Cassazione Penale, Sentenza n. 10795/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi degli artt. 606 lett. c) ed e) c.p.p., per presunta violazione dell'art. 704 c.p.p. per carenza e illogicità della motivazione della Corte di appello di Trento nella parte in cui, a giudizio del ricorrente, avrebbe omesso di valutare la sussistenza dei gravi indizi e non avrebbe spiegato perché l'utenza criptata SKY ECC intercettata fosse riconducibile a Shkoza Artur; il ricorrente chiedeva che fosse effettuata una valutazione più approfondita del compendio indiziario
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello, che si è conformata al principio previsto dalla Convenzione europea di estradizione (13/12/1957) e all'art. 705 c.p.p.: non è richiesto un sindacato analitico ed esaustivo del significato probatorio delle prove da parte dell'autorità italiana, bensì una sommaria delibazione che attesti, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico evocabili nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. La Corte ha inoltre osservato che dagli atti allegati risultano indagini complesse (Squadra Investigativa Congiunta, ordini europei di indagine, intercettazioni SKY ECC) che hanno portato all'identificazione dell'utenza Q72K7U con l'odierno estradando e che il ricorrente non ha prodotto elementi chiari e incontrovertibili di innocenza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; trasmissione della sentenza al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 203 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) ed e))
Specificano i motivi di ricorso per cassazione invocati; il ricorrente ha fondato il ricorso su tali lettere per contestare motivazione e violazione di legge
art. 704 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i requisiti della motivazione; il ricorrente ha invocato la violazione della stessa per carenza o illogicità della motivazione della Corte di appello
art. 705 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo per l'autorità italiana di compiere una sommaria delibazione della documentazione allegata alla richiesta di estradizione per verificare l'esistenza di elementi a carico nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (legge 30 gennaio 1963, n. 300)
Regime applicabile alla richiesta di estradizione nel caso concreto; la Convenzione non prevede che l'autorità italiana valuti pienamente la gravità indiziaria, ma impone una sommaria verifica dei documenti
Citazione giurisprudenziale (Cass. Pen. sez. VI, n. 30007 del 27/10/2020)
"in tema di estradizione processuale per l'estero, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria italiana dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice italiano non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla richiesta di estradizione, ma deve accertare che nella stessa siano evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto della richiesta"
Conferma il principio che l'autorità italiana deve operare una sommaria valutazione idonea a far emergere, nella prospettiva del sistema processuale del Paese richiedente, elementi a carico dell'estradando; non impone una valutazione esegetica o di merito completa
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti di Cancelleria relativi alla comunicazione del deposito della sentenza e alla trasmissione di copia al Ministro della Giustizia
Massime di principio
- Nelle procedure di estradizione fondate sulla Convenzione europea del 1957 l'autorità italiana deve effettuare una sommaria delibazione degli atti (art. 705 c.p.p.), verificando se la documentazione produce, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, elementi che possano configurare responsabilità penale: non è richiesto un sindacato integrale sul merito
- La mancanza di una disamina analitica di singole risultanze investigative nella motivazione non è necessariamente motivo di annullamento se l'insieme della documentazione e la descrizione dei fatti evocano ragioni probabili di responsabilità
- Se il difensore introduce prove di innocenza nuove rispetto a quelle conosciute dall'autorità richiedente, queste possono essere valutate in sede di estradizione solo se sono assolutamente chiare, incontrovertibili e di rilevanza decisiva; altrimenti la valutazione circa l'innocenza sostanziale resta di competenza dell'Autorità richiedente
- La documentazione che documenta indagini complesse (intercettazioni criptate, ordini europei di indagine, squadre investigative congiunte) può essere ritenuta idonea a fondare la richiesta di estradizione se dimostra in modo coerente il collegamento tra l'utenza investigata e la persona richiesta
- Ricorsi che si limitino a chiedere un riesame esaustivo del significato probatorio della prova senza apportare nuovi elementi probatori sono spesso destinati all'inammissibilità; contestazioni procedurali sulla motivazione devono dimostrare un vizio tale da compromettere la sommaria delibazione richiesta dalla Convenzione
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