Circolare numero 173 del 16-10-2000
Premessa. Adempimenti dei datori di lavoro. Istituzione nuovi codici contratto. Decorrenza e misura dei benefici. Adempimenti a cura delle Sedi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare detta le istruzioni operative per i datori di lavoro agricoli e per gli uffici INPS in materia di sconti contributivi sulle assunzioni a tempo indeterminato part-time. Definisce requisiti di accesso, modalità di domanda, codici contratto da utilizzare nei flussi DMAG, misura e durata del beneficio, nonché criteri di verifica e di graduatoria da parte delle Sedi in caso di risorse insufficienti.
Disposizioni operative per il settore agricoltura sui benefici contributivi per assunzioni part-time OTI ai sensi del D.I. 12 aprile 2000
Benefici contributivi per assunzioni part-time nel settore agricoltura
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione, in agricoltura, degli sconti contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato part-time dal D.I. 12 aprile 2000, come estesi dall’autorizzazione UE n. 104711 del 4 luglio 2000. Le disposizioni riguardano sia gli adempimenti dei datori di lavoro sia i controlli e le procedure interne delle Sedi INPS.
Ambito soggettivo e presupposti del beneficio
Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, nonché gli enti pubblici economici. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposita domanda e alla dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, del possesso di specifici requisiti.
In particolare, l’assunzione deve comportare la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto agli organici esistenti, calcolati con riferimento alla forza media dei 12 mesi precedenti, nei limiti fissati dall’art. 2 del decreto interministeriale. È inoltre richiesto il rispetto dei contratti collettivi nazionali.
Domanda di ammissione ai benefici
La richiesta di ammissione deve essere trasmessa alla Sede INPS competente utilizzando il prospetto "PART_TIME OTI D.lvo. 61/2000", allegato 1 della circolare. La domanda contiene i dati dell’azienda, i riferimenti alla situazione occupazionale alla data di assunzione, il numero dei contratti part-time programmati e la distribuzione per fasce orarie, nonché le indicazioni relative alle eventuali categorie prioritarie.
L’allegato 2 precisa le modalità di compilazione di alcuni campi: il numero complessivo dei dipendenti deve riferirsi alla data di assunzione; la media delle unità lavorative dei 12 mesi precedenti va calcolata secondo la circolare n. 122 del 27 giugno 2000; la retribuzione mensile totale corrisponde alla sommatoria delle retribuzioni contrattualmente previste; il codice azienda include codice ISTAT di provincia e comune, codice fiscale e progressivo azienda.
Denuncia dei dati occupazionali e codici contratto
I datori di lavoro devono dichiarare trimestralmente i dati occupazionali tramite modello DMAG, usando per gli operai a tempo indeterminato la denuncia contraddistinta dal codice "2" nella prima casella del tipo denuncia dei quadri A e C.
Per la gestione delle agevolazioni sono istituiti i seguenti codici contratto per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato part-time:
- 46: orario pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24;
- 47: orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 settimanali;
- 48: orario superiore a 28 ore ma non superiore a 32 settimanali.
La circolare precisa inoltre che i nuovi codici contratto devono essere preceduti da:
- "3" nel primo campo del tipo contratto per il part-time orizzontale;
- "5" nel primo campo del tipo contratto per il part-time verticale.
Restano ferme le disposizioni della circolare n. 233 del 6 novembre 1998 per le modalità di segnalazione dei dati occupazionali e retributivi. I contratti part-time possono svilupparsi in forma orizzontale, con riduzione dell’orario giornaliero di tutti i giorni lavorativi, oppure in forma verticale, solo in alcuni giorni della settimana.
Decorrenza e misura della riduzione contributiva
Il beneficio era inizialmente previsto per le assunzioni effettuate dal 3 giugno al 30 giugno 2000. In seguito all’autorizzazione UE n. 104711 del 4 luglio 2000, è stato esteso anche alle assunzioni effettuate o da effettuare nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2000.
La riduzione dell’aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a carico del datore di lavoro spetta per tre anni dalla data di assunzione ed è fissata nelle seguenti misure:
- 7 punti percentuali per contratti part-time tra 20 e 24 ore;
- 10 punti percentuali per contratti part-time oltre 24 e fino a 28 ore settimanali;
- 13 punti percentuali per contratti part-time oltre 28 e fino a 32 ore settimanali.
Per l’individuazione delle fasce orarie occorre fare riferimento alla media delle prestazioni lavorative su base annua. Il beneficio è alternativo a qualsiasi altra agevolazione riferita al tipo di contratto.
Verifiche e procedure a carico delle Sedi
Le Sedi INPS, ai fini dell’applicazione del beneficio, devono verificare:
- la sussistenza dei requisiti richiesti;
- l’osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte delle aziende;
- il rispetto del numero massimo dei contratti part-time consentiti dall’art. 2 del decreto interministeriale.
Entro 20 giorni dalla presentazione delle domande, gli uffici devono procedere all’ammissione al beneficio nei limiti delle risorse disponibili, secondo le modalità indicate nell’allegato 2 della circolare, che ripartisce le somme per Regione e Provincia.
Criteri di priorità in caso di insufficienza delle risorse
Se le risorse non sono sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le Sedi devono predisporre una graduatoria secondo le priorità dell’art. 3 del decreto:
- data di presentazione o invio della domanda;
- contratti stipulati in favore di giovani fino a 25 anni;
- contratti stipulati in favore di donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge n. 104/1992 conviventi.
L’elenco delle aziende beneficiarie, redatto secondo tali priorità, deve essere trasmesso alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare integra le precedenti disposizioni della n. 145 del 4 agosto 2000 e specifica le regole operative per il settore agricoltura. L’obiettivo è disciplinare l’accesso agli sconti contributivi sull’aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per le assunzioni con contratto part-time previste dal D.I. 12 aprile 2000 e dall’autorizzazione UE n. 104711 del 4 luglio 2000.
Adempimenti dei datori di lavoro
I datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, ed enti pubblici economici che intendono fruire del beneficio devono presentare domanda alla Sede INPS competente mediante il prospetto "PART_TIME OTI D.lvo. 61/2000" (allegato 1). Nella domanda devono dichiarare, ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, che l’assunzione comporta la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto agli organici esistenti, calcolati sulla forza media dei 12 mesi precedenti, e che sono rispettati i contratti collettivi nazionali.
Denuncia trimestrale e codici contratto
I dati occupazionali devono essere dichiarati trimestralmente tramite modello DMAG, usando la specifica denuncia contraddistinta dal codice "2" nella prima casella del tipo denuncia dei quadri A e C. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato part-time sono istituiti i codici contratto 46, 47 e 48, rispettivamente per orari pari o superiori a 20 e non superiori a 24 ore, superiori a 24 e non superiori a 28 ore, e superiori a 28 ma non superiori a 32 ore settimanali. Per il part-time orizzontale deve essere indicato il codice "3" nel primo campo del tipo contratto, mentre per il verticale il codice "5".
Decorrenza, durata e misura del beneficio
Il beneficio era inizialmente previsto per le assunzioni dal 3 giugno al 30 giugno 2000; con l’autorizzazione UE n. 104711 del 4 luglio 2000 è stato esteso alle assunzioni effettuate tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2000. La riduzione dell’aliquota Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a carico del datore di lavoro spetta per tre anni dalla data di assunzione ed è pari a 7 punti percentuali per contratti tra 20 e 24 ore, 10 punti percentuali per contratti oltre 24 e fino a 28 ore, e 13 punti percentuali per contratti oltre 28 e fino a 32 ore settimanali. Ai fini della fascia oraria si considera la media delle prestazioni lavorative su base annua.
Caratteristiche del part-time e alternative agevolative
La circolare richiama che i contratti part-time possono svilupparsi in forma orizzontale, con riduzione dell’orario giornaliero di tutti i giorni lavorativi, oppure in forma verticale, solo in alcuni giorni della settimana. Il beneficio non è cumulabile, ma è alternativo a qualunque altra agevolazione riferita al tipo di contratto.
Controlli e adempimenti delle Sedi INPS
Le Sedi devono verificare la sussistenza dei requisiti previsti, l’osservanza dei contratti collettivi di lavoro e il rispetto del limite massimo dei contratti part-time consentito dall’art. 2 del D.I. Entro 20 giorni dalla presentazione delle domande devono provvedere all’ammissione ai benefici nei limiti delle risorse disponibili, secondo l’articolazione delle somme per Regione e Provincia indicata nell’allegato 2 della circolare.
Criteri di priorità in caso di risorse insufficienti
Se le risorse assegnate non sono sufficienti, le Sedi devono formare una graduatoria secondo le priorità dell’art. 3 del decreto: data di presentazione o invio della domanda, contratti stipulati in favore di giovani fino a 25 anni, e contratti stipulati in favore di donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge n. 104/1992 conviventi. L’elenco delle aziende ammesse, redatto con tali priorità, va trasmesso alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Indicazioni per la compilazione della domanda
L’allegato 1 richiede i dati identificativi dell’azienda, il numero complessivo dei dipendenti, la media delle unità lavorative dei 12 mesi precedenti, il numero dei contratti part-time che si intendono stipulare per ciascuna fascia oraria e la relativa retribuzione mensile totale. Devono inoltre essere indicati i contratti stipulati in favore delle categorie prioritarie. L’allegato 2 precisa che il numero complessivo dei dipendenti va riferito alla data di assunzione, che la media dei 12 mesi precedenti va calcolata secondo i chiarimenti della circolare n. 122 del 27 giugno 2000, che la retribuzione mensile totale è la sommatoria delle retribuzioni contrattualmente previste, e che il codice azienda comprende codice ISTAT della provincia, del comune, codice fiscale e progressivo azienda.
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