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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09848/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sul trattamento sanzionatorio era manifestamente infondata e già adeguatamente superata dalla motivazione della Corte di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24/06/2024, deducendo un vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Il ricorso, per come riportato, censurava quindi la determinazione della pena, assumendone l'incongruità rispetto al fatto contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e meramente riproduttivo di una questione già adeguatamente confutata dal giudice di merito, che aveva evidenziato come la pena base fosse stata determinata appena sopra il minimo edittale e risultasse congrua in rapporto alla gravità del fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di questioni già specificamente esaminate e confutate dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena è logicamente censurabile solo se la motivazione del giudice di merito presenti effettivi vizi logici o giuridici; non è sufficiente contestarne apoditticamente l'eccessività.
  • È manifestamente infondata la doglianza che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando la pena base sia stata applicata in misura prossima al minimo edittale e sia stata ritenuta congrua in relazione al fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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