Sentenza n. 2832/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 217/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 217/2024, recante il riconoscimento del beneficio annuale di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 217/2024, notificata al Ministero l'11 novembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 14 marzo 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo. Nonostante la definitività della sentenza, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza azionata non era stata impugnata e risultava decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze rivendicate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito le modalità di successiva liquidazione del compenso del commissario, i termini per la presentazione della parcella e gli obblighi di deposito telematico tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza e, in presenza dell'inadempimento al giudicato, l'ordine all'amministrazione di eseguire il titolo e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere in via esecutiva mediante ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale azionato.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle spese connesse all'adempimento dell'incarico.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato, insieme alla disciplina sulle spese di giustizia, per l'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo, l'amministrazione non vi ha dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato recante la condanna dell'amministrazione al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, secondo le modalità operative prescritte per gli ausiliari del giudice.
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