Sentenza n. 3777/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento e/o per la declaratoria di illegittimità, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28.10.2025 - l'esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti (Codice 02), svoltasi in data 22.10.2025, con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 20,75/30 ed è stata dichiarata la prova "NON SUPERATA"; - dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 6 del questionario somministrato in data 22.10.2025, sessione delle ore 12.00, busta n. 10; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova e di qualunque ulteriore verbale anche successivo con il quale la commissione ha ritenuto di confermare la correttezza della risposta al quesito n. 6, ancorché non conosciuto, non comunicato né altrimenti pubblicato.; - ove occorra, per quanto di ragione, del Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia (Codice 02); - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione del punteggio di 20,75/30 e dichiarazione di prova non superata, nonché gli atti relativi alla predisposizione e correzione del quesito n. 6
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha contestato l'esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.600 unità nell'Area assistenti, sostenendo che il quesito n. 6 fosse ambiguo e ammettesse due risposte corrette. Alla domanda «Quale dei seguenti verbi è sinonimo di “inferire”?», l'Amministrazione aveva indicato come corretta la risposta «arguire», mentre la candidata aveva scelto «infliggere». Secondo la ricorrente, entrambe le parole sono sinonimi di «inferire», sebbene in diversi contesti e con diversa costruzione grammaticale. Ha pertanto chiesto l'annullamento dell'esito negativo e degli atti della Commissione, lamentando l'erroneità della penalizzazione di 0,25 punti e il mancato riconoscimento del punteggio di 0,75 previsto per la risposta corretta. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale Ministero, quale amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non sia estraneo al procedimento concorsuale, indipendentemente dall'imputazione degli effetti degli atti impugnati. Nel merito, il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., richiamando il precedente conforme della stessa Sezione. Il quesito n. 6 è stato ritenuto ambiguo perché entrambe le risposte «arguire» e «infliggere» possono costituire sinonimi di «inferire», rispettivamente quale verbo intransitivo riferito al ragionamento o alla logica e quale verbo transitivo nel senso di arrecare o infliggere. Non essendo univocamente individuabile una sola risposta esatta, non avrebbe dovuto essere applicata la penalità di 0,25 punti alla candidata, alla quale avrebbe dovuto essere attribuito anche il punteggio positivo di 0,75. Il riconoscimento complessivo è quindi pari a un punto, sufficiente a superare la soglia minima di 21/30. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
Il TAR ha definito la controversia con sentenza semplificata dopo aver verificato il decorso dei termini, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
art. 74 c.p.a.
richiamo ai sensi dell'art. 74 c.p.a.
Il TAR ha motivato mediante rinvio a un precedente della stessa Sezione ritenuto esattamente conforme alla fattispecie.
Massime di principio
- In una prova concorsuale a risposta multipla, il quesito deve essere formulato in modo univoco e deve consentire di individuare una sola risposta corretta; l'ambiguità che renda corrette due opzioni vizia la valutazione della prova.
- Quando due risposte a un quesito concorsuale risultano entrambe corrette, l'Amministrazione non può penalizzare il candidato che abbia scelto l'opzione diversa da quella ufficialmente indicata come esatta e deve riconoscergli il punteggio previsto per la risposta corretta, oltre al recupero della penalità eventualmente applicata.
- Ai fini della legittimazione passiva nel contenzioso relativo a un concorso destinato all'assunzione presso un Ministero, il Ministero di destinazione dei vincitori non è estraneo al procedimento, anche se gli atti impugnati sono stati adottati da una commissione o da un soggetto gestore diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →