Circolare numero 175 del 16-10-2000
La facoltà di coprire, mediante contribuzione volontaria, i periodi compresi nel semestre anteriore alla domanda e non coperti da contribuzione obbligatoria o da altro tipo di contribuzione, è concessa anche: 1) quando venga chiesta la rideterminazione del contributo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 184/1997, dopo un periodo di occupazione alle dipendenze di terzi, successivo all’autorizzazione; 2)nel caso in cui gli autorizzati alla classe massima di contribuzione abbiano chiesto il calcolo del contributo volontario in applicazione del comma 8 del medesimo articolo 7.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, ai sensi del D.Lgs. n. 184/1997, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria consente, ricorrendone le condizioni, di versare contributi anche per i sei mesi anteriori alla domanda senza necessità di una specifica manifestazione di volontà. Vengono precisati i termini di versamento del semestre precedente, le modalità di riesame delle domande già definite secondo criteri difformi e gli interventi necessari per correggere le procedure automatizzate, inclusa la rettifica della decorrenza dell’autorizzazione. È inoltre prevista una comunicazione agli interessati per consentire la richiesta del bollettino postale entro 90 giorni.
Prosecuzione volontaria e versamento dei contributi per i sei mesi precedenti la domanda
Prosecuzione volontaria e versamento del semestre anteriore alla domanda
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 in materia di prosecuzione volontaria, chiarendo che la facoltà di versare contributi anche per i sei mesi precedenti la domanda opera, in presenza delle condizioni previste, senza necessità di una specifica manifestazione di volontà. Vengono inoltre precisati gli effetti sulle procedure amministrative, sui provvedimenti già adottati e sulle posizioni da riesaminare.
Ambito di applicazione della facoltà di copertura dei sei mesi precedenti
Per le domande di autorizzazione presentate a partire dal 12 luglio 1997, i soggetti autorizzati possono effettuare versamenti volontari anche per i periodi compresi nei sei mesi anteriori alla domanda, purché tali periodi risultino privi di qualsiasi copertura assicurativa e non vi siano cause ostative. Il riferimento temporale per il versamento dei contributi relativi al semestre precedente è il trimestre successivo a quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione, come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997.
Assenza di richiesta espressa e riesame delle posizioni già definite
La circolare esclude che sia necessaria una distinta istanza per esercitare la facoltà di copertura del semestre anteriore. Di conseguenza, tutte le autorizzazioni rilasciate su domande presentate dalla data di entrata in vigore del decreto devono essere considerate comprensive di tale possibilità, ove ne ricorrano i presupposti. La stessa facoltà è riconosciuta anche agli autorizzati alla prosecuzione volontaria sulla base di domande di pensione presentate in vigenza del D.Lgs. n. 184/1997 e respinte per mancanza dei requisiti contributivi. I provvedimenti adottati in difformità devono essere riesaminati d’ufficio.
Estensione ai soggetti che rientrano nella nuova disciplina contributiva
La circolare richiama l’art. 7, comma 6, che consente, a chi riprenda i versamenti dopo una rioccupazione successiva all’autorizzazione, di chiedere entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro la rideterminazione del contributo volontario sulla base della media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la ripresa dei versamenti. Ricorda inoltre che il comma 8 del medesimo articolo ha previsto, per i soggetti autorizzati all’ultima classe di contribuzione, la possibilità di chiedere entro il 12 luglio 1998 l’applicazione dei nuovi criteri di determinazione del contributo. Chi abbia esercitato tali facoltà rientra nella disciplina del decreto e può quindi avvalersi anche della copertura dei sei mesi precedenti la domanda, in assenza di preclusioni specifiche.
Riesame su richiesta degli interessati
Le Agenzie sono tenute a riesaminare, su richiesta degli interessati, le domande già definite sulla base di criteri diversi da quelli illustrati nella circolare, purché riferite alle fattispecie individuate. L’intervento mira ad allineare le decisioni pregresse all’interpretazione ora fornita dall’Istituto.
Rettifica della decorrenza dell’autorizzazione e ricalcolo dei contributi
La circolare chiarisce che la copertura dei sei mesi antecedenti non comporta retrodatazione della decorrenza dell’autorizzazione, nonostante l’attuale procedura automatizzata imponga tale effetto. Si rendono pertanto necessari interventi di modifica delle procedure e la revisione dei provvedimenti già emessi. Una volta aggiornato il sistema, le Agenzie dovranno riesaminare le domande per rettificare la data di decorrenza dell’autorizzazione, quantificare correttamente i contributi dovuti rispetto a quelli versati e disporre il rimborso delle eventuali eccedenze.
