Circolare numero 177 del 19-10-2000
Premessa-Soggetti beneficiari-Modalità operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in applicazione della legge 8 marzo 2000 n. 53, alle lavoratrici autonome diretto coltivatrici, mezzadre e categorie analoghe iscritte alla gestione CD/CM viene esteso il diritto all’astensione facoltativa dal lavoro e al relativo trattamento economico. Il beneficio spetta per un massimo di tre mesi, anche frazionabili, entro specifici limiti temporali: per le madri di figli nati dal 1 gennaio 2000 entro il primo anno di vita del bambino; per le madri adottive o affidatarie di minori fino a 12 anni, entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. La circolare indica inoltre gli adempimenti da effettuare con il modello CD1 VAR e le operazioni delle sedi per la regolarizzazione contributiva e la copertura figurativa del periodo di astensione.
Estensione del congedo parentale alle lavoratrici autonome CD/CM madri, adottive o affidatarie
Estensione del congedo parentale alle lavoratrici autonome CD/CM
La circolare interviene a seguito dell’entrata in vigore della legge 8 marzo 2000 n. 53, che ha modificato la disciplina della maternità e dei congedi, estendendo anche alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione CD/CM un diritto prima non riconosciuto in forma piena. L’obiettivo è chiarire l’ambito soggettivo del beneficio, i limiti temporali e le procedure operative da seguire per ottenere il trattamento economico e la corretta sistemazione contributiva.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 53/2000 è stata pubblicata in G.U. n. 60 del 13 marzo 2000 ed è entrata in vigore il 28 marzo 2000. Il comma 1 dell’articolo 3 inserisce nell’articolo 1 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 una previsione per cui il diritto di astenersi dal lavoro di cui all’articolo 7, nonché il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto. La stessa norma estende alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987 n. 546, madri di bambini nati dal 1 gennaio 2000, le disposizioni del comma 1 dell’articolo 7 e del comma 2 dell’articolo 15, limitatamente a tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso
La circolare precisa che la tutela riguarda i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi della gestione CD/CM che si astengano effettivamente dall’attività manuale di coltivazione del fondo e/o dall’allevamento del bestiame. Il diritto al trattamento economico spetta per un periodo massimo di tre mesi, anche frazionabile. Per le madri di bambini nati dal 1 gennaio 2000, il beneficio è riconosciuto solo entro il primo anno di vita del bambino.
Estensione alle madri adottive o affidatarie
Poiché la disciplina dell’astensione facoltativa è applicabile anche alle madri adottive o affidatarie, la circolare interpreta la nuova normativa come estensibile alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie di minori. In tali casi, il diritto ai tre mesi di astensione facoltativa è riconosciuto se il minore ha fino a 12 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento, a condizione che il beneficio sia esercitato entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Adempimenti amministrativi
Per la parte relativa alla corresponsione del trattamento economico, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 109 del 6 giugno 2000. La lavoratrice interessata deve presentare agli uffici territorialmente competenti il modello CD1 VAR, indicando con esattezza la data di inizio e quella di cessazione del periodo di astensione.
Effetti sulla posizione contributiva
Ricevuta la domanda di variazione, le Sedi devono procedere alla cancellazione del soggetto dagli elenchi, a periodo chiuso, utilizzando la specifica funzione della procedura di gestione CD/CM e senza aggravio di procedimento. La cancellazione determina lo sgravio contributivo per il periodo di astensione; la copertura del medesimo periodo è garantita da contribuzione figurativa.
Punti principali
Premessa normativa e estensione della tutela
La circolare richiama la legge 8 marzo 2000 n. 53, pubblicata in G.U. n. 60 del 13 marzo 2000 ed entrata in vigore il 28 marzo 2000, che modifica tra le altre la legge n. 1204/1971, la legge n. 903/1977 e la legge n. 104/1992. In particolare, il comma 1 dell’articolo 3 estende alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987 n. 546, madri di bambini nati dal 1 gennaio 2000, il diritto all’astensione facoltativa e il relativo trattamento economico, già previsto per le lavoratrici dipendenti.
Soggetti beneficiari
Sono beneficiarie le soggetti regolarmente iscritti negli elenchi della gestione CD/CM che si astengano effettivamente dall’attività manuale di coltivazione del fondo e/o dall’allevamento del bestiame. Il diritto al trattamento economico è riconosciuto per un periodo massimo di tre mesi, anche frazionabile. Il beneficio spetta alle madri di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000 e limitatamente al primo anno di vita del bambino.
Applicazione alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie
La circolare precisa che, poiché le disposizioni sulla astensione facoltativa si applicano anche alle madri adottive o affidatarie, le nuove regole devono intendersi estese alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie di minori. Per tali lavoratrici il diritto a tre mesi di astensione facoltativa è riconosciuto se il minore, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non ha più di 12 anni, e purché il diritto sia esercitato entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Modalità operative e adempimenti
Per le istruzioni sulla corresponsione del trattamento economico la circolare rinvia alla circolare n. 109 del 6 giugno 2000. La lavoratrice interessata deve inoltre presentare agli uffici delle sedi territorialmente competenti il modello CD1 VAR, indicando con precisione la data di inizio e di cessazione del periodo di astensione.
Regolarizzazione contributiva e copertura figurativa
A seguito della domanda di variazione, le Sedi devono procedere alla cancellazione del soggetto dagli elenchi con operazione a periodo chiuso, utilizzando la specifica funzione della procedura di gestione CD/CM, senza aggravio di procedimento. Tale operazione comporta lo sgravio contributivo per il periodo di astensione, la cui copertura è garantita da contribuzione figurativa.
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