Cassazione Civile, Ordinanza n. 39329/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato per il pagamento di una somma di euro 13.857,13 sulla base della medesima sentenza già azionata in precedenza in esecuzione, conclusasi con assegnazione delle somme pignorate presso terzi. Il ricorrente ha contestato l'accertamento di nullità del precetto disposto nei gradi di merito, sostenendo: 1) che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione dovesse essere affermata anche per l'opposizione al precetto quando l'esecuzione sia già iniziata; 2) che il titolo esecutivo non riguardasse una prestazione previdenziale, ma interessi e rivalutazione per tardivo pagamento di un trattamento assistenziale, con conseguente diversa competenza; 3) che non vi fosse estinzione dell'obbligazione del debitore, perché l'ordinanza di assegnazione sarebbe divenuta inefficace per mancata esazione delle somme da parte del creditore procedente. La Corte di cassazione ha però esaminato preliminarmente la procura speciale e ha rilevato che essa era apposta su foglio separato, privo di collegamento univoco con il ricorso, senza data e senza riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione; ha quindi ritenuto la procura inesistente e il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbite le doglianze di merito e processuali formulate nei tre motivi, perché la procura speciale per il giudizio di cassazione non era validamente conferita: il mandato risultava su foglio separato, non materialmente e testualmente riferibile al ricorso e privo di elementi idonei a renderlo specialmente conferito per quel giudizio. Conseguentemente ha condannato il difensore del ricorrente, che ha agito in proprio per l'invalidità della procura, alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
la procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e riferibile al singolo giudizio di legittimità.
art. 83, terzo comma, c.p.c.
la procura può essere rilasciata su foglio separato materialmente congiunto, ma resta necessario che sia univocamente riferibile al ricorso e alla sentenza impugnata.
art. 374 c.p.c.
non vi erano i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite sulla questione prospettata dalla parte.
art. 380-bis c.p.c.
la memoria ex art. 380-bis non ha inciso sulla questione preliminare della validità della procura.
art. 615 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di opposizione all'esecuzione e competenza.
art. 616 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di opposizione all'esecuzione.
art. 617 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di opposizione agli atti esecutivi.
art. 618-bis c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di competenza del giudice dell'esecuzione.
art. 27 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso sulla competenza funzionale.
art. 553 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione all'ordinanza di assegnazione presso terzi.
art. 2928 c.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti dell'assegnazione del credito pignorato.
art. 2963 c.c.
richiamato nel terzo motivo con riferimento al computo del termine e alla perdita di efficacia dell'ordinanza.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo sull'apprezzamento delle risultanze documentali.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo sull'apprezzamento delle prove.
art. 14, comma 1-bis, d.l. 669/1996
richiamato nel secondo motivo in relazione alla competenza e all'esecuzione di crediti previdenziali/assistenziali.
art. 44, terzo comma, lett. a), d.l. 269/2003
norma di modifica richiamata insieme al d.l. 669/1996.
l. 326/2003
legge di conversione richiamata nel secondo motivo.
art. 111, primo comma, Cost.
richiamato dalla Corte territoriale in relazione al divieto di abuso dei mezzi di espropriazione e ai principi di correttezza e buona fede.
art. 3-bis l. 53/1994
richiamato per la notificazione a mezzo PEC e la menzione della procura nella relata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello temporale: deve riferirsi in modo univoco alla sentenza impugnata e al ricorso, ed essere rilasciata dopo la decisione impugnata e prima della notificazione dell'impugnazione.
- La procura apposta su foglio separato è valida solo se il collegamento al ricorso è univoco; in difetto di riferimenti alla sentenza, al giudizio di cassazione o ad altri elementi idonei a renderla riconducibile all'impugnazione, il mandato è inesistente.
- La mera attestazione del difensore o la spillatura materiale dei fogli non bastano, da sole, a dimostrare la specialità e la riferibilità temporale della procura quando manchino elementi testuali sufficienti nel mandato.
- L'eventuale esame dei motivi di ricorso resta precluso se manca una valida procura speciale, poiché il difetto attiene alla stessa esistenza del potere di rappresentanza nel giudizio di legittimità.
- In presenza di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, le spese sono poste a carico del difensore che abbia agito in proprio per effetto dell'inesistenza del mandato.
- Nel processo esecutivo, il tema della competenza del giudice dell'esecuzione e dell'opposizione al precetto non può essere esaminato se l'impugnazione è processualmente invalida; la questione di merito resta assorbita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39229/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39230/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39231/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39233/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39246/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39247/2021 del 10/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →