Sentenza del 02/03/2018 n. 4955 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, la variazione dei dati catastali effettuata nel 2005 avrebbe prodotto effetti soltanto dall'anno d'imposta successivo. Secondo la società, la modifica non costituiva una semplice correzione di un errore dell'Agenzia del territorio, poiché era stata richiesta anche la soppressione e fusione di fabbricati e ulteriori modifiche catastali. Pertanto, per l'ICI relativa agli anni precedenti, avrebbero dovuto applicarsi le risultanze catastali originarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto accertato che l'originario classamento in categoria A/2 derivasse da un errore dell'ufficio, il quale non aveva effettuato un sopralluogo e non aveva considerato la documentazione relativa alla destinazione turistico-alberghiera degli immobili. Poiché la successiva variazione catastale aveva corretto un errore originario, essa poteva operare retroattivamente, con decorrenza dall'originario classamento errato, ai fini del calcolo dell'ICI. Il Comune, disponendo di concessioni edilizie e applicando la Tarsu in relazione all'attività alberghiera, avrebbe dovuto conoscere l'effettiva destinazione degli immobili e determinare l'imposta sulla relativa base imponibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.200 euro di spese processuali, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 2
Le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali.
La regola della decorrenza dall'anno successivo non si applica quando la variazione catastale deriva dalla correzione di un errore di fatto commesso dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile. In tal caso, la rendita corretta opera dalla data dell'originario classamento errato o illegittimo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stato indicato come parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992.
Art. 370 c.p.c.
La contribuente si è costituita in cassazione al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, depositando il mandato difensivo.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17, e D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Cass. n. 16241/2015, Cass. n. 13018/2012, Cass. n. 27906/2009
I precedenti richiamati confermano che la variazione catastale conseguente alla correzione di un errore originario dell'ufficio ha efficacia retroattiva, dall'originario classamento.
Massime di principio
- La regola secondo cui una variazione catastale produce effetti dall'anno successivo alla sua annotazione vale per le modifiche realmente nuove o dipendenti da variazioni dell'immobile, ma non necessariamente per la correzione di un errore originario dell'ufficio.
- Quando il nuovo classamento rettifica un errore di fatto già esistente al momento dell'originario accatastamento, la rendita e la categoria corrette possono rilevare retroattivamente per i tributi dovuti negli anni precedenti.
- Per stabilire se vi sia un errore retroattivamente correggibile occorre verificare la documentazione catastale, edilizia e urbanistica, la destinazione effettiva dell'immobile e l'eventuale esistenza di sopralluoghi o verifiche dell'amministrazione.
- L'ente impositore non può ignorare elementi già in suo possesso, come concessioni edilizie, autorizzazioni e altri tributi applicati in base all'attività effettivamente esercitata, quando tali elementi dimostrano una destinazione diversa da quella risultante catastalmente.
- La variazione catastale non è automaticamente retroattiva: la retroattività deve dipendere dalla correzione di un errore originario e deve essere adeguatamente dimostrata.
- In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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