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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19196/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato di energia elettrica contestato quale utilizzatore della fornitura intestata alla Migliore Arcera s.a.s. I motivi di ricorso denunciavano: (i) nullità per inosservanza degli artt. 178 e 68 c.p.p., con errore sull'identità della persona alla quale è stato addebitato il fatto (assunto che il Prattella non fosse mai stato legale rappresentante e avesse cessato l'attività nel 2009); (ii) mancato rispetto del criterio della prova oltre ogni ragionevole dubbio e mancata valorizzazione delle prove a discarico. Il ricorrente ha inoltre tentato di produrre in cassazione visure camerali per dimostrare la sua estraneità alla società utilizzatrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto irrilevante un eventuale errore anagrafico se l'identità fisica dell'imputato, ossia la persona nei cui confronti è iniziata e proseguita l'azione penale, è certa, richiamando la possibilita di rettifica delle generalità ex art. 130 c.p.p.; ha inoltre dichiarato inammissibile la produzione documentale in cassazione come prova nuova o producibile nei precedenti gradi. Ha aggiunto che, anche assumendo che il ricorrente non fosse formalmente legale rappresentante, ciò è irrilevante poiché l'imputato era ritenuto titolare di fatto dell'utenza e beneficiario dell'illecito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata: l'interesse economico dell'imputato rispetto all'utenza giustifica l'attribuzione dell'illecito anche in mancanza di identificazione dell'autore materiale della manomissione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per dedurre nullità processuali relative all'identificazione; la Corte non ha ritenuto sussistente una nullità tale da invalidare il processo, dato che l'identità fisica dell'imputato era certa

  • art. 68 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure procedurali; la Corte non ha ritenuto sussistere il vizio denunciato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti formali del ricorso per cassazione; il ricorso era confezionato nei limiti ma è stato comunque dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma sulla rettifica delle generalità: la Corte ha osservato che un errore anagrafico non inficia l'accertamento della responsabilità quando sia certa l'identità fisica dell'imputato

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Norma erroneamente invocata dal ricorrente (riguarda il processo civile): la Corte ha rilevato l'erroneità dell'invocazione e ha richiamato i limiti della produzione documentale in cassazione nel processo penale

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176

    Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma destinata alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Un errore formale nelle generalità dell'imputato non è automaticamente causa di nullità se l'identità fisica della persona nei cui confronti è iniziata l'azione penale è certa; le generalità possono essere rettificate ex art. 130 c.p.p.
  • In cassazione la produzione di documenti è ammessa solo in casi limitati: documenti non esibibili nei precedenti gradi e non costituiscono prova nuova che richieda valutazione di merito. Documenti producibili prima sono normalmente inammissibili
  • La titolarità di fatto dell'utenza o l'effettivo interesse economico all'illecito possono giustificare l'attribuzione della responsabilità anche in assenza di prova dell'autore materiale della manomissione
  • Le censure generiche o prive di specificità sul mancato apprezzamento delle prove a discarico sono spesso dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile ex art. 616 c.p.p.; ciò va considerato nel valutare il rischio di impugnare una decisione

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