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Ordinanza

Ordinanza n. 29/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della determina di aggiudicazione della “Procedura per l’affidamento in subconcessione dei servizi di assistenza a terra per l’aviazione generale con realizzazione piazzale presso l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco di Assisi - Perugia” CIG B95920E58B, comunicata in data 3 febbraio 2026; di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento a: - tutti i verbali di gara e, in particolare, il verbale delle operazioni di gara della Commissione datato 27 gennaio 2026, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della Aergrifo s.r.l.; di quello relativo alla attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica di Aergrifo s.r.l. e nella parte in cui si ritiene valida e si valuta l’offerta economica di Aergrifo s.r.l. integrata a seguito di soccorso istruttorio; del verbale datato 28 gennaio 2026 con il quale il RUP “approva il Verbale della Commissione e dispone l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto”; - alla richiesta di parere formulata dal RUP all’avv. Katiuscia Malfetta (non conosciuta) e, ove occorrer possa, del parere reso dal suddetto legale, datato 23 gennaio 2026; - alla richiesta di soccorso istruttorio con la quale il RUP ha chiesto alla Aergrifo s.r.l. di integrare la documentazione relativa all’offerta economica e, ove occorrer possa, della integrazione trasmessa dalla Aergrifo s.r.l. in data 27 gennaio 2026; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara, previa eventuale declaratoria del contratto medio tempore stipulato con l’impresa aggiudicataria, e del diritto all’eventuale subentro nel contratto medesimo, ove stipulato; in via subordinata, per l’annullamento della intera procedura di gara e, in particolare, in aggiunta ai precedenti atti, dei seguenti atti della procedura di gara: - determina a contrarre n. 163/2025; - Avviso-disciplinare di gara; - Capitolato speciale di appalto e relativi allegati; - schema di domanda di partecipazione; - documento di gara unico europeo; - schema per la presentazione dell’offerta economica; - Avviso di rettifica pubblicato il 12.12.2025; - determina di nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 001 del 02/01/2026; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202600107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di aggiudicazione della procedura per l’affidamento in subconcessione dei servizi di assistenza a terra per l’aviazione generale, con realizzazione di un piazzale, presso l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi - Perugia, nonché gli atti di gara presupposti e consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione comunicata il 3 febbraio 2026 e gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e, ove stipulato il contratto, la relativa declaratoria e il subentro. In via subordinata ha chiesto l’annullamento dell’intera procedura e il risarcimento dei danni. Le contestazioni riguardano, in particolare, la mancata esclusione dell’aggiudicataria Aergrifo s.r.l., l’attribuzione dei punteggi alla relativa offerta tecnica, la validità e valutazione dell’offerta economica dopo l’integrazione documentale ottenuta mediante soccorso istruttorio, nonché gli atti della commissione, la richiesta di parere legale e gli atti di indizione e disciplina della gara. La controinteressata ha riservato la proposizione di ricorso incidentale. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità né prende posizione definitiva sulla loro fondatezza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza definire il giudizio nella fase cautelare, ritenendo necessaria la trattazione nel merito in ragione della pluralità delle questioni dedotte e della riserva di ricorso incidentale. Ha ravvisato l’esigenza di conservare la res adhuc integra fino alla decisione di merito, bilanciando gli interessi delle parti. Il pregiudizio della ricorrente è stato ritenuto adeguatamente tutelabile mediante la sospensione degli atti della procedura, mentre non sono stati ravvisati pregiudizi esiziali per le controparti. Il TAR ha valorizzato il fatto che, pur essendo astrattamente possibile il successivo subentro nell’attività di handling, il punto 3.2 dell’avviso pubblico imponeva il completamento e il collaudo delle opere per il nuovo piazzale entro il 20 dicembre 2026, con messa a disposizione dell’area al momento dell’aggiudicazione definitiva. Sono stati sospesi gli atti della procedura; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 26 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il TAR ha disposto la sospensione degli atti della procedura in funzione della conservazione della res adhuc integra fino alla trattazione del merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare di una controversia relativa a una procedura di affidamento, la pluralità delle questioni dedotte e la riserva di proposizione di un ricorso incidentale possono giustificare la mancata definizione immediata del giudizio e la fissazione della trattazione nel merito.
  • La sospensione cautelare degli atti di una procedura di affidamento può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi, il pregiudizio del concorrente non aggiudicatario è adeguatamente tutelabile conservando integra la situazione controversa fino alla decisione di merito, senza un pregiudizio esiziale per le controparti.
  • Ai fini del bilanciamento cautelare in una procedura che comprende sia la gestione di servizi sia la realizzazione di opere, assume rilievo il termine ravvicinato previsto dalla lex specialis per il completamento e il collaudo delle opere, poiché l’avvio o la prosecuzione della procedura potrebbe incidere irreversibilmente sulla possibilità di conseguire una tutela effettiva, compreso l’eventuale subentro.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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