca l'esenzione o una riduzione deve presentare tempestivamente una denuncia originaria o di variazione e allegare documentazione obiettiva, come elementi tecnici, provvedimenti amministrativi, condizioni di inutilizzabilità effettiva o altre prove verificabili.
- La mera qualificazione catastale, la limitata frequentazione del locale o la produzione effettiva minima di rifiuti non escludono necessariamente la TARI: rileva soprattutto la suscettibilità astratta e concreta del locale a produrli.
- La conclusione può essere diversa per aree realmente inutilizzabili, prive di accesso o non nella disponibilità esclusiva del contribuente, purché tali circostanze siano specificamente provate.
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