Circolare numero 34 del 11-10-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione, per le aziende con meno di 20 dipendenti, dello sgravio contributivo del 50% previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 53/2000 per le assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa. Vengono chiariti i criteri di calcolo della soglia occupazionale, gli adempimenti dichiarativi presso gli Uffici ENPALS, il codice agevolazione da usare nelle denunce contributive e le modalità per regolarizzare i periodi pregressi, anche mediante compensazione in F24 della contribuzione già versata.
Sgravio contributivo del 50% per assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi della legge n. 53/2000
Sgravio contributivo per assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori in astensione
La circolare illustra l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 10, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per le aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa. Il beneficio consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e si rivolge alle imprese con meno di venti dipendenti.
Presupposti soggettivi e durata del beneficio
La misura agevolativa trova applicazione nei confronti delle aziende che, al momento dell’assunzione del sostituto, abbiano una forza occupazionale inferiore a venti unità. La durata del beneficio è collegata alla situazione protetta: esso opera fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, nei casi di adozione o affidamento, per un anno dall’accoglienza del minore.
Criteri di computo della forza occupazionale
Ai fini della verifica della soglia dimensionale, la circolare precisa che devono essere conteggiati i lavoratori di qualsiasi qualifica. Restano esclusi dal computo i lavoratori assenti, anche non retribuiti, solo quando siano stati sostituiti da altri lavoratori; in tali ipotesi devono invece essere inclusi i sostituti. Sono inoltre esclusi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato. Per effetto del D.Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61, i lavoratori a tempo parziale vanno computati in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione superiore alla metà del tempo pieno. La circolare segnala infine che le disposizioni di dettaglio sul part-time sono oggetto di successiva circolare.
Adempimenti per la fruizione dell’agevolazione
Per accedere allo sgravio, il datore di lavoro deve presentare presso gli Uffici ENPALS competenti una dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando due elementi essenziali: l’assunzione del lavoratore è stata effettuata in sostituzione di un lavoratore in astensione ex artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, come modificata dalla legge n. 53/2000, e la consistenza occupazionale dell’azienda è inferiore a venti dipendenti al momento dell’assunzione. Per la compilazione dei modelli 031/R e 031/CM vengono richiamate le istruzioni già fornite con le circolari n. 15 del 27 aprile 1999 e n. 14 dell’11 maggio 1998.
Codice agevolazione e denunce contributive
L’agevolazione deve essere esposta nelle denunce contributive utilizzando il codice di nuova istituzione "MS", riservato allo sgravio del 50% dei soli contributi a carico del datore di lavoro.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le imprese che hanno diritto al beneficio ma hanno già versato la contribuzione senza applicare lo sgravio devono procedere alla regolarizzazione a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal mese di marzo 2000. La circolare richiede la presentazione di modelli di variazione distinti per tre periodi: marzo 2000, aprile-giugno 2000 e luglio-settembre 2000.
Nel modello 031/RC1 devono essere indicati:
- il singolo periodo di riferimento;
- i dati anagrafici dell’impresa;
- la barratura della casella che segnala la variazione di precedenti denunce;
- il codice agevolazione MS;
- il numero dei lavoratori interessati;
- il numero delle giornate lavorate;
- la retribuzione imponibile;
- il codice della tabella dell’aliquota contributiva;
- l’importo della contribuzione non versata.
Il totale del quadro B deve essere riportato nel quadro C, come importo a credito del datore di lavoro. Nello spazio "comunicazioni impresa" deve comparire la dicitura "cod. MS sgravio contributivo ex art.10 della legge 53/2000" insieme agli estremi del modello F24 utilizzato per il recupero. Per il modello 031/CM di variazione, la circolare ricorda di barrare la casella corrispondente, indicare il periodo, riportare i dati già segnalati e quelli nuovi relativi al medesimo lavoratore e utilizzare il codice MS.
Recupero tramite F24 e compilazione della sezione ENPALS
Il recupero della contribuzione già versata può essere effettuato in occasione del pagamento della contribuzione corrente dovuta all’ENPALS a partire dal mese di ottobre 2000, con scadenza al 16 novembre 2000. Nella sezione ENPALS del modello F24 vanno indicati:
- codice ente 0001, identificativo dell’ENPALS;
- codice sede della posizione contributiva dell’impresa;
- causale contributi CCLS per i contributi correnti dei lavoratori dello spettacolo e RCLS per la contribuzione da recuperare;
- numero di matricola dell’impresa, completo;
- periodo di riferimento da, in formato mm/aaaa, per il mese di competenza della contribuzione corrente e per il periodo da recuperare;
- periodo di riferimento a, sempre in formato mm/aaaa, solo se il recupero riguarda più mesi;
- importi a debito versati per la contribuzione corrente;
- importi a credito compensati per la contribuzione recuperata.
