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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34587/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

DAGAR Srl impugnava l'atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento (indebita compensazione di credito IVA relativo al 2006 riportato nel 2007) fondato su accertamenti delle Dogane che avevano rilevato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso avanzava motivi formali e sostanziali (vizi di notifica e di motivazione, mancata prova dell'inesistenza delle operazioni, continenza/prejudizialità rispetto ad altri giudizi, duplicazione dell'azione, illegittimità del procedimento sanzionatorio). In Cassazione la parte ha poi comunicato di aver aderito alla definizione agevolata della cartella consequenziale, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse dovuto all'adesione della ricorrente alla definizione agevolata (rinuncia implicita ai giudizi relativi ai carichi definiti). Pur rilevando che la rinuncia non era stata formalmene notificata all'Agenzia o comunicata all'Avvocatura dello Stato (quindi non ha determinato l'estinzione formale del processo), la Corte ha ritenuto che la mancanza di interesse rende il ricorso inammissibile. Le spese di lite sono compensate. Non è disposto il cosiddetto "doppio contributo" dato che la causa di inammissibilità è sopravvenuta.

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Norma che sanziona l'omesso versamento; la sanzione impugnata è stata irrogata con riferimento a questa disposizione per l'indebita compensazione del credito IVA

  • D.L. n. 193/2016, art. 6 (conv. L. n. 225/2016)

    Prevede la definizione agevolata delle cartelle e la possibilità di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della definizione; l'adesione alla definizione è stata ritenuta causa del venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione, giustificando l'inammissibilità e la compensazione delle spese

  • Codice di Procedura Civile, art. 390 ultimo comma

    Stabilisce che l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati che vi appongono il visto; la Corte ha osservato che, in mancanza di tale notifica/comunicazione, la rinuncia non estingue formalmente il processo

  • Codice di Procedura Civile, art. 306

    Disciplina l'efficacia della rinuncia e la necessità della sua accettazione; la ricorrente aveva sostenuto che detta disciplina non si applicasse alla sua rinuncia, ma la Corte ha comunque evidenziato i limiti formali della rinuncia non notificata

  • Codice di Procedura Civile, art. 295

    Norma sulla sospensione necessaria del giudizio per questioni pregiudiziali; la Corte ha ritenuto infondata la domanda di sospensione ai sensi di tale articolo

  • Codice di Procedura Civile, art. 378

    Consente il deposito di memorie per la trattazione in udienza; la ricorrente ha utilizzato tale strumento per documentare l'adesione alla definizione

  • Codice di Procedura Civile, art. 380 bis

    Prevede il deposito di atti e memorie successivamente alle comparizioni; la ricorrente aveva depositato memoria ex art. 380 bis per dichiarare la rinuncia al ricorso

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 comma 1 n. 3

    Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto; sulla base di tale disposizione la ricorrente propose i motivi in Cassazione

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8-bis

    Norma processuale richiamata in relazione al deposito delle conclusioni scritte del P.M. e alle memorie in vista dell'udienza pubblica; utilizzata proceduralmente nella fase d'udienza

  • Codice Civile, art. 391 comma 2

    Riferimento alla disciplina generale sulle spese di lite; la Corte ha ritenuto che la rinuncia prevista dall'art. 6 del D.L. 193 costituisca eccezione che impone la compensazione delle spese

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente a una definizione agevolata che comporta la rinuncia ai giudizi sui carichi definiti determina, di norma, la cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e può portare all'inammissibilità del ricorso anche senza estinzione formale del processo
  • Perché la rinuncia al ricorso produca l'estinzione formale del processo è necessario rispettare le formalità richieste (notifica alle parti costituite o comunicazione all'avvocato con visto ex art. 390 c.p.c.); in difetto, permane la necessità di valutare il venir meno dell'interesse
  • Quando la rinuncia o l'adesione alla definizione agevolata deriva dall'applicazione dell'art. 6 D.L. 193/2016, le spese di lite sono normalmente compensate, per non ostacolare l'adesione alla definizione con oneri aggiuntivi
  • La sopravvenienza che determina l'inammissibilità del ricorso (es. definizione agevolata accolta) esclude in genere l'obbligo del "doppio contributo" o altre sanzioni processuali pecuniarie previste per i ricorsi improcedibili
  • Nel contenzioso tributario, prima di intraprendere o proseguire un ricorso è strategico valutare l'impatto di eventuali definizioni o transazioni sulle pendenze processuali e rispettare le formalità di rinuncia per evitare incertezze procedurali

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