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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22998/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo per euro 13.207,77. La pretesa, secondo quanto emerge dal provvedimento, era stata articolata in sede di opposizione allo stato passivo come diritto alla refusione delle spese processuali maturate in un giudizio contenzioso che si era estinto per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, e come restituzione di somme pagate in eccesso alla società poi fallita. Il Tribunale di Rimini aveva respinto l'opposizione, rilevando sia che la richiesta di spese avrebbe dovuto essere coltivata nel giudizio di rinvio dopo l'interruzione, sia che la domanda di restituzione delle somme in eccesso non era stata adeguatamente allegata nei suoi elementi costitutivi. Con il ricorso per cassazione il creditore denunciava violazione degli artt. 2041 c.c. e 393 c.p.c., sostenendo che l'interruzione e la mancata riassunzione del giudizio di rinvio avessero fatto cadere i titoli delle precedenti decisioni, determinando un indebito trattenimento di somme da parte del fallimento e quindi un arricchimento senza giusta causa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura introdotta in cassazione non coincidesse con la questione effettivamente trattata nel giudizio di opposizione allo stato passivo: davanti al Tribunale si era discusso del diritto alla refusione delle spese processuali e della restituzione di somme pagate in eccesso, mentre in cassazione il ricorrente impostava la doglianza come ripetizione di somme già versate per effetto della caducazione dei titoli giudiziali. Tale discrasia comportava l'inammissibilità perché in sede di legittimità non possono essere introdotte nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della procedura intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    La norma sull'arricchimento senza causa è richiamata come base della pretesa sostanziale del ricorrente, ma la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il motivo è dichiarato inammissibile per novità della questione.

  • art. 393 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell'estinzione del giudizio di rinvio; la Corte non ne affronta l'interpretazione nel merito, rilevando soltanto che la questione prospettata in cassazione non coincide con quella esaminata dal giudice di merito.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    È menzionato nel riepilogo del precedente giudizio di legittimità, in relazione all'appellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato come norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni nuove rispetto a quelle sottoposte al giudice di merito, quando ciò comporti indagini di fatto non svolte in precedenza.
  • In sede di opposizione allo stato passivo e poi di legittimità, il thema decidendum resta circoscritto alle domande e alle allegazioni effettivamente formulate davanti al giudice di merito.
  • La deduzione di un credito fondato su arricchimento senza causa richiede che la relativa fattispecie sia stata tempestivamente allegata e portata all'esame del giudice di merito nei suoi elementi costitutivi.
  • La caducazione di precedenti titoli giudiziali, ove allegata come fonte di una pretesa restitutoria, non può essere valorizzata in cassazione se tale specifica prospettazione non sia stata previamente oggetto del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoArricchimento senza causa
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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