Circolare numero 176 del 17-10-2000
In sede di recupero dei crediti vantati dall’Istituto nei confronti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali talune ditte hanno contestato i criteri adottati per la determinazione della base imponibile dei contributi relativi agli anni 1992 e precedenti nel caso di pluralità di redditi di impresa. Si ritiene opportuno, per quanto precede, richiamare le disposizioni vigenti in materia negli anni predetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come determinare la base imponibile dei contributi IVS per gli anni 1992 e precedenti nei casi in cui il medesimo titolare, iscritto alle Gestioni artigiani o commercianti, percepisca una pluralità di redditi d’impresa. Per tali annualità non rileva la totalità dei redditi, ma solo quello derivante dall’attività che qualifica professionalmente il titolare e che dà titolo all’iscrizione previdenziale. Le Sedi devono quindi procedere a un accertamento caso per caso, verificando quale attività sia abituale, prevalente e, per gli artigiani, caratterizzata dalla manualità. La circolare richiama anche possibili dubbi sulla legittimità dell’iscrizione quando il reddito principale sia molto inferiore ad altri redditi prodotti da diverse attività individuali o societarie.
Recupero dei contributi IVS per anni 1992 e precedenti in presenza di più redditi di impresa
Recupero dei contributi IVS per anni 1992 e precedenti in presenza di più redditi di impresa
La circolare interviene sulle contestazioni sorte nell’ambito del recupero dei crediti contributivi dell’Istituto, con riferimento agli importi richiesti per gli anni 1992 e precedenti a titolo di contributi IVS nei casi in cui lo stesso soggetto, iscritto alle Gestioni artigiani o commercianti, produca una pluralità di redditi di impresa. L’obiettivo è fornire alle Sedi un criterio uniforme per individuare correttamente la base imponibile contributiva nelle fattispecie più complesse.
Quadro normativo di riferimento
La circolare distingue nettamente il regime applicabile dal 1993 rispetto a quello precedente. Dal 1993, in base all’art. 3-bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, il contributo IVS è determinato sulla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF. Per gli anni anteriori, invece, opera il criterio previsto dall’art. 6, comma 27, della legge n. 48/1988: la base imponibile è limitata al solo reddito derivante dall’attività che qualifica professionalmente il titolare di impresa e che dà luogo all’instaurazione del rapporto assicurativo con l’Istituto.
Individuazione del reddito imponibile per gli anni anteriori al 1993
Per le annualità 1992 e precedenti, non rileva quindi la somma di tutti i redditi d’impresa percepiti dal soggetto, ma solo quello connesso all’attività che assume rilievo previdenziale. Occorre individuare, tra le attività svolte, quella esercitata con carattere di abitualità e prevalenza; per gli artigiani, è richiesto anche il requisito della manualità. In linea generale, si tratta dell’attività che, con il protrarsi del tempo, dovrebbe consentire la produzione del maggior reddito.
Accertamenti da svolgere caso per caso
La circolare richiede accertamenti puntuali e individualizzati. Le Sedi devono verificare se la pluralità di redditi corrisponda a attività tra loro distinte e se una sola di esse abbia natura professionalmente qualificante ai fini previdenziali. Solo il reddito derivante da tale attività può essere assunto a imponibile contributivo.
Ipotesi di attività appartenenti allo stesso comparto
Il criterio vale anche quando le attività appartengano al medesimo comparto e presentino identica classificazione. In tali casi, dagli accertamenti può emergere che l’apporto del titolare presenti i requisiti di iscrivibilità solo con riferimento a una delle imprese da cui derivano i diversi redditi. Anche in questa ipotesi, quindi, l’imponibile contributivo va limitato al reddito della sola attività rilevante.
Profili critici sulla legittimità dell’iscrizione
La circolare segnala che l’istruttoria può mettere in discussione la legittimità stessa dell’iscrizione, ad esempio quando il reddito d’impresa principale risulti sensibilmente inferiore rispetto ad altri redditi derivanti da attività svolte in forma individuale o societaria. In situazioni del genere possono emergere professionalità o attività diverse, alcune rientranti nella tutela assicurativa e altre, invece, escluse.
Indicazioni operative per le Sedi
Nella definizione delle controversie, le Sedi devono attenersi ai criteri esposti dalla circolare. Tali indicazioni non innovano rispetto alle direttive già impartite dalla Direzione sin dall’entrata in vigore della legge n. 48/1988, ma ne confermano l’impostazione applicativa per le controversie relative agli anni precedenti il 1993.
Punti principali
Oggetto delle contestazioni
Le procedure di recupero dei crediti contributivi hanno generato contestazioni sugli importi richiesti per gli anni 1992 e precedenti a titolo di contributi IVS, nei casi di coesistenza di più redditi di impresa riferiti a un unico soggetto iscritto alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti.
Regola applicabile dal 1993
Dal 1993, per effetto dell’art. 3-bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, il contributo IVS si calcola sulla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF. La circolare precisa però che tale criterio non vale per gli anni precedenti.
Criterio per gli anni 1992 e precedenti
Per il periodo anteriore al 1993, in base all’art. 6, comma 27, della legge n. 48/1988, la base imponibile è costituita esclusivamente dal reddito derivante dall’attività che qualifica professionalmente il titolare e che fonda il rapporto assicurativo con l’Istituto.
Accertamento dell’attività rilevante
In presenza di più redditi, occorre individuare il reddito collegato all’attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza; per gli artigiani, rileva anche il requisito della manualità. La circolare indica che, in linea generale, tale attività è quella che nel tempo dovrebbe produrre il maggior reddito.
Verifica caso per caso
Le Sedi devono effettuare accertamenti individuali per stabilire se i redditi derivino da attività distinte e quale tra esse qualifichi professionalmente l’imprenditore ai fini previdenziali. Solo il reddito di tale attività costituisce imponibile contributivo.
Casi con attività dello stesso comparto
Anche quando le attività appartengono al medesimo settore e hanno la stessa classificazione, può risultare iscrivibile ai fini previdenziali soltanto una delle imprese da cui derivano i redditi, se gli accertamenti mostrano che l’apporto del titolare presenta i requisiti richiesti solo con riferimento a una di esse.
Possibili dubbi sulla legittimità dell’iscrizione
La circolare evidenzia che l’istruttoria può far emergere dubbi sulla legittimità dell’iscrizione, ad esempio quando il reddito d’impresa principale sia molto inferiore rispetto ad altri redditi prodotti da attività diverse svolte in forma individuale o societaria. In tali ipotesi potrebbero ricorrere professionalità o attività differenti, alcune soggette a tutela previdenziale e altre escluse.
Criteri per la definizione delle controversie
Nella gestione delle singole controversie, le Sedi devono attenersi ai criteri indicati dalla circolare, che non modificano le direttive già impartite dalla Direzione sin dall’entrata in vigore della legge n. 48/1988.
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