Cassazione Penale, Sentenza n. 2254/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello: Lala Shkelqim deduce vizio di motivazione nella determinazione della pena e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale si è limitata a richiamare i precedenti penali. Sorace Rocco deduce (1) vizio di motivazione per presunte contraddizioni nella testimonianza della persona offesa (Fadda) e chiede assoluzione per dubbio, (2) violazione processuale nella valutazione della prova ai sensi dell'art.192 c.p.p. sostenendo che il rinvenimento del manganello nella vettura non costituisce riscontro individualizzante, e (3) vizio di motivazione per l'uso del rinvenimento del manganello come base per la responsabilità di entrambi quando solo uno potrebbe averlo utilizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Lala la Corte ha ritenuto la censura generica e insufficiente a confutare le specifiche motivazioni del giudice di merito (gratuità del fatto e precedenti penali specifici che escludono le attenuanti generiche). Per Sorace i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o ricostruzioni di merito non sindacabili in Cassazione: la valutazione della attendibilità testimoniale e la congruità probatoria (anche alla luce della "doppia conforme") sono riservate al giudice di merito; il rinvenimento del manganello è stato valutato come circostanza indiziaria utile nel quadro probatorio, non come unico elemento individualizzante. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro tremila ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 110, 582, 585 c.p.
Norme che costituiscono il nucleo della imputazione (concorso di persone, lesioni, altri reati connessi); la Corte ha confermato la qualificazione dei fatti così come emersa in sede di merito.
artt. 110, 112, 612 c.p.
Richiamate in relazione alle accuse di minacce aggravate e concorso; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione delle relative prove da parte dei giudici di merito.
art. 4 L. 110/1975
Norma sulla detenzione/porto di strumenti atti a offendere; il reato relativo al capo c) è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello, come riportato nel fatto.
art. 192, secondo comma, c.p.p.
Norma relativa ai criteri di valutazione della prova. La Corte ha richiamato che il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità testimoniale salvo illogicità manifesta o travisamento dimostrato specificamente.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti e contenuto del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che i motivi devono essere specifici e che l'impugnazione non può limitarsi a generiche rimostranze non confrontate con le argomentazioni del giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze devono essere specifiche: una censura generica sulla motivazione o sulla quantificazione della pena è inammissibile se non indica elementi concreti che confutano le argomentazioni del giudice di merito.
- Per contestare il giudizio di attendibilità delle prove (travisamento della prova) è necessario indicare in modo preciso quali elementi probatori si ritengono travisati e in quale senso, senza limitarsi a una diversa lettura dei fatti.
- La valutazione della credibilità dei testimoni e della rilevanza delle prove è riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo motivazioni logicamente incongrue, apodittiche o travisamento evidente degli atti.
- Il ritrovamento di uno strumento offensivo nella vettura costituisce un elemento indiziario inserito nel quadro probatorio ma, da solo, non individualizza automaticamente la responsabilità di un soggetto; occorre raccordarlo con altri riscontri fattuali.
- Precedenti penali specifici e la gratuità del fatto rappresentano elementi che possono precludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e giustificare un trattamento sanzionatorio meno favorevole.
- La presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado coerenti) rafforza la resistenza al sindacato di legittimità, rendendo più difficile ottenere l'annullamento in Cassazione senza censure molto precise e circostanziate.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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