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Circolare

Circolare numero 174 del 16-10-2000

Disposizioni e istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo per le aziende agricole che assumono manodopera dipendente a tempo determinato; Contenuto della norma; Soggetti beneficiari; Misura del beneficio; Durata e decorrenza del beneficio; Istruzioni operative; Regolarizzazione del pregresso e adempimenti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 10 della legge 8 marzo 2000 n. 53 alle aziende agricole e alle aziende autonome. Vengono definiti i soggetti beneficiari, la misura del beneficio, la decorrenza, la durata e gli adempimenti operativi richiesti all’INPS, inclusa la dichiarazione dei requisiti e l’utilizzo di specifici codici contratto nel modello DMAG. È disciplinata anche la regolarizzazione dei casi già denunciati con codici diversi.

Sgravio contributivo del 50% per assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione e per lavoratrici autonome in maternità, con applicazione anche alle aziende agricole

Sgravio contributivo per assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione

La circolare disciplina l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 10 della legge 8 marzo 2000 n. 53 alle aziende agricole e, in particolare, alle ipotesi di assunzione a tempo determinato di personale sostitutivo di lavoratori in astensione dal lavoro o di lavoratrici autonome in maternità. Vengono precisati i soggetti ammessi, la misura dell’agevolazione, la decorrenza, la durata e gli adempimenti richiesti all’INPS.

Contenuto della norma

Il comma 2 dell’art. 10 della legge n. 53/2000 prevede, nelle aziende con meno di 20 dipendenti, uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, come modificati dalla stessa legge 53/2000. La misura si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Il comma 3 estende la medesima agevolazione alle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987 n. 546, consentendo l’assunzione di un lavoratore a tempo determinato, in caso di maternità e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, per un periodo massimo di dodici mesi.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dello sgravio:

  • le aziende con meno di 20 dipendenti, comprese quelle condotte da lavoratori autonomi CD/CM, ai sensi dell’art. 10, comma 2;
  • le aziende autonome in cui operano lavoratrici autonome in maternità, ai sensi dell’art. 10, comma 3.

Per la generalità delle aziende, il requisito occupazionale deve sussistere al momento dell’assunzione del lavoratore. Nel computo dei dipendenti devono essere inclusi i lavoratori di qualunque qualifica e gli operai assunti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, anche se impiegati su fondi diversi della stessa provincia o di province diverse, quando l’attività economica faccia capo a un unico imprenditore, persona fisica o giuridica.

Sono esclusi dal computo:

  • i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge 19 dicembre 1984 n. 863;
  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196.

I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno.

Per le aziende autonome, coltivatrici dirette o mezzadre, che assumono manodopera dipendente a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici autonome in maternità, non opera il vincolo dei 20 dipendenti. Se tali aziende non hanno personale dipendente, devono comunque adempiere agli obblighi previsti dalla legge 28 novembre 1996 n. 608.

Misura del beneficio

Il beneficio consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La circolare precisa che tale riduzione è cumulabile con le agevolazioni per zone tariffarie.

Decorrenza e durata

La legge n. 53/2000 è entrata in vigore il 28 marzo 2000, in quanto pubblicata nella G.U. del 13 marzo 2000. Di conseguenza, le agevolazioni contributive previste dall’art. 10 possono essere riconosciute per assunzioni effettuate a partire da tale data, anche se il titolo all’astensione deriva dagli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, come modificati dalla nuova legge.

La durata del beneficio è di dodici mesi dalla data di nascita del bambino o dalla data di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Istruzioni operative

I datori di lavoro e i lavoratori autonomi che assumono manodopera e intendono accedere ai benefici devono presentare una dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, da allegare al primo foglio del registro d’impresa presso la competente sede INPS.

Nella dichiarazione devono attestare:

  • che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, come modificati dalla legge 53/2000;
  • che la forza occupazionale aziendale al momento dell’assunzione è inferiore a 20 dipendenti.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, i dati occupazionali devono essere dichiarati nel modello DMAG della dichiarazione trimestrale della manodopera, utilizzando la dichiarazione contraddistinta dal codice "1" nella prima casella del "tipo denuncia" dei quadri A e C del modello.

