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Sentenza

Sentenza n. 1830/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 912, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.02.2024.

Giustizia amministrativa202504610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 912 del 27 febbraio 2024, relativa all'attribuzione della Carta docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato con la quale il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente, per l'importo complessivo di 2.500 euro, relativamente agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava il TAR competente, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio, e si limitava a delegare il difensore per il riconoscimento del diritto alla Carta docente. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, senza esaminare nel merito l'inottemperanza del Ministero, la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale idonea a individuare oggetto, parti e autorità del giudizio. La procura separata, redatta su supporto analogico e depositata in copia informatica insieme al ricorso nativo digitale, non può considerarsi automaticamente apposta in calce al ricorso ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, quando il suo contenuto sia generico e non consenta di accertare la specifica volontà della parte. Il TAR ha inoltre affermato che la procura deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso, non essendo sufficiente la sua anteriorità alla notificazione o al deposito. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., perché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli orientamenti già esistenti; la parte avrebbe quindi potuto adottare la soluzione processuale più prudente. Il TAR ha ritenuto non necessaria un'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva così rinunciato implicitamente alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale era stata proposta la domanda di esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso di assenza del difensore alla camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    La disciplina del processo civile richiamata dal codice del processo amministrativo non consente, secondo il TAR, di superare la previsione della procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente la rinnovazione della procura quando essa costituisce requisito di ammissibilità che doveva sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La equiparazione alla procura apposta in calce riguarda la modalità di collegamento telematico e l'autenticazione della sottoscrizione, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a individuare la controversia e la volontà rappresentativa.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per evidenziare la generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato per evidenziare la generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale relativa alla Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza ordinaria posta a fondamento del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura alle liti rilasciata su documento separato dal ricorso deve essere una procura speciale e deve contenere elementi sufficienti a individuare la specifica controversia, comprese, per quanto necessario, l'autorità giudiziaria, l'oggetto, le parti e gli estremi del provvedimento da eseguire; una formula generica riferita soltanto alla materia sostanziale non è sufficiente.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso: non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • La copia informatica di una procura analogica depositata o notificata insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente valida come procura apposta in calce quando il documento separato non contiene elementi idonei a dimostrare la volontà della parte di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia.
  • Il difetto originario della procura speciale, richiesta quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la questione processuale era già oggetto di orientamenti interpretativi e la parte, pur potendo adottare una condotta processuale prudenziale, abbia scelto quella più rischiosa; una successiva pronuncia nomofilattica che confermi uno degli orientamenti preesistenti non determina, di per sé, un'oggettiva incertezza idonea alla rimessione in termini.
  • Se il difensore non partecipa alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a provocare ulteriormente il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio in udienza, poiché l'assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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