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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07812/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una cooperativa fidi per un credito di oltre 600 mila euro, fondato su tre fideiussioni rilasciate dalla cooperativa a garanzia di debiti fiscali di imprese socie. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo nulle le fideiussioni perché prestate da un confidi minore fuori dall'ambito delle attività consentite dal T.U.B. Il tribunale, invece, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto valide le garanzie perché la normativa tributaria consentiva espressamente fideiussioni rilasciate da confidi iscritti negli elenchi ex artt. 106 e 107 T.U.B., senza distinguere tra confidi minori e maggiori. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 107 e 155 T.U.B., sostenendo che la disciplina bancaria vieterebbe ai confidi minori di rilasciare fideiussioni in favore dell'erario e che, pertanto, le fideiussioni sarebbero nulle per violazione di norme imperative, con insussistenza del credito ammesso al passivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di nullità delle fideiussioni, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il confidi minore non incorre in nullità per violazione imperativa quando rilascia una fideiussione nell'interesse di un proprio associato, perché le limitazioni dell'attività del confidi non comportano un divieto assoluto di prestare garanzie, né il rilascio di fideiussioni è attività riservata ai soli intermediari autorizzati. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione dell'agente della riscossione sulla legittimazione passiva, osservando che, in base all'art. 87, comma 2, d.P.R. 602/1973, l'ammissione al passivo compete al concessionario/agente della riscossione, ferma la chiamata in causa dell'ente creditore. Le spese di legittimità sono state compensate per sopravvenuto indirizzo nomofilattico e si è dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 106 T.U.B.

    è richiamato come norma sull'elenco generale degli intermediari e dei confidi, ma non viene ritenuto fonte di un divieto assoluto di rilasciare fideiussioni da parte dei confidi minori

  • art. 107 T.U.B.

    individua i confidi maggiori iscritti nell'elenco speciale; la Corte esclude che solo tali soggetti possano validamente prestare fideiussioni

  • art. 155, comma 4, T.U.B.

    serve a qualificare la posizione del confidi minore iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale

  • art. 155, comma 4-bis, T.U.B.

    richiamato per distinguere i confidi maggiori, iscritti nell'elenco speciale sulla base di criteri oggettivi

  • art. 155, comma 4-quater, T.U.B.

    prevede espressamente la prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato da parte dei confidi maggiori

  • art. 13, comma 32, d.l. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003

    introduce la disciplina richiamata sui confidi e sul loro ambito di attività

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    "il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura"

    attribuisce all'agente della riscossione il compito di presentare la domanda di insinuazione al passivo sulla base del ruolo

  • art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999

    richiamato come norma che consente al concessionario di chiedere la chiamata in causa dell'ente creditore per evitare di rispondere dell'esito della lite

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato quale base processuale per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo

  • art. 98 l.fall.

    norma che regola l'opposizione allo stato passivo, utilizzata per il reclamo contro il rigetto dell'insinuazione

Massime di principio

  • La nullità virtuale per violazione di norme imperative non può essere desunta in via interpretativa quando la disciplina di settore non preveda espressamente il divieto o la sanzione di nullità, né quando la pretesa violazione riguardi un'attività che non è riservata in via esclusiva a determinati soggetti.
  • Le limitazioni legali dell'attività di un confidi minore non eliminano la sua capacità generale di società cooperativa di prestare garanzie, salvo che una norma imperativa lo vieti in modo espresso o inequivoco.
  • La fideiussione non è, di per sé, un contratto riservato ai soli operatori bancari o finanziari; la sua validità non dipende dall'iscrizione del garante in elenchi speciali, salvo diverse previsioni normative espresse.
  • Quando la legge tributaria consente la garanzia prestata da confidi iscritti negli elenchi del T.U.B. per crediti verso l'erario, non può essere affermata la nullità della fideiussione solo perché rilasciata da un confidi minore, se la norma fiscale è interpretata come deroga alla disciplina bancaria di settore.
  • In sede di insinuazione al passivo per crediti iscritti a ruolo, il concessionario/agente della riscossione è il soggetto legittimato a proporre la domanda per conto dell'ente impositore, fermo restando il possibile coinvolgimento processuale di quest'ultimo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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