Codici contratto e regolarizzazione del pregresso

Per la gestione delle agevolazioni vengono istituiti i seguenti codici contratto, da indicare nel campo "tipo contratto":

  • 44: operaio assunto dalla generalità delle aziende che possiedono il requisito di meno di 20 dipendenti al momento dell’assunzione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 53/2000;
  • 45: operaio assunto dalle aziende autonome in sostituzione di una lavoratrice autonoma facente parte di un nucleo coltivatore diretto o mezzadrile, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 53/2000.

I datori di lavoro che abbiano già denunciato il lavoratore con un modello DMAG utilizzando un contratto diverso da quelli previsti dalla circolare devono comunicarlo alla sede competente per i conseguenti adempimenti. Alla comunicazione deve essere allegata anche la dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della legge n. 15/1968, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Punti principali

Ambito della norma e misura dello sgravio

La circolare richiama l’art. 10 della legge 8 marzo 2000 n. 53, che riconosce uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo determinato effettuate in sostituzione di lavoratori in astensione dal lavoro ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, come modificata dalla stessa legge 53/2000. Lo stesso beneficio si applica anche alle assunzioni effettuate nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome, in caso di maternità, entro il primo anno di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento, per un massimo di dodici mesi.

Soggetti beneficiari e requisiti occupazionali

Possono accedere allo sgravio le generalità delle aziende con meno di 20 dipendenti, comprese quelle condotte da lavoratori autonomi CD/CM, purché il requisito sia posseduto al momento dell’assunzione. Nel computo dei dipendenti rientrano i lavoratori di qualsiasi qualifica, sia a tempo indeterminato sia determinato, anche impiegati su fondi diversi nella stessa o in diverse province se l’attività fa capo al medesimo imprenditore. Sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e quelli in apprendistato; i part-time si computano in proporzione all’orario rispetto al tempo pieno. Per le aziende autonome, coltivatrici dirette o mezzadre, che assumono manodopera a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici autonome in maternità, non opera il limite dei 20 dipendenti. Se tali aziende sono prive di personale dipendente, devono comunque effettuare gli adempimenti previsti dalla legge n. 608/1996.

Durata, decorrenza e cumulabilità

La legge n. 53/2000 è entrata in vigore il 28 marzo 2000; pertanto, lo sgravio è riconoscibile per assunzioni effettuate da tale data in poi, anche se il titolo all’astensione deriva dagli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971 come modificati. La durata del beneficio è di dodici mesi dalla data di nascita del bambino o dalla data di accoglienza del minore adottato o in affidamento. La riduzione del 50% è cumulabile con le agevolazioni previste per zone tariffarie.

Adempimenti operativi e dichiarazioni richieste

Per accedere al beneficio, datori di lavoro e lavoratori autonomi che assumono manodopera devono presentare una dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/1968, da allegare al primo foglio del registro d’impresa presso la sede INPS competente. Nella dichiarazione devono attestare: l’assunzione in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, come modificati; e il possesso, al momento dell’assunzione, di un organico inferiore a 20 dipendenti. Per gli operai agricoli a tempo determinato, i dati occupazionali vanno indicati nel modello DMAG della dichiarazione trimestrale della manodopera, utilizzando la dichiarazione contraddistinta dal codice "1" nella prima casella del "tipo denuncia" dei quadri A e C.

Codici contratto istituiti e regolarizzazione del pregresso

Per la gestione delle agevolazioni sono istituiti due codici contratto da indicare nel campo "tipo contratto": il codice 44 per l’operaio assunto dalla generalità delle aziende con meno di 20 dipendenti ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 53/2000; il codice 45 per l’operaio assunto dalle aziende autonome in sostituzione di una lavoratrice autonoma facente parte di un nucleo coltivatore diretto o mezzadrile, ai sensi dell’art. 10, comma 3. I datori di lavoro che abbiano già denunciato il lavoratore con un modello DMAG usando un contratto diverso devono comunicarlo alla sede competente per gli adempimenti conseguenti e allegare la dichiarazione di responsabilità ex legge n. 15/1968 attestante il possesso dei requisiti.

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