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Sentenza

Sentenza n. 1072/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento 1. del decreto di sospensione dal servizio, Prot. in ingresso -OMISSIS- del 28 gennaio 2022, avente decorrenza dal 29 gennaio 2022, a firma del Questore della Provincia di Ancona, ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, decreto legge 1aprile 2021, nr. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76; 2. di ogni atto pregresso, consequenziale, presupposto o comunque allo stesso connesso, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202200239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di sospensione dal servizio, con decorrenza dal 29 gennaio 2022, per inadempimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di sospensione dal servizio del 28 gennaio 2022 e gli atti connessi, deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 e vizi di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea valutazione e travisamento dei fatti: l'invito a produrre la documentazione sarebbe stato ricevuto soltanto il 20 gennaio 2022, sicché la sospensione sarebbe stata disposta prima della scadenza del termine di cinque giorni; inoltre, l'invito sarebbe stato adottato da un funzionario privo del potere di accertamento, anziché dal Questore o dal dirigente dell'ufficio; infine, l'Amministrazione non avrebbe considerato il certificato medico che chiedeva il differimento della vaccinazione per consentire accertamenti specialistici. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 per contrasto con gli artt. 1, 4, 32, 35 e 36 Cost., nonché il contrasto con l'art. 36 del regolamento UE 953/2021 in relazione al principio di non discriminazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che, anche facendo decorrere il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'invito il 20 gennaio 2022, il ricorrente non avesse prodotto entro il termine una prenotazione per una vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni: la prenotazione presentata il 18 gennaio indicava il 31 marzo 2022. Non era stata neppure prodotta tempestivamente un'attestazione idonea di omissione o differimento; la comunicazione del 27 gennaio riferiva soltanto la necessità di svolgere accertamenti, mentre il certificato del medico di medicina generale fu prodotto il 31 gennaio, dopo l'adozione della sospensione, e non attestava un accertato pericolo per la salute correlato a specifiche condizioni cliniche documentate. Il certificato, inoltre, non proveniva da un medico vaccinatore e non rispettava le prescrizioni formali ministeriali. La sospensione era quindi atto dovuto. Ha respinto anche la censura di incompetenza: il Commissario Capo, in assenza o impedimento del dirigente e quale funzionario di qualifica più elevata, assumeva la direzione dell'ufficio in funzione vicaria ed era legittimato a sottoscrivere l'invito; il decreto di sospensione era stato comunque adottato dal Questore. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza costituzionale: l'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione temporanea dal servizio sono stati ritenuti espressione di un bilanciamento non irragionevole tra autodeterminazione individuale, sicurezza del lavoro e tutela della salute collettiva, in relazione alle funzioni e ai contatti con terzi propri del personale di polizia.

Norme richiamate

  • art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021

    Dunque, in base alle disposizioni dettate dall’art. 4 ter, sopra riportato, la sospensione dal servizio non è disposta se l’interessato produce entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito: - la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; - oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2; - ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l’attestazione circa l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

    La sospensione consegue all'inadempimento dell'obbligo, salvo che entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito sia presentata una delle documentazioni previste dalla legge, compresa una prenotazione vaccinale entro i successivi venti giorni.

  • art. 4, comma 2, d.l. 44/2021

    Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.

    L'omissione o il differimento dell'obbligo vaccinale richiede un'attestazione medica che documenti specifiche condizioni cliniche e l'accertato pericolo per la salute; la mera richiesta di accertamenti o l'indicazione di timori non soddisfano tale requisito.

  • art. 7, comma 1, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 752

    Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più elevata

    In assenza o impedimento del titolare, la direzione dell'ufficio spetta al dipendente di qualifica più elevata, salvo l'esistenza di un vicario istituzionalmente incaricato; nel caso esaminato tale regola legittimava il Commissario Capo a sottoscrivere l'invito.

  • art. 36 del Regolamento (UE) 2021/953

    Non sono riportati nel testo passaggi del giudice che applichino o interpretino specificamente questa disposizione.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente quale parametro della censura di non discriminazione, ma la sentenza non ne svolge un'interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • La sospensione dal servizio prevista per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale è atto dovuto quando, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, il dipendente non presenta la documentazione richiesta dalla legge, inclusa una prenotazione per la vaccinazione da effettuarsi entro venti giorni.
  • Il differimento o l'omissione dell'obbligo vaccinale per ragioni di salute richiede un'attestazione medica che dia conto di un accertato pericolo per la salute e di specifiche condizioni cliniche documentate; una richiesta di visita specialistica, l'intenzione di svolgere accertamenti o un certificato che riferisca mere dichiarazioni dell'interessato non sono sufficienti.
  • In assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, e salvo un vicario istituzionalmente incaricato, il dipendente con qualifica più elevata ne assume la direzione e può esercitare le funzioni vicarie; la delega scritta non è necessaria quando il potere discende direttamente da tale regola organizzativa.
  • L'obbligo vaccinale imposto al personale di polizia e la conseguente sospensione temporanea dal servizio in caso di inadempimento non sono, di per sé, irragionevoli o sproporzionati, quando giustificati dalla tutela della salute collettiva e dalla necessità di assicurare lo svolgimento sicuro di funzioni a contatto con terzi.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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