Sentenza del 08/11/2019 n. 8362 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 216/2019 CONSORZI DI BONIFICA - ONERI CONSORTILI - Onere della prova - Ripartizione - Onere del Consorzio - Inclusione del bene nel perimetro di contribuenza e nel Piano di classifica - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento di euro 1.320,49 relativa ai contributi consortili per l'anno 2016, sostenendo principalmente l'insufficiente motivazione dell'atto, l'assenza di un concreto beneficio derivante dalle opere di bonifica e il mancato assolvimento, da parte del Consorzio, dell'onere di provare il presupposto del tributo. In via subordinata aveva dedotto anche una possibile duplicazione del prelievo rispetto ai contributi per fognatura e depurazione.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello del Consorzio e ha respinto il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della debenza del contributo, l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica non impugnati, elementi dai quali deriva una presunzione di beneficio e di correttezza della quantificazione. Non era necessario che la cartella riportasse tutti gli elementi qualitativi e quantitativi del calcolo, né occorreva una preventiva notifica di un distinto avviso di accertamento. È stata inoltre esclusa, di per sé, la duplicazione del tributo per la contemporanea presenza di servizi fognari o di depurazione, poiché il beneficio idraulico derivante dalla bonifica può essere distinto. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 860 del codice civile
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono tenuti a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica.
La norma è stata letta nel senso che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza fonda la presunzione dell'esistenza di un beneficio derivante dall'attività consortile.
Artt. 10 e 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215
Il perimetro di contribuenza e il piano di classifica individuano gli immobili beneficiari e consentono la riscossione dei contributi mediante ruolo e semplice notifica della cartella, senza necessità di un autonomo e preventivo atto di accertamento.
Art. 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215
La trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di pubblicità-notizia e la sua mancanza non determina, secondo la sentenza, l'inefficacia del perimetro né modifica l'onere della prova.
Art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Mantiene applicabile la disciplina speciale della riscossione dei contributi di bonifica prevista dal regio decreto n. 215 del 1933.
Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
La disciplina della decadenza prevista per determinati atti di riscossione non è stata ritenuta applicabile ai contributi consortili riscossi mediante ruolo; per questi opera il termine di prescrizione.
Legge regionale Campania n. 23 del 1985 e legge regionale Campania n. 4 del 2003
La pubblicità del perimetro di contribuenza nella Regione Campania può avvenire mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, in sostituzione della trascrizione prevista dalla disciplina statale.
Legge regionale Campania 9 ottobre 2012, n. 29, art. 2, comma 3
Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
Le disposizioni regionali abrogate restano applicabili ai rapporti sorti durante la loro vigenza e agli adempimenti collegati.
Art. 42 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
Le funzioni dell'ufficiale giudiziario nella notificazione e riscossione possono essere svolte dall'ufficiale della riscossione, al quale sono riconosciute funzioni equivalenti.
Massime di principio
- Per contestare efficacemente un contributo di bonifica non è normalmente sufficiente sostenere che la cartella sia generica: se l'immobile è incluso in un perimetro di contribuenza e in un piano di classifica non impugnati, tali atti fondano una presunzione di beneficio e della misura del contributo.
- La contestazione della delimitazione territoriale o dei criteri generali di classificazione deve essere proposta davanti al giudice amministrativo nei termini previsti; nel giudizio tributario si può invece cercare di provare concretamente che l'immobile non riceve alcun beneficio dalle opere o dalle attività di bonifica.
- Il Consorzio non deve necessariamente dimostrare nuovamente, in ogni singola controversia, il beneficio specifico ricevuto dall'immobile quando questo è già ricompreso nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica non contestati.
- La cartella può essere ritenuta sufficientemente motivata anche senza l'indicazione analitica di tutti i criteri di calcolo, purché consenta al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
- Il pagamento di servizi comunali di fognatura o depurazione non esclude automaticamente il contributo consortile, perché i due prelievi possono riferirsi a benefici diversi: il primo al servizio fognario, il secondo alla bonifica e alla regimazione idraulica del territorio.
- La riscossione dei contributi di bonifica segue una disciplina speciale: in linea generale avviene mediante ruolo e notifica della cartella, senza la necessità di un previo avviso di accertamento separato, fermo il rispetto dei termini di prescrizione e delle regole sulla notifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 nov 2019Sentenza del 08/11/2019 n. 915 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 8 nov 2019Sentenza del 08/11/2019 n. 8361 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 8 nov 2019Sentenza del 08/11/2019 n. 8433 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 7 nov 2019Sentenza del 07/11/2019 n. 420 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 7 nov 2019Sentenza del 07/11/2019 n. 933 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 7 nov 2019Sentenza del 07/11/2019 n. 1166 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →