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Sentenza

Sentenza del 08/11/2019 n. 915 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Tributi - Nella scissione parziale sono a carico della società scissa - Sussiste - Nella scissione totale sono a carico della società beneficiaria - Sussiste - Sull'amministrazione o sul concessionario per la riscossione gravano ulteriori adempimenti notificatori o motivazionali nei confronti della società subentrante - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva emesso due avvisi di accertamento per il saldo IMU 2012 nei confronti sia della società scissa M., incorporante della società di leasing proprietaria dell'immobile, sia della società beneficiaria I., alla quale l'immobile era stato assegnato con scissione parziale efficace dal 2015. Le società contestavano la propria legittimazione passiva, sostenendo che, dopo la risoluzione del leasing, l'IMU fosse dovuta dall'utilizzatrice T., che non aveva ancora restituito il bene. Contestavano inoltre la possibilità di notificare direttamente un avviso alla beneficiaria per un periodo d'imposta anteriore alla scissione.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello delle società, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando il loro difetto di legittimazione passiva rispetto agli avvisi IMU 2012. Ha ritenuto che, ai fini IMU, l'utilizzatore del leasing resta soggetto passivo fino alla materiale riconsegna dell'immobile, anche se il contratto è stato risolto. La mancata riconsegna è stata provata dalla società di leasing mediante gli atti intrapresi nella procedura fallimentare dell'utilizzatrice. Quanto alla scissione, la Corte ha chiarito che gli accertamenti relativi a periodi anteriori alla scissione parziale devono essere svolti nei confronti della società scissa; le beneficiarie sono responsabili solidalmente per i debiti tributari, ma l'Amministrazione non deve rinnovare o integrare la notificazione dell'avviso nei loro confronti. Nel caso concreto, l'avviso notificato alla beneficiaria era comunque risultato superfluo ma non illegittimo. Le spese dei due gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 173, commi 4, 12 e 13, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    "Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione"; le altre beneficiarie sono responsabili in solido e possono partecipare ai procedimenti "senza onere di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione".

    Nella scissione parziale gli obblighi dichiarativi e procedimentali relativi ai periodi anteriori restano a carico della società scissa. Le società beneficiarie rispondono solidalmente dei debiti tributari, ma l'Amministrazione non deve notificare nuovamente l'accertamento né integrare la motivazione per effetto della scissione.

  • Artt. 2506, 2506-bis e 2506-quater c.c.

    "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico".

    La disciplina civilistica della scissione prevede responsabilità solidale per i debiti non soddisfatti, normalmente entro il limite del patrimonio netto assegnato o rimasto, distinguendo tra scissione totale e parziale.

  • Art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    "Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto".

    Per le sanzioni tributarie la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione è speciale e, secondo l'orientamento richiamato, illimitata, diversamente dai limiti previsti in ambito civilistico.

  • Artt. 8 e 9, d.lgs. n. 23/2011

    "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili"; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, "soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

    Ai fini IMU il locatario finanziario è il soggetto passivo per tutta la durata sostanziale del leasing. In caso di risoluzione, tale periodo può protrarsi fino alla materiale riconsegna del bene.

  • Art. 1, comma 672, legge n. 147/2013

    "Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna".

    La riconsegna materiale, documentata da un verbale, costituisce il momento decisivo per il subentro della società di leasing quale soggetto passivo, principio utilizzato dalla Corte anche per interpretare la disciplina IMU.

  • Art. 103 legge fallimentare e art. 98 legge fallimentare

    Gli atti di rivendicazione e le successive opposizioni nella procedura fallimentare possono costituire prova concreta della mancata restituzione dell'immobile da parte dell'utilizzatore.

Massime di principio

  • In una scissione parziale, gli obblighi tributari riferiti a periodi anteriori all'efficacia dell'operazione restano procedimentalmente a carico della società scissa; le beneficiarie possono però essere chiamate a rispondere solidalmente del debito.
  • L'Amministrazione finanziaria o il concessionario non devono reiterare la notifica dell'avviso di accertamento alle società beneficiarie né aggiungere una motivazione specifica solo perché è intervenuta la scissione.
  • La società beneficiaria può partecipare al procedimento e difendersi anche senza una nuova notificazione dell'accertamento; la sua responsabilità solidale deriva direttamente dalla legge.
  • Per l'IMU sugli immobili in leasing, la risoluzione del contratto non determina automaticamente il subentro della società proprietaria: l'utilizzatore resta soggetto passivo fino alla materiale riconsegna del bene.
  • La mancata riconsegna deve essere provata con elementi concreti, come verbali, atti giudiziari, iniziative di rivendicazione o documentazione della procedura concorsuale.
  • Il soggetto che mantiene concretamente la disponibilità e i rischi dell'immobile dopo la risoluzione del leasing può restare il soggetto passivo IMU, anche se detiene il bene senza un titolo contrattuale valido.
  • Un giudicato precedente sullo stesso rapporto e sul medesimo presupposto giuridico può impedire il riesame della questione in un diverso giudizio, anche per un'altra componente della stessa obbligazione tributaria.

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