Integrazione delle autorizzazioni già rilasciate e comunicazione agli interessati
In passato, sulla base delle circolari n. 206 del 15 ottobre 1997 e n. 88 del 27 aprile 2000, la facoltà dell’art. 6, comma 1, era stata ritenuta esercitabile solo mediante richiesta contestuale alla domanda di autorizzazione. Ciò può aver comportato il rilascio di autorizzazioni limitate ai soli periodi successivi alla domanda. Per individuare gli aventi interesse, a ciascuna Agenzia sarà trasmessa una lista delle autorizzazioni rilasciate in vigenza del D.Lgs. n. 184/1997. Gli interessati potranno chiedere, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione predisposta secondo l’allegato 1, il rilascio di uno specifico bollettino di conto corrente postale da utilizzare per il versamento del semestre anteriore.
Gestione operativa e allegati
Le Agenzie devono accantonare le richieste in attesa dell’adeguamento della procedura automatizzata, così da consentire l’acquisizione dei periodi pregressi senza dover retrodatare la decorrenza dell’autorizzazione. La circolare allega il testo della comunicazione da inviare agli interessati e il modulo di richiesta del bollettino, da riprodurre in sede locale e utilizzare per formalizzare l’istanza di versamento dei contributi relativi ai sei mesi precedenti la domanda.
Punti principali
Versamento per i sei mesi precedenti la domanda
L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 consente, per le domande di autorizzazione presentate dal 12 luglio 1997, il versamento volontario anche per i sei mesi antecedenti la domanda, a condizione che i periodi siano privi di qualsiasi copertura assicurativa e non sussistano cause ostative. Il comma 2 dell’art. 8 stabilisce che i contributi relativi al semestre precedente devono essere versati entro il trimestre successivo a quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione.
Assenza di una specifica richiesta e riesame delle domande
La circolare precisa che non è richiesta una specifica manifestazione di volontà per coprire i periodi pregressi: tutte le autorizzazioni concesse su domande presentate dalla data di entrata in vigore del decreto devono consentire, ricorrendone i presupposti, il versamento dei contributi per il semestre anteriore. La medesima facoltà è riconosciuta anche agli autorizzati alla prosecuzione volontaria in base a domande di pensione presentate nel vigore del D.Lgs. n. 184/1997 e respinte per mancanza di requisiti contributivi. I provvedimenti adottati in contrasto con tali criteri devono essere riesaminati d’ufficio.
Estensione della facoltà ai soggetti rientranti nella nuova disciplina
L’art. 7, comma 6, disciplina la rideterminazione dell’importo del contributo volontario per chi riprenda i versamenti dopo un periodo di rioccupazione, prevedendo una domanda entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza. Il comma 8 prevede inoltre che i soggetti autorizzati a versare l’ultima classe di contribuzione potessero, entro il 12 luglio 1998, chiedere la determinazione del contributo secondo i nuovi criteri. La circolare chiarisce che chi sia rientrato nella vigenza del decreto per effetto di tali opzioni può avvalersi anche della facoltà di coprire i sei mesi precedenti la domanda, senza preclusioni specifiche dell’art. 6, comma 1.
Riesame delle domande già definite
Le Agenzie devono riesaminare, su richiesta degli interessati, le domande già decise sulla base di criteri diversi da quelli indicati, limitatamente ai soggetti che rientrano nelle fattispecie descritte. L’obiettivo è riallineare le posizioni trattate in passato con l’interpretazione ora fornita.
Rettifica della decorrenza dell’autorizzazione e rimborso di eccedenze
La procedura automatizzata vigente richiede oggi una retrodatazione della decorrenza dell’autorizzazione quando si intenda coprire il semestre anteriore; la circolare precisa che tale effetto non deriva dalla facoltà esercitata ai sensi dell’art. 6, comma 1. Occorrono quindi modifiche procedurali e la revisione dei provvedimenti già emessi. Dopo l’aggiornamento delle procedure, le Agenzie dovranno riesaminare le domande per rettificare la data di decorrenza dell’autorizzazione e ricalcolare i contributi dovuti, procedendo al rimborso di eventuali eccedenze versate.
Integrazione delle autorizzazioni rilasciate in vigenza del decreto
In base alle precedenti circolari n. 206/1997 e n. 88/2000, la facoltà di coprire il semestre anteriore era stata considerata esercitabile solo mediante specifica richiesta contestuale alla domanda di autorizzazione. Per individuare gli interessati, a ciascuna Agenzia verrà trasmesso un elenco delle autorizzazioni rilasciate in vigenza del D.Lgs. n. 184/1997. Gli interessati potranno chiedere, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, il rilascio di un apposito bollettino di conto corrente postale per il versamento del semestre anteriore.
Gestione operativa delle richieste e modelli allegati
Le Agenzie devono accantonare temporaneamente le richieste in attesa dell’aggiornamento della procedura automatizzata, così da consentire l’acquisizione dei periodi pregressi senza retrodatare la decorrenza. La circolare allega un modello di comunicazione all’interessato e un modello di richiesta del bollettino, da riprodurre e utilizzare in sede locale.
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