Circolare numero 35 del 13-10-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento al 4,75% dal 11 ottobre 2000 e, conseguentemente, la fissazione al 10,75% dell’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e accessori. Vengono adeguate anche le aliquote per il calcolo delle somme aggiuntive previste dalla legge 662/1996, nonché il tasso applicabile alle inadempienze relative alla legge 48/1988. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 11 ottobre 2000, con allegato un prontuario per il calcolo della rata mensile.
Adeguamento del tasso di interesse per dilazioni e somme aggiuntive sui debiti contributivi dal 11 ottobre 2000
Adeguamento del tasso di interesse per la regolarizzazione dei debiti contributivi
La circolare comunica l’adeguamento del tasso di interesse applicabile alle dilazioni, rateazioni e ai differimenti per la regolarizzazione dei debiti contributivi e degli accessori di legge. L’aggiornamento deriva dalla nuova misura del tasso ufficiale di riferimento fissata dalla Banca d’Italia e produce effetti dall’11 ottobre 2000.
Tasso ufficiale di riferimento e nuovo interesse di dilazione
La Banca d’Italia, con provvedimento del 6 ottobre 2000 pubblicato nella G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 4,75% con decorrenza 11 ottobre 2000. In base a tale determinazione, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è stabilito nella misura del 10,75% a partire dalla medesima data.
Aggiornamento delle somme aggiuntive
La nuova misura del tasso comporta l’adeguamento, sempre dall’11 ottobre 2000, anche dell’aliquota utilizzata per il calcolo delle somme aggiuntive.
In particolare:
- per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 217, della legge 662/1996, l’aliquota è elevata dal 13,50% al 13,75%, corrispondente al tasso di interesse di dilazione maggiorato di tre punti;
- per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 218, della legge 662/1996, l’aliquota è elevata dal 10,50% al 10,75%.
Periodi contributivi soggetti alla legge 48/1988
Per le inadempienze relative a periodi contributivi rientranti nell’ambito di applicazione della legge 48/1988, la circolare precisa che il tasso degli interessi di dilazione vigente, pari al 10,75%, deve essere maggiorato di cinque punti. Ne deriva che l’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive è pari al 15,75%.
Decorrenza applicativa
La circolare ribadisce che la nuova misura del tasso di interesse deve essere applicata a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento,
presentate a partire dall’11 ottobre 2000.
Prontuario per la rata di ammortamento
In allegato è riportato un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 10,75%, con coefficienti predisposti in base al numero delle rate fino a 36 mensilità. Il documento ha finalità operative per il calcolo delle rate nei piani di ammortamento conseguenti alle domande presentate dal 11 ottobre 2000.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia ha fissato, con provvedimento del 6 ottobre 2000 pubblicato in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000, il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 4,75% con decorrenza 11 ottobre 2000.
Nuovo tasso di interesse per dilazione e differimento
In conseguenza del nuovo tasso ufficiale di riferimento, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge è fissato al 10,75% a decorrere dall’11 ottobre 2000.
Adeguamento delle somme aggiuntive ex legge 662/1996
La modifica comporta l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive. Per le inadempienze di cui all’art. 1, comma 217, della legge 662/1996 l’aliquota passa dal 13,50% al 13,75% (tasso di interesse di dilazione maggiorato di tre punti). Per le inadempienze di cui all’art. 1, comma 218, della medesima legge l’aliquota passa dal 10,50% al 10,75%.
Disciplina per i periodi contributivi soggetti alla legge 48/1988
Per le inadempienze relative a periodi contributivi rientranti nell’ambito di applicazione della legge 48/1988, il tasso degli interessi di dilazione del 10,75% deve essere maggiorato di cinque punti, con conseguente aliquota di calcolo delle somme aggiuntive pari al 15,75%.
Decorrenza e applicazione
Le nuove misure si applicano a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dall’11 ottobre 2000.
Prontuario allegato
È allegato un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 10,75%, con coefficienti riferiti al numero di rate fino a 36 mesi.
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