Sentenza del 03/10/2016 n. 5728 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Motivazioni - Autonoma valutazione dell'Ufficio - Esclusione - Ricezione per relationem - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la legittimità della motivazione dell'avviso di accertamento. In particolare, si sosteneva che l'Ufficio emittente dovesse svolgere un'autonoma valutazione dei fatti e degli elementi posti a fondamento dell'accertamento, senza limitarsi a recepire quanto rilevato da altri organi o articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, anche mediante motivazione per relationem.
La decisione
La tesi della necessità di un'autonoma valutazione dell'Ufficio è stata esclusa. È stata ritenuta ammissibile una motivazione che recepisca, anche acriticamente e per relationem, le risultanze esposte da altri organi dell'Amministrazione finanziaria, poiché il contribuente si confronta con l'Amministrazione finanziaria considerata unitariamente e non con le sue singole articolazioni interne. Il testo non specifica formalmente il dispositivo né quale parte abbia proposto il ricorso, ma il principio enunciato è favorevole alla validità dell'operato dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Non specificata nel testo
Il principio è formulato in termini giurisprudenziali senza indicazione di una specifica disposizione normativa.
Cassazione n. 27060/2005
La decisione è indicata come conforme a un precedente della Corte di cassazione, che ammette la motivazione per relationem e il recepimento delle risultanze provenienti da altre articolazioni dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non deve necessariamente contenere una nuova e autonoma elaborazione critica da parte dell'Ufficio che lo emette: può richiamare e recepire le risultanze di altri organi dell'Amministrazione finanziaria.
- La motivazione per relationem è ammissibile quando consente al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento, anche mediante il richiamo ad atti o documenti conosciuti o conoscibili.
- Ai fini della validità dell'atto, le diverse articolazioni interne dell'Amministrazione finanziaria tendono a essere considerate come un'unica Amministrazione nei rapporti con il contribuente.
- La contestazione non può fondarsi soltanto sul fatto che l'Ufficio abbia recepito le conclusioni di un altro organo; occorre dimostrare che il richiamo sia oscuro, incompleto, non accessibile o insufficiente a consentire una concreta difesa.
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