Cassazione Penale, Ordinanza n. 22359/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per omessa comunicazione di variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'obbligo informativo previsto dal testo unico sulle spese di giustizia, con riferimento agli anni 2014, 2016 e 2017. Con i due motivi di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sostenendo, in sostanza, la mancanza di dolo. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese in appello, con motivazione coerente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 richiede il dolo generico, ossia la volontà cosciente del fatto e la consapevolezza di violare l'obbligo di dichiarare il vero; nel caso concreto, tuttavia, i giudici di merito avevano già valorizzato la rappresentazione al ricorrente, e alla moglie, della necessità di effettuare tempestivamente le comunicazioni, nonché l'assenza di una reale impossibilità di curare personalmente le proprie vicende processuali, specie per l'anno 2017. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115/2002
La condotta di omessa comunicazione delle variazioni di reddito è penalmente rilevante solo se sorretta da dolo generico; è necessario provare la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza di violare il dovere giuridico di dichiarare il vero.
art. 95 d.P.R. n. 115/2002
La fattispecie non è compatibile con una responsabilità per mera carenza di controllo o disattenzione, occorrendo la consapevolezza dell'inadempimento.
Massime di principio
- Il reato di omessa comunicazione di variazioni reddituali ai fini del patrocinio/beneficio collegato al reddito richiede il dolo generico, non essendo sufficiente un semplice difetto di vigilanza o di controllo.
- Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è decisiva la prova della consapevolezza dell'obbligo di comunicazione e della volontà di non adempiervi, anche in forma di accettazione del rischio dell'inadempimento.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e puntualmente disattese dal giudice di appello, quando la motivazione impugnata sia coerente e non manifestamente illogica.
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