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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36323/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi dedotti non fossero proponibili avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e, per tale ragione, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non era esperibile contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., richiamando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché nel concordato con rinuncia ai motivi di appello le parti hanno già definito congiuntamente qualificazione giuridica e pena, nei limiti controllati dal giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello con rinuncia ai motivi di impugnazione; le parti concordano sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'entità della pena, mentre il giudice di appello controlla la correttezza dell'accordo e la congruità della pena entro i limiti di legge.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto oggetto del giudizio, richiamata solo per identificare il reato contestato.

  • art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103

    È indicato come disposizione che ha novellato l'art. 599-bis c.p.p., ampliando il quadro del concordato in appello.

Massime di principio

  • La sentenza resa in appello all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai motivi, non è ordinariamente aggredibile con ricorso per cassazione per censure che investano gli aspetti oggetto dell'accordo, salvo i limiti consentiti dalla legge.
  • Nel concordato in appello il giudice ha un controllo di legalità e di congruità sull'accordo tra le parti, dovendo verificare la correttezza della qualificazione giuridica e della pena concordata rispetto ai parametri normativi.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto contro una sentenza non ricorribile per la tipologia di procedimento prescelto, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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