La circolare, in sostanza, fornisce il quadro applicativo e operativo per beneficiare dello sgravio e per recuperare eventuali versamenti già effettuati senza applicare l’agevolazione.
Punti principali
Beneficio contributivo e ambito di applicazione
Alle aziende con meno di venti dipendenti spetta uno sgravio contributivo pari al 50% dei soli contributi a carico del datore di lavoro quando assumono lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, come modificati dalla legge n. 53/2000. Il beneficio opera fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, nei casi di adozione o affidamento, per un anno dall’accoglienza del minore.
Requisito della forza occupazionale inferiore a 20 unità
Il requisito delle meno di venti unità deve essere posseduto dall’azienda al momento dell’assunzione del sostituto. Nel computo rientrano i lavoratori di qualsiasi qualifica; sono esclusi i lavoratori assenti, anche se non retribuiti, solo nei casi in cui siano stati sostituiti da altri lavoratori, che vanno invece computati. Restano esclusi dal numero dei dipendenti i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e quelli assunti con apprendistato. Per i lavoratori a tempo parziale, in seguito al D.Lgs. n. 61/2000, il computo avviene in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione superiore alla metà del tempo pieno.
Adempimenti dichiarativi per ottenere lo sgravio
Per beneficiare dell’agevolazione, il datore di lavoro deve presentare agli Uffici ENPALS competenti per territorio una dichiarazione ai sensi della legge n. 15/1968, attestando che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore in astensione ex artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971 e che la forza occupazionale dell’azienda, all’atto dell’assunzione, è inferiore a venti unità. Per la compilazione dei modelli 031/R e 031/CM vengono richiamate le istruzioni già fornite con le circolari n. 15 del 27.4.1999 e n. 14 dell’11.5.1998.
Indicazione del codice agevolazione nelle denunce
L’agevolazione deve essere esposta nelle denunce contributive utilizzando il nuovo codice MS, riferito alla riduzione contributiva del 50% dei soli contributi a carico del datore di lavoro.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le imprese aventi diritto possono recuperare la contribuzione versata dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge, cioè dal mese di marzo 2000. A tal fine devono presentare una serie di modelli di variazione: un 031/RC1 e un 031/CM per marzo 2000, uno per il periodo aprile-giugno 2000 e uno per il periodo luglio-settembre 2000. Nel modello 031/RC1 devono essere indicati il periodo di riferimento, i dati anagrafici dell’impresa, la barratura della casella di variazione, il codice MS, il numero dei lavoratori interessati, le giornate lavorate, la retribuzione imponibile, il codice della tabella dell’aliquota applicata e l’importo della contribuzione non versata; il totale del quadro B va riportato nel quadro C come importo a credito. Nelle comunicazioni impresa va inserita la dicitura "cod. MS sgravio contributivo ex art.10 della legge 53/2000" e gli estremi del modello F24 usato per il recupero. Anche nel modello 031/CM di variazione devono essere barrate le caselle previste, indicato il periodo, richiamati i dati già denunciati e quelli nuovi per il medesimo lavoratore e utilizzato il codice MS.
Compensazione tramite modello F24 ENPALS
Il recupero della contribuzione già versata può essere effettuato al momento del pagamento della contribuzione corrente dovuta all’Ente a partire dal mese di ottobre 2000, con scadenza del versamento al 16.11.2000. Nella sezione ENPALS del modello F24 devono essere indicati: codice ente 0001, codice sede della posizione contributiva, causale CCLS per i contributi correnti dei lavoratori dello spettacolo e RCLS per gli importi da recuperare, numero di matricola dell’impresa completo, periodo di riferimento da in formato mm/aaaa per il mese di competenza del versamento corrente e per il periodo da recuperare, periodo di riferimento a solo per la causale RCLS quando il recupero riguarda più mesi, importi a debito versati per la contribuzione corrente e importi a credito compensati per la contribuzione da recuperare.
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