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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32750/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito professionale per prestazioni giudiziali e stragiudiziali svolte da un avvocato in favore della società poi fallita. Il giudice delegato ha ammesso il credito solo in parte. Dopo la cessione del credito a una società terza, la cessionaria ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo un'ammissione ben più ampia, sia sotto il profilo del quantum sia sotto il profilo della collocazione, invocando anche la prededuzione per alcune voci. Il tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di importi superiori rispetto a quelli originariamente insinuati e ha respinto la domanda di prededuzione perché non proposta nella domanda ex art. 93 l.fall. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norme sostanziali e processuali in tema di compensi professionali e di modifica della domanda, sostenendo che la diversa quantificazione costituiva emendatio libelli consentita e non mutatio libelli; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sugli accessori di legge (spese forfettarie, IVA e CPA).

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'opposizione allo stato passivo abbia natura impugnatoria e non consenta né domande nuove né la modifica quantitativa della domanda originaria, neppure nella forma della mera emendatio libelli, perché il credito da ammettere resta vincolato alla domanda ex art. 93 l.fall. già proposta e perché la fase di opposizione non è sede per introdurre un nuovo tema di indagine precluso agli altri creditori. Ha inoltre confermato l'inammissibilità della domanda di prededuzione formulata per la prima volta in opposizione, trattandosi di titolo di prelazione che doveva essere indicato già nell'istanza di insinuazione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse, osservando che la mancata liquidazione degli accessori di legge integra un mero errore materiale correggibile con il procedimento di correzione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    "determinazione della somma che si intende insinuare al passivo"; "eventuale indicazione del titolo di prelazione"

    La domanda di insinuazione deve indicare sia il quantum sia il titolo di prelazione; tale domanda produce gli effetti della domanda giudiziale per tutta la procedura fallimentare e delimita il thema decidendum.

  • art. 94 l.fall.

    La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento, confermando che la sede fisiologica della pretesa è quella dell'insinuazione.

  • art. 95 l.fall.

    Il giudice decide nei limiti delle conclusioni formulate e delle eccezioni proponibili, a conferma della cristallizzazione del thema decidendum nella fase di verifica.

  • art. 98 l.fall.

    L'opposizione è rimedio impugnatorio contro il provvedimento di verifica dello stato passivo e non un nuovo giudizio a cognizione piena nel quale ampliare la domanda.

  • art. 99 l.fall.

    "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione"

    Il ricorso in opposizione deve contenere motivi di impugnazione e non nuove domande; il procedimento non consente l'introduzione di pretesa diversa o ampliata rispetto all'istanza originaria.

  • art. 1260 c.c.

    Il credito professionale può essere ceduto e il cessionario subentra nella medesima posizione sostanziale del cedente, ma senza poter ampliare in opposizione il contenuto della pretesa originaria.

  • art. 183 c.p.c.

    La disciplina delle modifiche della domanda propria del giudizio ordinario non è applicabile, in via automatica, all'opposizione allo stato passivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia su accessori di legge è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione per carenza di interesse, essendo rimediabile con correzione di errore materiale.

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    La mancata liquidazione di spese generali, IVA e CPA integra errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 2751-bis, n. 2, e 2776 c.c.

    Richiamati per la collocazione privilegiata del credito professionale insinuato.

  • art. 2225 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di compenso del prestatore d'opera intellettuale, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • L. n. 247/2012, art. 13, commi 6 e 7

    Richiamata dalla ricorrente per la liquidazione del compenso professionale dell'avvocato.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, il creditore opponente non può introdurre domande nuove né ampliare la pretesa originariamente insinuata, perché l'opposizione è rimedio impugnatorio e non sede di nuova insinuazione.
  • La mera diversa quantificazione del credito, quando comporti un ampliamento rispetto alla domanda ex art. 93 l.fall., non è consentita in opposizione allo stato passivo, neppure se la causa petendi resti immutata.
  • La richiesta di prededuzione o di un diverso titolo di prelazione è inammissibile se non era stata tempestivamente indicata nella domanda di ammissione al passivo, poiché integra un elemento costitutivo della causa petendi e modifica il tema di indagine.
  • La mancata liquidazione di accessori di legge su compensi già riconosciuti non giustifica, di regola, una censura di omessa pronuncia in cassazione quando il vizio sia sanabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito volto a riesaminare la quantificazione del credito o la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • L'opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, è strutturalmente distinta dall'appello e dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per la specialità della disciplina fallimentare e per la necessità di una definizione rapida e stabile dello stato passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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